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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34543/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del 05/01/2023 che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposto dal GIP per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 (capo 164 e altri capi). I difensori hanno dedotto: mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione; assenza di gravi indizi di colpevolezza (contestata la qualificazione del ruolo del Pelle come partecipante all'associazione), rilevandosi che la sua presenza sarebbe stata occasionale o solo di accompagnamento; criticata l'uso esclusivo delle dichiarazioni del collaboratore Bonanno senza riscontri individualizzanti; contestata altresì l'insussistenza delle esigenze cautelari e l'inadeguatezza della custodia cautelare in carcere rispetto a misure meno afflittive, considerato anche il tempo trascorso e la situazione personale dell'indagato. Sono state sollevate eccezioni di nullità formale dell'ordinanza e violazioni di norme processuali (art. 292, art. 125 c.p.p.).

La decisione

Il ricorso in Cassazione è stato rigettato. La Suprema Corte ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale del riesame, valorizzando il quadro indiziario composto dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Bonanno e dai riscontri tecnici (videoriprese e intercettazioni) che avrebbero posto in luce incontri ripetuti tra Pelle, Gioffrè e il vertice Cuscinà, il ritiro di pacchetti riconducibili a somme per forniture e comportamenti positivi (es. episodio in cui Pelle è ripreso mentre mette in tasca un pacchetto). La Corte ha ricordato il criterio della fase cautelare, per la quale è sufficiente la gravità degli indizi, e ha confermato che le presunzioni inerenti all'art. 275, comma 3, c.p.p. (nei reati associativi) non risultavano smentite dalle difese; pertanto è stata confermata la misura cautelare. Il rigetto è motivato anche con il limite del sindacato di legittimità che impedisce alla Cassazione di riesaminare i fatti ove la motivazione del merito sia congrua e priva di errori logico-giuridici.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 art. 73

    Norma che punisce la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti; richiamata come reato fine per il quale sono contestate cessioni e rifornimenti.

  • d.P.R. 309/1990 art. 74

    Norma che disciplina l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la partecipazione possa risultare anche da "facta concludentia" e che il contributo causale anche minimo possa integrare la partecipazione.

  • codice di procedura penale art. 309

    Previsione del riesame delle misure cautelari: il Tribunale ha deciso in ordine alla conferma della custodia cautelare ai sensi di questa norma.

  • codice di procedura penale art. 273

    Regola il requisito dei gravi indizi di colpevolezza per le misure cautelari; la Corte ha ricordato che in fase cautelare è sufficiente la "gravità" degli indizi senza richiedere i criteri pienamente adottati per il giudizio di merito (precisione e concordanza).

  • codice di procedura penale art. 274

    Disciplina le esigenze cautelari; la difesa contestava l'assenza di esigenze concrete che giustificassero la custodia in carcere, mentre la Corte ha ritenuto le argomentazioni del Tribunale adeguate a sostenere la prognosi negativa.

  • codice di procedura penale art. 275 comma 3

    Prevede presunzioni relative in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della custodia per taluni reati (tra cui quelli associativi); la Corte ha ritenuto prevalente tale presunzione salvo prova contraria specifica.

  • codice di procedura penale art. 192 comma 2

    Norma che nel giudizio di merito richiede precisione e concordanza degli indizi; la Corte ha chiarito che in sede cautelare questi requisiti non sono richiesti allo stesso livello del giudizio di merito.

  • codice di procedura penale art. 266 comma 2-bis

    Norma sui captatori informatici; in motivazione è riferito l'impiego di strumenti di intercettazione anche informatici a supporto delle indagini tecniche.

  • codice di procedura penale art. 292 comma 2 lett. c-bis

    Richiamata dalla difesa per presunte nullità dell'ordinanza genetica/riesame; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non fondate avendo il Tribunale risposto adeguatamente alle deduzioni difensive.

  • codice penale art. 110

    Principio del concorso di persone nel reato: la difesa sosteneva che la mera presenza non integri concorso, mentre la Corte ha valutato che la presenza reiterata con comportamenti positivi e riscontri tecnici possa costituire contributo causale.

  • codice penale art. 40 comma 2

    Riferimento al dovere di impedire il reato; la difesa ha invocato giurisprudenza che esclude responsabilità per mera assenza di intervento, ma la Corte ha evidenziato riscontri che qualificano la condotta come partecipativa.

Massime di principio

  • In materia cautelare per reati associativi la gravità indiziaria richiesta è meno stringente rispetto al giudizio di merito: è sufficiente una valutazione complessiva e logicamente coerente degli indizi, non la stessa precisione richiesta per la condanna.
  • Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia possono sorreggere una misura cautelare se il loro contenuto è preciso, coerente e trova riscontro in elementi esterni (es. videoriprese, intercettazioni, riconoscimenti).
  • La mera presenza in loco può non essere sufficiente a escludere la partecipazione se risulta reiterata, accompagnata da comportamenti positivi e corroborata da riscontri tecnici che ne diano significato causale rispetto all'attività del sodalizio.
  • Per i reati previsti dall'art. 275, comma 3, c.p.p. opera una presunzione relativa di pericolosità e adeguatezza della custodia cautelare in carcere che può essere superata solo con elementi specifici e concreti a favore di misure meno afflittive.
  • Il sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti di riesame è limitato: essa valuta l'adeguatezza e la logicità della motivazione del giudice di merito, ma non sostituisce la propria ricostruzione dei fatti quando la motivazione è congrua.
  • Per configurare la partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata allo spaccio è sufficiente dimostrare l'affectio societatis tramite 'facta concludentia' (contatti continui, divisione dei ruoli, ripetute forniture/cessioni, risorse materiali), non necessariamente un patto formale.

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