Sentenza del 20/10/2023 n. 5782 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU n. XXX del 29/03/2021 per complessivi euro 16.208,00: l'I.A.C.P. contestava l'obbligo IMU sostenendo che gli immobili sono esenti in quanto costituiscono abitazioni principali e relative pertinenze non di lusso con caratteristiche di "alloggi sociali" ai sensi del D.M. 22/04/2008 e dunque dovrebbero beneficiare dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.
La decisione
L'appello è stato rigettato. La Commissione tributaria d'appello ha confermato la sentenza della CTP Caserta n. 2980/11/2022 (depositata il 20/10/2022) ritenendo non assodata l'assimilabilità degli immobili I.A.C.P. agli "alloggi sociali" e richiamando la consolidata giurisprudenza della Cassazione secondo la quale l'esenzione (art. 7 lett. i) d.lgs. 504/1992 richiamata dagli artt. 13 d.l. 201/2011 e 9 d.lgs. 23/2011) opera solo se sussiste l'utilizzazione diretta da parte dell'ente e l'esclusiva destinazione a attività non produttive di reddito; le locazioni a terzi, anche a canoni convenzionati o moderati, costituiscono attività economica e quindi escludono l'esenzione. Il richiamo della I.A.C.P. alla sentenza della Cassazione n. 23680/2020 non è stato ritenuto risolutivo, perché quella decisione chiariva solo la non obbligatorietà della dichiarazione prevista per le detrazioni ma non risolveva la questione di merito sull'assimilabilità degli immobili. Nessuna condanna delle spese essendo il Comune non costituito.
Norme richiamate
Decreto Ministeriale 22/04/2008
Definisce il concetto di "alloggio sociale" invocato dall'I.A.C.P.; il Collegio però ha ritenuto che la sola presenza di tale disciplina non comporti automaticamente l'assimilazione/esenzione per gli immobili I.A.C.P. senza verificare l'effettiva corrispondenza dei requisiti sostanziali.
art. 13, comma 2, lett. b) del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. nella l. 22 dicembre 2011 n. 214 e art. 1, comma 707, legge 27 dicembre 2013 n. 147
Prevede l'esenzione IMU per fabbricati destinati ad alloggi sociali; la Corte di Cassazione ha affermato che l'esenzione non è subordinata alla dichiarazione prevista per le detrazioni, ma tale principio non risolve la verifica sull'effettiva qualificazione degli immobili come "alloggi sociali".
art. 2, comma 5-bis, decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, conv. nella l. 28 ottobre 2013 n. 124
Prevede l'obbligo di presentazione di una dichiarazione per fruire di alcuni benefici (in particolare detrazioni); la Cassazione ha distinto tra detrazione (per cui la dichiarazione è richiesta) ed esenzione (per cui la legge non impone tale dichiarazione).
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lettera i)
Norma richiamata per l'esenzione: secondo la giurisprudenza citata l'esenzione richiede l'utilizzazione diretta da parte dell'ente e l'esclusiva destinazione a attività non produttive di reddito; l'utilizzazione indiretta con locazione esclude l'applicazione dell'esenzione.
art. 9 d.lgs. 23/2011
Richiamato nella disamina normativa insieme all'art. 13 d.l. 201/2011; in combinato i riferimenti riguardano l'ambito di esenzione per gli alloggi sociali e le relative esclusioni.
Cass. n. 23680/2020
sentenza n. 23680 del 2020
Stabilisce che l'esenzione per fabbricati destinati ad alloggi sociali non è subordinata alla presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 2, comma 5-bis (dichiarazione richiesta per le detrazioni). Tuttavia tale pronuncia non risolve la questione sull'effettiva qualificazione degli immobili come "alloggi sociali" e lascia la valutazione di merito alla CTR.
Cass. n. 20135/2019 e Cass. ord. n. 19875/2021
sent. n. 20135 del 25/07/2019; ord. n. 19875 del 13/07/2021
Confermano l'orientamento secondo cui gli immobili degli IACP dati in locazione, anche a canoni convenzionati, costituiscono attività economica e quindi non rientrano nell'esenzione prevista per beni utilizzati direttamente dall'ente per attività non commerciali.
Altra giurisprudenza di riferimento (Cass. S.U. 28160/2008; Cass. 7385/2012; Cass. 22120/2014; Cass. 12313/2017; Cass. 8964/2020; Cass. 34601/2019)
Giurisprudenza consolidata che delimita i confini dell'esenzione: la presenza di canoni, anche contenuti, non esclude il carattere economico dell'attività di locazione e quindi l'imponibilità tributaria.
Massime di principio
- L'esenzione IMU per "alloggi sociali" richiede una valutazione fattuale e giuridica sulla concreta destinazione e sull'utilizzazione diretta dell'immobile: non è sufficiente la titolarità dell'ente o l'adesione formale a programmi di edilizia residenziale.
- La locazione a terzi, anche a canone convenzionato o moderato, è generalmente qualificata come attività economica che esclude l'esenzione prevista per beni adibiti esclusivamente ad attività non lucrative.
- La distinzione tra detrazione e esenzione è cruciale: l'obbligo dichiarativo previsto per fruire di detrazioni non si estende automaticamente alle esenzioni secondo la Cassazione; tuttavia ciò non determina di per sé l'applicabilità dell'esenzione.
- Per ottenere l'esenzione in casi simili è fondamentale provare documentalmente l'utilizzo diretto e l'assenza di un rapporto economico sinallagmatico (es. uso gratuito o attività di assistenza svolta direttamente dall'ente), nonché la corrispondenza ai requisiti tecnici/legislativi degli "alloggi sociali".
- In controversie analoghe il giudice di merito deve valutare caso per caso la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'esenzione; le pronunce di legittimità possono chiarire principi di diritto ma spesso rimandano la verifica fattuale al giudice di merito.
- Se si contesta un avviso IMU per immobili IACP, è utile documentare contratti, effetti economici del canone, modalità di assegnazione, e l'effettivo svolgimento di attività sociali non economiche, oltre a valutare l'opportunità di impugnare o produrre elementi probatori in sede di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 ott 2023Sentenza del 20/10/2023 n. 35 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
- Sentenza · 20 ott 2023Sentenza del 20/10/2023 n. 674 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 20 ott 2023Sentenza del 20/10/2023 n. 14078 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
- Sentenza · 20 ott 2023Sentenza del 20/10/2023 n. 269 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 20 ott 2023Sentenza del 20/10/2023 n. 3153 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 20 ott 2023Sentenza del 20/10/2023 n. 29246 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →