Cassazione Penale, Sentenza n. 34539/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che ha rigettato l'istanza ex art. 309 c.p.p. proposta da Portale Samuele. Il ricorso denunciava: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del riesame rispetto a posizioni analoghe di altri indagati; insufficiente gravità indiziaria per l'appartenenza all'associazione mafiosa Laudani (Sangani) e per il ruolo di coordinatore nel sodalizio di traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90); valutazione errata delle intercettazioni e delle conversazioni ritenute non idonee a dimostrare organizzazione e coordinamento; carenza di riscontri esterni rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; e insufficiente fondamento probatorio in relazione ai reati in materia di armi (capi 5 e 6) e all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame ampia, congrua e non manifestamente illogica, con adeguata esposizione delle ragioni giuridiche significative e risposta alle doglianze difensive. La Cassazione ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità (impossibilità di riconsiderare fatti e valutazione probatoria, controllo solo di eventuale manifesta illogicità o travisamento), confermando la valutazione delle intercettazioni e degli altri riscontri (osservazioni, video, GPS, dichiarazioni dei collaboratori) come idonei a formare gravità indiziaria. Sono state ritenute sussistenti l'appartenenza al clan Sangani, il ruolo operativo del Portale, la disponibilità di armi e l'organizzazione stabile per il traffico di stupefacenti, oltre all'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. Sono inoltre condannate le spese processuali a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Norma procedurale richiamata quale titolo dell'istanza impugnata (provvedimenti cautelari); la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulle motivazioni adottate dal giudice del merito in sede di riesame
Riferimento alla fattispecie di associazione di tipo mafioso; la Corte accetta la ricostruzione del giudice di merito circa l'appartenenza del ricorrente al clan e il rilievo delle condotte tipiche del contesto mafioso
Aggravante per reati commessi con metodo mafioso o a favore di associazioni mafiose; la Corte ha ritenuto che l'aggravante sia integrata sia sotto il profilo del metodo (uso di violenza, intimidazione, avvertimenti) sia, per alcuni capi, sotto il profilo della finalità di agevolazione del clan
art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti; il Tribunale del riesame ha ritenuto comprovata la stabilità organizzativa, la presenza di una cassa comune e la funzione di coordinamento svolta dal ricorrente
Norme sui delitti in materia di stupefacenti; la Corte condivide la valutazione del giudice di merito che più condotte ripetute e organizzate possono concorrere a delineare il reato associativo di cui all'art. 74
Riferimento al concorso nel reato; richiamato per i reati commessi in concorso tra più soggetti
Norma richiamata nel capo relativo a specifici reati contestati (indicazione della specifica qualificazione contestata nella motivazione), cui è stata applicata l'aggravante mafiosa quando il fatto è risultato collegato al metodo del clan
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari per vizio di motivazione è limitato a verificare l'adeguatezza e la logica della motivazione del giudice di merito; non è consentita la riconsiderazione dei fatti o una nuova valutazione probatoria.
- Le intercettazioni, le osservazioni, i filmati e i riscontri tecnici (GPS, videosorveglianza) possono, anche congiuntamente, costituire base sufficiente per la gravità indiziaria se il giudice del merito le valuta coerentemente e le collega a elementi di contesto.
- L'assenza di menzione esplicita o riconoscimento da parte di un collaboratore di giustizia non esclude che altri elementi probatori, valutati complessivamente, possano dimostrare l'appartenenza o il ruolo di un indagato nel sodalizio mafioso.
- Per l'integrazione del reato associativo di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) è necessario dimostrare stabilità organizzativa, compiti distinti, coordinamento e, idealmente, elementi di contabilità o cassa comune; conversazioni che evidenzino coordinamento e gestione possono essere decisive.
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. può essere riconosciuta sia sul piano del metodo (uso di violenza e intimidazione tipico del contesto mafioso) sia su quello della finalità (agevolare il clan) e può essere applicata anche a reati diversi dall'associazione stretta se collegati al metodo mafioso.
- Il solo dato indiziario materiale mancante (es. impronte su armi) non invalida la prova se sussistono elementi indiziari compatibili, quali conversazioni, rapporti tra indagati e circostanze fattuali che indicano possesso o disponibilità degli strumenti del reato.
- Diverenze di trattamento cautelare tra coindagati non sono automaticamen te vizianti se il giudice del merito espone ragioni diverse e congrue per ciascuna posizione.
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