Sentenza del 20/10/2023 n. 29276 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia aveva irrogato sanzioni ai sensi del D.L. n.16/2012, art.8, comma 2, ritenendo non deducibili i costi relativi ad acquisti di energia elettrica del 2011 perché le operazioni erano oggettivamente inesistenti. Dalle verifiche emergeva che Green Network Spa aveva organizzato una rete di società afferenti agli stessi soggetti, con scambi circolari di energia e corrispettivi tali da determinare perfetta parità tra acquisti e vendite; alcune società risultavano prive di struttura operativa e gestite in modo promiscuo, con documentazione che evidenziava preordinazione. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società ritenendo che, nel mercato telematico dell'energia, siano possibili operazioni senza scambio fisico (hedging/trading) e che l'assenza di movimentazioni non prova la fittizietà. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che il giudice d'appello non ha valutato adeguatamente, in modo individuale e complessivo, gli elementi di prova presuntiva ai sensi degli artt. 2697 e 2729 c.c. e le norme tributarie richiamate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi fondati: ha censurato la sentenza della Commissione regionale per avere quest'ultima valutato in modo astratto e meramente normativo il funzionamento del mercato elettrico senza esaminare la valenza probatoria, individuale e complessiva, degli elementi presuntivi addotti dall'Amministrazione finanziaria (circularita', coincidenza di quantità e corrispettivi, gestione comune, assenza di struttura operativa, documentazione di preordinazione). La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.L. n.16 del 2012, art. 8, comma 2
Norma che prevede l'irrogazione di sanzioni fiscali qualora siano accertate operazioni oggettivamente inesistenti e, conseguentemente, la non deducibilità dei costi relativi alle medesime operazioni; qui la disposizione è il fondamento dell'atto impositivo impugnato.
Disciplina della ripartizione dell'onere della prova; nella controversia la questione rilevante è chi deve provare l'effettività o l'inesistenza delle operazioni e in quale misura le allegazioni probatorie producono l'effetto soggettivo previsto dalla norma.
Regola sulle prove presuntive: il giudice deve valutare la valenza inferenziale degli indizi e la loro idoneità a fondare la prova di fatti non direttamente accertati; la Corte ha censurato il giudice d'appello per non aver compiutamente valutato tali indizi nel loro insieme.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 75 e 109, commi 1 e 4
Norme del TUIR richiamate in relazione alla deducibilità dei costi e alla disciplina fiscale pertinente; qui richiamate dall'Amministrazione come quadro normativo della pretesa tributaria.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5)
Norme processuali che consentono il ricorso per cassazione per violazione di legge (n.3) e per omesso esame di fatti decisivi (n.5); con esse l'Agenzia ha dedotto errori di valutazione probatoria e omissioni del giudice d'appello.
Massime di principio
- La semplice rappresentazione formale del funzionamento di un mercato (es. mercato telematico dell'energia) non esime il giudice dall'esaminare i fatti concreti: descrivere la possibilita' di operazioni non fisiche non basta a escludere la verifica di anomalie concrete.
- Gli elementi di prova presuntiva (circularità delle transazioni, perfetta corrispondenza di quantità e importi, preordinazione documentata, gestione e controllo comuni, assenza di struttura operativa) vanno valutati nel loro insieme per accertare l'eventuale inesistenza oggettiva delle operazioni.
- L'assenza di movimentazioni fisiche non è, di per sé, sufficiente a escludere fittizietà: va considerata insieme alle caratteristiche operative e organizzative delle controparti e alla logica economica delle operazioni.
- Spetta al giudice del merito verificare l'idoneità inferenziale degli indizi prodotti dall'Amministrazione (art.2729 c.c.) e motivare puntualmente l'eventuale esclusione del loro valore probatorio.
- La parte che contesta la reale efficacia economica delle operazioni deve presentare un quadro probatorio coerente; tuttavia, l'onere di valutazione critico spetta al giudice e non può essere sostituito da una valutazione meramente astratta del mercato.
- Indizi quali la completa coincidenza di costi e ricavi, la circolarità delle vendite, l'assenza di personale o strutture, e la documentazione che attesta piani coordinati sono segnali forti di possibile inesistenza oggettiva e richiedono approfondimento probatorio.
- In ipotesi analoghe, l'Amministrazione dovrebbe articolare compiutamente gli elementi indiziari e il giudice deve esaminarli individualmente e complessivamente; il contribuente, per difendersi, deve oscurare la rilevanza degli indizi mostrando razionalità economica, finalità di hedging o profili di trading effettivamente perseguiti.
- Se il giudice d'appello omette valutazioni decisive o svaluta astrattamente gli indizi, la decisione è suscettibile di annullamento in Cassazione e di rinvio per nuovo esame.
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