Cassazione Penale, Sentenza n. 34543/2023 del 07/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 05/01/2023 che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposto dal GIP per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 (capo 164 e altri capi). I difensori hanno dedotto: mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione; assenza di gravi indizi di colpevolezza (contestata la qualificazione del ruolo del Pelle come partecipante all'associazione), rilevandosi che la sua presenza sarebbe stata occasionale o solo di accompagnamento; criticata l'uso esclusivo delle dichiarazioni del collaboratore Bonanno senza riscontri individualizzanti; contestata altresì l'insussistenza delle esigenze cautelari e l'inadeguatezza della custodia cautelare in carcere rispetto a misure meno afflittive, considerato anche il tempo trascorso e la situazione personale dell'indagato. Sono state sollevate eccezioni di nullità formale dell'ordinanza e violazioni di norme processuali (art. 292, art. 125 c.p.p.).
La decisione
Il ricorso in Cassazione è stato rigettato. La Suprema Corte ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale del riesame, valorizzando il quadro indiziario composto dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Bonanno e dai riscontri tecnici (videoriprese e intercettazioni) che avrebbero posto in luce incontri ripetuti tra Pelle, Gioffrè e il vertice Cuscinà, il ritiro di pacchetti riconducibili a somme per forniture e comportamenti positivi (es. episodio in cui Pelle è ripreso mentre mette in tasca un pacchetto). La Corte ha ricordato il criterio della fase cautelare, per la quale è sufficiente la gravità degli indizi, e ha confermato che le presunzioni inerenti all'art. 275, comma 3, c.p.p. (nei reati associativi) non risultavano smentite dalle difese; pertanto è stata confermata la misura cautelare. Il rigetto è motivato anche con il limite del sindacato di legittimità che impedisce alla Cassazione di riesaminare i fatti ove la motivazione del merito sia congrua e priva di errori logico-giuridici.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 art. 73
Norma che punisce la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti; richiamata come reato fine per il quale sono contestate cessioni e rifornimenti.
d.P.R. 309/1990 art. 74
Norma che disciplina l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la partecipazione possa risultare anche da "facta concludentia" e che il contributo causale anche minimo possa integrare la partecipazione.
codice di procedura penale art. 309
Previsione del riesame delle misure cautelari: il Tribunale ha deciso in ordine alla conferma della custodia cautelare ai sensi di questa norma.
codice di procedura penale art. 273
Regola il requisito dei gravi indizi di colpevolezza per le misure cautelari; la Corte ha ricordato che in fase cautelare è sufficiente la "gravità" degli indizi senza richiedere i criteri pienamente adottati per il giudizio di merito (precisione e concordanza).
codice di procedura penale art. 274
Disciplina le esigenze cautelari; la difesa contestava l'assenza di esigenze concrete che giustificassero la custodia in carcere, mentre la Corte ha ritenuto le argomentazioni del Tribunale adeguate a sostenere la prognosi negativa.
codice di procedura penale art. 275 comma 3
Prevede presunzioni relative in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della custodia per taluni reati (tra cui quelli associativi); la Corte ha ritenuto prevalente tale presunzione salvo prova contraria specifica.
codice di procedura penale art. 192 comma 2
Norma che nel giudizio di merito richiede precisione e concordanza degli indizi; la Corte ha chiarito che in sede cautelare questi requisiti non sono richiesti allo stesso livello del giudizio di merito.
codice di procedura penale art. 266 comma 2-bis
Norma sui captatori informatici; in motivazione è riferito l'impiego di strumenti di intercettazione anche informatici a supporto delle indagini tecniche.
codice di procedura penale art. 292 comma 2 lett. c-bis
Richiamata dalla difesa per presunte nullità dell'ordinanza genetica/riesame; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non fondate avendo il Tribunale risposto adeguatamente alle deduzioni difensive.
codice penale art. 110
Principio del concorso di persone nel reato: la difesa sosteneva che la mera presenza non integri concorso, mentre la Corte ha valutato che la presenza reiterata con comportamenti positivi e riscontri tecnici possa costituire contributo causale.
codice penale art. 40 comma 2
Riferimento al dovere di impedire il reato; la difesa ha invocato giurisprudenza che esclude responsabilità per mera assenza di intervento, ma la Corte ha evidenziato riscontri che qualificano la condotta come partecipativa.
Massime di principio
- In materia cautelare per reati associativi la gravità indiziaria richiesta è meno stringente rispetto al giudizio di merito: è sufficiente una valutazione complessiva e logicamente coerente degli indizi, non la stessa precisione richiesta per la condanna.
- Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia possono sorreggere una misura cautelare se il loro contenuto è preciso, coerente e trova riscontro in elementi esterni (es. videoriprese, intercettazioni, riconoscimenti).
- La mera presenza in loco può non essere sufficiente a escludere la partecipazione se risulta reiterata, accompagnata da comportamenti positivi e corroborata da riscontri tecnici che ne diano significato causale rispetto all'attività del sodalizio.
- Per i reati previsti dall'art. 275, comma 3, c.p.p. opera una presunzione relativa di pericolosità e adeguatezza della custodia cautelare in carcere che può essere superata solo con elementi specifici e concreti a favore di misure meno afflittive.
- Il sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti di riesame è limitato: essa valuta l'adeguatezza e la logicità della motivazione del giudice di merito, ma non sostituisce la propria ricostruzione dei fatti quando la motivazione è congrua.
- Per configurare la partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata allo spaccio è sufficiente dimostrare l'affectio societatis tramite 'facta concludentia' (contatti continui, divisione dei ruoli, ripetute forniture/cessioni, risorse materiali), non necessariamente un patto formale.
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