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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34544/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà di Messina (05/01/2023) che, in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., aveva annullato la misura detentiva per la contestazione di partecipazione ad associazione (art. 74 d.P.R. 309/90) ma confermato la custodia cautelare in carcere per due episodi (capi 51 e 55) di illecita detenzione/trasporto/cessione di stupefacente (in concorso con Suraci Umberto). Il ricorrente denunciava carenza e illogicità della motivazione circa il concorso nella cessione (vizi di valutazione delle videoriprese), errata qualificazione giuridica (connivenza/favoreggiamento vs concorso), violazione delle norme sulle esigenze cautelari e mancata considerazione di misure meno afflittive e del casellario (pregressi penali esigui).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi attinenti alla presunta carenza di gravità indiziaria in relazione ai capi 51 e 55, valutando congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame che ha richiamato videoriprese, intercettazioni, dichiarazioni di collaboratore e modalità operative (uso di ambulanza, telefoni criptati, ripetizione delle cessioni). Ha altresì ritenuto adeguata la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) basata sulla personalità, sulle modalità delle condotte e sulle concrete condizioni di vita; infine ha considerato congrua la scelta della misura carceraria rispetto agli arresti domiciliari. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Regolamenta il riesame delle misure cautelari: il Tribunale, in sede di riesame, può confermare, annullare o modificare le misure; la Corte richiama il corretto ambito del riesame come esercitato dal Tribunale di Messina.

  • art. 74 d.P.R. 309/90

    Norma sulla partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il Tribunale aveva originariamente contestato tale fattispecie, poi annullata dal riesame per l'indagato, salvo mantenere la custodia per altri episodi.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90

    Prevede l'ipotesi aggravata/pena specifica per determinati delitti in materia di stupefacenti; il Tribunale ha ritenuto che i fatti riferibili ai capi 51 e 55 possano rientrare in tale previsione e la Corte ha valutato congrua la derubricazione applicata dal giudice.

  • art. 110 cod. pen.

    Regola il concorso di persone nel reato; censura del ricorrente mirava a dimostrare l'assenza di contributo personale attivo, mentre il Tribunale ha ricostruito elementi tali da configurare concorso e la Cassazione ha ritenuto la valutazione logica.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Disposizioni sui mezzi di prova e i criteri di valutazione probatoria (precisione, concordanza ecc.); la Corte osserva che, in sede cautelare, non è richiesto lo stesso livello di precisione del giudizio di merito.

  • art. 173 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nella censura (probabilmente riguardante le formalità degli atti); la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza relativa ad eventuali violazioni procedurali invocate dal ricorrente.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali: per la loro adozione è sufficiente la gravità indiziaria; la Corte ribadisce che in sede cautelare non si richiedono gli stessi criteri di valutazione (precisione e concordanza) del giudizio di merito.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina le esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione (lett. c). La Cassazione conferma che il Tribunale ha fornito elementi concreti e prognosi adeguate per ritenere attuale il pericolo di recidiva.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Disciplina il giudizio sulle esigenze cautelari e la misura più idonea; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale circa l'inadeguatezza di misure meno afflittive (es. domiciliari).

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Norma menzionata tra le richiamate relative alle misure e alle modalità di applicazione; la Corte non ha rilevato profili di nullità o di erronea applicazione tali da annullare il provvedimento.

  • art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamato nella decisione per chiarire che, nella fase cautelare, il legislatore ha previsto un regime probatorio meno rigoroso rispetto al giudizio di merito (si richiede la gravità indiziaria ma non la precisione e la concordanza dell'art. 192).

Massime di principio

  • In sede cautelare il requisito richiesto è la gravità indiziaria: non si richiede lo stesso grado di precisione e concordanza richiesto per la prova nel merito.
  • Videoriprese, intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori possono, anche se indirette, costituire elementi sufficienti per ritenere la gravità indiziaria se collegate logicamente e contestualizzate.
  • La valutazione del pericolo di reiterazione non richiede l'individuazione di una specifica occasione per delinquere, ma una prognosi fondata su elementi concreti relativi alla personalità, alle modalità di azione e alle condizioni di vita dell'indagato.
  • La distinzione tra 'connivenza' o 'favoreggiamento personale' e 'concorso nel reato' dipende dal concreto contributo volontario e consapevole fornito all'illecito: modalità operative ripetute e ruoli attivi favoriscono la qualificazione come concorso.
  • In impugnazione per cassazione del provvedimento cautelare la Corte verifica la congruenza e la logicità della motivazione del giudice di merito, non procede a un nuovo esame libero della prova.
  • Per contestare efficacemente una misura cautelare, la difesa dovrebbe proporre elementi concreti contrari alla prognosi di reiterazione (es. prova di stabile lavoro/contesti alternativi, specifiche attenuanti, esame dettagliato del casellario) e alternative concrete di misure meno afflittive.
  • La scelta tra carcere e misure meno afflittive richiede una motivazione specifica che colleghi le modalità del fatto e la personalità dell'indagato alla inefficacia delle misure alternative; una motivazione siffatta, se presente e congrua, è difficilmente censurabile in sede di legittimità.

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