Cassazione Penale, Sentenza n. 34533/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per detenzione a fini di spaccio (marijuana gr. 12,78). Due motivi: 1) violazione di norme processuali per omessa traduzione in lingua inglese del decreto di citazione in appello e della sentenza di primo grado per imputato alloglotta (art. 606 c.p.p. comma 1 lett. c in relazione all'art. 143 c.p.p.); eccezione sollevata alla prima udienza in Corte d'Appello; 2) vizio di mancata motivazione perché la sentenza impugnata non si era pronunciata sull'eccezione di nullità relativa alla mancata traduzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo in parte. Ha stabilito che: a) l'eccezione relativa alla mancata traduzione degli atti di primo grado è tardiva se non sollevata prima della definizione del giudizio di primo grado; pertanto quella dedotta in appello con riferimento agli atti di primo grado non produce conseguenze; b) l'omessa traduzione della sentenza di primo grado richiede, quando sia proposta impugnazione, la prova del concreto pregiudizio subito dall'imputato e tale pregiudizio non è stato prospettato, per cui nessuna conseguenza ne deriva; c) invece la mancata traduzione del decreto di citazione nel giudizio di appello è obbligo previsto dall'art. 143 c.p.p. e la mancata traduzione, tempestivamente dedotta alla prima udienza di celebrazione del giudizio dibattimentale, determina la nullità del decreto ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p.; tale nullità incide sulla regolarità della vocatio in ius e sulla partecipazione dell'imputato al processo. Conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Bologna per nuovo giudizio; ha rigettato il resto del ricorso.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Base procedurale del motivo di impugnazione per vizio di motivazione e violazione di norme processuali; usato per inquadrare il primo motivo di ricorso
art. 143 c.p.p.
Prevede l'obbligo di traduzione nella lingua dell'imputato degli atti del procedimento, espressamente menzionando anche il decreto di citazione; la Corte ha ritenuto che tale obbligo si estende al decreto di citazione in appello
art. 178 lett. c) c.p.p.
Norma che qualifica come nullità l'omessa traduzione degli atti per i quali la legge lo prevede; la mancata traduzione del decreto di citazione in appello determina la nullità ai sensi di questa disposizione
C.E.D.U. art. 6
Richiamato a supporto del principio che la partecipazione diretta dell'imputato al processo e il diritto di autodifesa richiedono adeguate garanzie, tra cui la traduzione e l'interprete; contribuisce a spiegare la rilevanza costituzionale/sovranazionale della traduzione del decreto di citazione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 6 n. 25276/2017; Sez. 5 n. 20035/2023; Sez. 1 n. 28562/2022)
La Corte richiama e conferma precedenti decisioni che riconoscono l'obbligo di traduzione del decreto di citazione in appello per l'imputato alloglotta e precisano i limiti della rilevanza dell'omessa traduzione della sentenza di primo grado (che richiede prova del concreto pregiudizio)
Massime di principio
- Se l'imputato non conosce la lingua italiana, l'art. 143 c.p.p. impone la traduzione degli atti del procedimento, e il decreto di citazione in appello rientra in tale obbligo: la sua omissione, se tempestivamente dedotta, determina la nullità del decreto
- L'eccezione di nullità relativa ad atti del procedimento di primo grado va sollevata prima della definizione del giudizio di primo grado; se sollevata per la prima volta in sede d'appello risulta tardiva
- L'omessa traduzione della sentenza di primo grado non produce automaticamente nullità: quando la sentenza è stata impugnata è necessario specificare e provare il concreto pregiudizio subito a causa della mancata traduzione
- La nullità del decreto di citazione in appello tocca la regolarità della vocatio in ius e la partecipazione dell'imputato al processo; per imputati non irreperibili o non latitanti la mancata traduzione è particolarmente rilevante e non può essere sanata dalla sola assistenza del difensore
- In presenza di questioni linguistiche, è prudente sollevare tempestivamente le eccezioni già nel primo atto utile (prima udienza) e documentare eventuali pregiudizi se riferiti a provvedimenti decisori
- Per i difensori: in caso di imputato alloglotta, verificare e documentare formalmente la conoscenza della lingua e richiedere preventivamente le traduzioni degli atti essenziali (incluso il decreto di citazione in appello) per evitare nullità che possano determinare annullamenti e nuova celebrazione del processo
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