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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34541/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Centi impugna il decreto del GIP che, esaminata l'opposizione a decreto penale di condanna contenente contestuale richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., dopo il diniego del consenso del Pubblico Ministero, ha dichiarato l'opposizione inammissibile e ha ordinato l'esecuzione del decreto penale invece di disporre il giudizio immediato. Il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento all'errata qualificazione del provvedimento da parte del GIP e alla mancata emissione del decreto di giudizio immediato.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di L'Aquila per il prosieguo, con conseguente emissione del decreto di giudizio immediato. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui il mancato accoglimento della richiesta concordata di applicazione della pena comporta l'obbligo di disporre il giudizio immediato e non di dichiarare l'opposizione inammissibile salvo formale rinuncia o irregolarità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 461 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La richiesta di applicazione della pena proposta contestualmente all'opposizione va trattata come una proposta di patteggiamento; se non è accolta (anche per mancato consenso del PM), l'istanza non determina il ritorno nella fase delle indagini ma impone il passaggio alla fase giudiziale tramite decreto di giudizio immediato.

  • art. 461 c.p.p.

    art. 461, commi 2, 4 e 5 cod. proc. pen.

    L'art. 461 disciplina i vizi di forma dell'opposizione e l'inammissibilita. La Corte sottolinea che la dichiarazione di inammissibilita ai sensi del comma 5 costituisce presupposto per l'esecuzione del decreto solo se l'opposizione risulta formalmente non conforme; in assenza di tali vizi e senza formale rinuncia, il rigetto della richiesta di applicazione della pena non può tradursi in inammissibilita e esecuzione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    richiamo a precedenti: Sez. 1, n. 37538/2017; Sez. 5, n. 6369/2013; Sez. 1, n. 40137/2009; Sez. 1, n. 2263/2001; Sez. 4, n. 6574/2002 e altri

    La Corte conferma l'orientamento consolidato secondo cui il mancato accoglimento della richiesta concordata di applicazione della pena impone il giudizio immediato e non la declaratoria di inammissibilita, salvo i casi di irregolarita formale dell'opposizione.

Massime di principio

  • Se il difensore propone opposizione al decreto penale con contestuale richiesta di applicazione della pena (patteggiamento) e il PM nega il consenso, il giudice non deve dichiarare l'opposizione inammissibile e rendere esecutivo il decreto, ma deve emettere il decreto di giudizio immediato.
  • La dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 461 c.p.p. è ammessa solo quando sussistono vizi formali o la opposizione non è conforme ai requisiti di legge o quando vi è una formale rinuncia all'impugnazione; non può essere usata per aggirare l'obbligo di disporre il giudizio immediato dopo il rigetto del patteggiamento.
  • Per evitare il decreto di giudizio immediato il ricorrente dovrebbe, se possibile, rinunciare espressamente all'opposizione o chiedere un rito alternativo previsto (es. giudizio abbreviato) al momento dell'opposizione; in mancanza, il procedimento deve passare alla fase giudiziale.
  • Il mancato consenso del PM alla richiesta di applicazione della pena va interpretato come assenza di accordo sul patteggiamento e, pertanto, non provoca automaticamente il ritorno nella fase delle indagini preliminari.
  • Nel valutare l'ammissibilità e le conseguenze dell'opposizione, il giudice deve distinguere tra vizi formali che giustificano l'inammissibilità e il merito della richiesta di patteggiamento; il rigetto del merito non equivale a inammissibilità processuale.

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