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Sentenza

Sentenza del 20/10/2023 n. 35 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento

Processo tributario - Consulenza tecnica d'ufficio - Requisiti - Deliberazione del collegio giudicante.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Collegio ha ritenuto che la C.T.U. avesse esaminato tutte le valutazioni delle parti e avesse fornito risposte puntuali, documentate, complete, coerenti e prive di vizi logici, sostanziali o procedurali; di conseguenza non si è potuto discostare dalle conclusioni della C.T.U. e il ricorso è stato respinto in considerazione della fondatezza tecnica dell'elaborato peritale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio (C.T.U.), deducendo vizi di motivazione, metodo o valutazione delle prove tecniche, e chiedeva che il Collegio si discostasse dalle conclusioni tecniche favorevoli all'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come principio normativo di riferimento per la fase processuale e per la formazione del giudizio collegiale in materia tributaria; contestualizzato nel senso che l'attività peritale, quando adeguatamente motivata, è elemento rilevante e vincolante per la decisione.

  • art. 35 d.lgs. n. 546 del 1992

    norma che disciplina la consulenza tecnica d'ufficio nel processo tributario; interpretata nel senso che la C.T.U. ha valore probatorio significativo e, se completa, documentata e priva di vizi, costituisce punto di riferimento per il Collegio, il quale non può legittimamente discostarsene senza adeguata e specifica motivazione.

Massime di principio

  • Una C.T.U. completa, documentata e logicamente coerente ha rilevanza decisiva: il giudice non può discostarsene se non offre una motivazione specifica e rigorosa che ne dimostri l'inaffidabilità.
  • Per impugnare efficacemente una C.T.U. occorre censurarne elementi concreti: errori metodologici dimostrabili, omissioni di fatti rilevanti, carenze documentali o conflitti di interesse; mere contestazioni generiche non sono sufficienti.
  • Il Collegio, nell'eventualità di voler discostarsi dalle conclusioni peritali, deve indicare espressamente i motivi tecnici e giuridici che giustificano la diversa valutazione, con puntuale confutazione delle argomentazioni del consulente.
  • La valutazione probatoria nel processo tributario conserva carattere tecnico-scientifico: le conclusioni peritali ben motivate possono sostituire o integrare la prova documentale delle parti e prevalere se non seriamente contestate.
  • Le parti hanno interesse a produrre propri consulenti e dati probatori tempestivi e completi durante la fase contraddittoria, perché la CTU che prende in esame e risponde alle osservazioni delle parti assume maggiore forza vincolante.

Testo integrale

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