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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33337/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente ecclesiastico)

La controversia

La società attrice aveva convenuto in giudizio l'ente resistente davanti al Tribunale, deducendo di essere proprietaria di un immobile a Palermo la cui copertura era in comune con un oratorio appartenente all'ente convenuto. Assumendo di avere eseguito urgenti interventi di manutenzione sulla copertura comune, chiedeva il rimborso della quota di spesa imputabile alla controparte, sul presupposto della comproprietà del bene. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto non provata la proprietà del bene in capo alla convenuta, nonostante la CTU, alcune risultanze catastali/archivistiche e un contratto di comodato in cui la resistente si era qualificata proprietaria; 2) omesso esame di elementi istruttori decisivi, ancora con riferimento agli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio; 3) violazione dell'art. 2720 c.c., per avere la sentenza di merito negato valore probatorio al riconoscimento di proprietà contenuto nel contratto di comodato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato, in primo luogo, che correttamente la Corte territoriale aveva posto l'onere della prova della comproprietà in capo all'attrice, poiché era essa ad agire per ottenere il rimborso delle spese di manutenzione. Ha poi escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., osservando che la censura mirava in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua. Ha inoltre ritenuto inammissibile o comunque non fondato il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sia perché l'omesso esame di singoli elementi istruttori non equivale all'omesso esame di un fatto decisivo, sia perché, trattandosi di appello definito con conferma della decisione di primo grado su questioni di fatto, operava il divieto di cui all'art. 348-ter c.p.c. Infine, ha condiviso la negazione del valore confessorio del contratto di comodato in ordine alla proprietà, richiamando la giurisprudenza sull'art. 2720 c.c., secondo cui l'atto ricognitivo non sostituisce il titolo e non può costituire prova della proprietà o di altri diritti reali. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di giudizio; non basta la diversa valutazione delle prove dedotte.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione comparativa delle prove e l'attribuzione di maggiore forza ad alcune risultanze rispetto ad altre rientrano nel potere del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico sia stato comunque valutato dal giudice di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Nel giudizio d'appello successivo all'11 settembre 2012, quando la sentenza di secondo grado conferma quella di primo grado sulle stesse questioni di fatto, è preclusa la deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 2720 c.c.

    L'atto di ricognizione presuppone un documento originale contenente una valida dichiarazione e non sostituisce il titolo; non può essere utilizzato per provare la proprietà, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 comporta i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, relativo all'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In una domanda di rimborso di spese sostenute per un bene asseritamente comune, incombe sull'attore l'onere di provare il titolo di comproprietà del convenuto, poiché tale titolo costituisce elemento costitutivo della pretesa.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: essa è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o abbia violato la regola legale di decisione sulle prove.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non sussiste quando il fatto storico rilevante sia stato comunque esaminato, anche se il giudice non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; inoltre, nei casi di doppia conforme, tale censura è preclusa nei limiti dell'art. 348-ter c.p.c.
  • L'atto ricognitivo o di riconoscimento non prova di per sé la proprietà di un bene né sostituisce il titolo, poiché la sua efficacia probatoria resta circoscritta ai fatti produttivi di rapporti sfavorevoli al dichiarante e ai casi espressamente previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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