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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34542/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati connessi al traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90; capi 25, 26, 29, 156 e 164). Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 273 c.p.p. in relazione all'art. 192, commi 2 e 3 c.p.p., lamentando carenza di gravi indizi circa la partecipazione all'associazione (capo 164). La difesa ha contestato la motivazione per presunta contraddittorietà e insufficienza probatoria: attribuzione al ricorrente di ruoli molteplici (acquirente, fornitore, intermediario) che secondo la difesa dimostrerebbero solo episodi saltuari; brevità e sporadicità dei contatti con il capo del sodalizio (Cuscinà Giovambattista); rapporto esclusivo con un unico soggetto e distanza temporale tra eventi come indizi di episodicità anziché di vincolo associativo stabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la gravità indiziaria sulla base di videoriprese, intercettazioni, e dichiarazioni del collaboratore di giustizia, che consentivano di ricavare l'esistenza dell'organizzazione e l'adesione del ricorrente al programma criminoso. La Corte ha ricordato il principio secondo cui, in sede di misure cautelari, è richiesto il requisito della gravità degli indizi (art. 273 c.p.p.) e non la precisione e concordanza qualitativamente richiesta per il giudizio di merito dall'art. 192 c.p.p.; ha inoltre richiamato la consolidata giurisprudenza che consente di provare il vincolo associativo mediante facta concludentia (contatti, mezzi comuni, modalità operative) e che la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico è un reato a forma libera, per cui contributi anche minimi o a durata limitata, se causali e consapevoli, possono integrare il reato. Conclusione: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e adempimenti ex art. 94 co. 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma sui delitti in materia di sostanze stupefacenti; le singole condotte di acquisto, detenzione e spaccio costituiscono i reati-fine del programma criminoso cui si riferisce l'associazione

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Prevede il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ne richiama i requisiti: vincolo associativo continuativo tra tre o più persone, organizzazione anche minima, tendenza alla stabilità del vincolo e predisposizione di mezzi per il programma criminoso

  • art. 273 c.p.p.

    Regola le misure cautelari: in sede cautelare è richiesto il requisito della gravità indiziaria; la Corte sottolinea che, per la cautela, non si applicano gli stessi parametri di precisione e concordanza ex art. 192 c.p.p.

  • art. 192 c.p.p.

    Norma sul giudizio di merito e sulla precisione e concordanza degli indizi; la Corte ricorda che tali criteri sono richiesti per il giudizio di merito ma non integralmente nella fase cautelare

  • art. 309 c.p.p.

    Disciplina il riesame delle misure cautelari: il provvedimento del Tribunale reso in sede di riesame è stato oggetto del ricorso e la Cassazione ha valutato la congruità della motivazione del giudice del riesame

  • art. 94 co. 1-ter disp. att. c.p.p.

    Previsione procedurale richiamata per gli adempimenti conseguenti alla decisione di rigetto e alla condanna alle spese

Massime di principio

  • In sede di misure cautelari per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente la gravità indiziaria; non si richiede il livello di precisione degli indizi necessario per la condanna in sede di merito.
  • La prova del vincolo associativo può essere desunta da facta concludentia (videoriprese, intercettazioni, rapporti di frequentazione, divisione dei compiti, uso di mezzi comuni), anche in assenza di un patto formale tra gli aderenti.
  • La partecipazione all'associazione è un reato a forma libera: qualsiasi contributo, anche minimo e di breve durata, se consapevole e con rilevanza causale rispetto all'organizzazione, può integrare la fattispecie.
  • La molteplicità di ruoli attribuiti a un indagato (acquirente, fornitore, intermediario) non esclude la partecipazione associativa e non è di per sé indice di episodicità; anzi può essere valorizzata come elemento sintomatico della integrazione nel sodalizio.
  • La Corte di Cassazione, nel controllo dei provvedimenti cautelari, verifica la adeguatezza e la coerenza della motivazione del giudice di merito ma non sostituisce la valutazione di fatto compiuta dal giudice stesso.

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