Cassazione Penale, Sentenza n. 34540/2023 del 07/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di dichiarazione di inefficacia della custodia cautelare per presunto mancato rispetto del termine per il deposito delle motivazioni (termine di 30 giorni, differibile a 45). Il difensore sosteneva che il termine dovesse decorrere dalla data di deliberazione in camera di consiglio attestata nel dispositivo (14-15 luglio 2020) e non dalla data di deposito in cancelleria (18/07/2020), per cui il deposito delle motivazioni il 31/08/2020 sarebbe avvenuto oltre i 45 giorni e la misura sarebbe inefficace.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui il termine per il deposito della motivazione decorre dalla pubblicazione del dispositivo, attestata dal deposito in cancelleria, e non dalla data della deliberazione in camera di consiglio. Nel caso concreto il dispositivo risultava depositato il 18/07/2020 e il deposito della motivazione del 31/08/2020 rientrava nel termine. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Il termine per il deposito della motivazione (30 giorni, differibile a 45) va computato dalla pubblicazione del dispositivo attestata dal deposito in cancelleria, non dalla data di deliberazione in camera di consiglio.
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la disciplina dell'appello ex articolo 310; la pronuncia del Tribunale del riesame e le relative tempistiche vanno valutate secondo l'interpretazione della decorrenza del termine di deposito dalla pubblicazione del dispositivo.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta violazione dei diritti costituzionali collegati alla durata/efficacia della misura cautelare; la Corte non ha ritenuto violato l'articolo in quanto ha applicato l'interpretazione consolidata della decorrenza del termine.
art. 27 Cost.
Richiamato in relazione ai diritti della persona soggetta a misure cautelari; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione della decorrenza del termine assicuri certezza e non pregiudichi i diritti invocati.
art. 1, comma 5, L. 47/2015
Norma menzionata dal ricorrente nella doglianza; la Corte non ha ritenuto che modificasse la regola interpretativa consolidata circa la decorrenza del termine dal deposito del dispositivo.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
La cancelleria è incaricata degli adempimenti formali successivi alla decisione, come richiesto dalla sentenza.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (es. Sez. U n. 7 del 17/04/1996, Moni e successivi orientamenti)
La Corte ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui gli effetti giuridici del provvedimento decorrono dal deposito del dispositivo, che rende la decisione certa, esteriore e immodificabile.
Massime di principio
- Il termine per il deposito delle motivazioni decorre dalla pubblicazione del dispositivo attestata dal deposito in cancelleria e non dalla data di deliberazione in camera di consiglio, salvo che vi sia prova formale contraria.
- Per ottenere la dichiarazione di inefficacia di una misura cautelare per superamento dei termini il difensore deve dimostrare che il deposito effettivo del dispositivo in cancelleria sia avvenuto oltre il termine legale; mere indicazioni sulla data di camera di consiglio nel dispositivo non sono sufficienti se non corredate da prova che il deposito sia avvenuto in un momento diverso.
- La data indicata nella delibera interna del collegio non ha efficacia esteriore fino al deposito in cancelleria; il deposito certificato è l'atto che conferisce certezza temporale e rende la decisione opponibile.
- In caso di contestazione è opportuno richiedere e acquisire la certificazione di deposito della cancelleria e verificare ogni annotazione nel dispositivo; in assenza di annotazioni o certificazioni favorevoli, la giurisprudenza di legittimità tende a favore della decorrenza dal deposito.
- Le impugnazioni e i rimedi devono essere calibrati tenendo conto dell'orientamento consolidato della Cassazione: eccepire la violazione dei termini richiede elementi probatori chiari sulla effettiva data di pubblicazione diversa dal deposito in cancelleria.
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