Sentenza del 20/10/2023 n. 3153 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di due avvisi di accertamento per gli anni 2015 e 2016 che avevano tassato in capo al socio la quota parte di utili ritenuti distribuiti "in nero" in virtù della presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base, sulla base dei maggiori redditi accertati alla società. Il ricorrente ha contestato la applicazione automatica della presunzione e ha prodotto indici della mancata distribuzione (non essere stato amministratore, archiviazione del procedimento penale a suo carico, assenza di movimenti bancari e di acquisti significativi, vendita di un immobile, e la circostanza che i maggiori redditi derivavano da costi/ricavi fittizi compensati tra società senza passaggi monetari). L'Agenzia ha sostenuto la legittimità dell'accertamento richiamando la presunzione per le società a ristretta base e l'onere del socio di provare il contrario.
La decisione
Accoglimento dell'appello: la Corte di grado successivo ha annullato gli avvisi di accertamento. La motivazione principale è che la presunzione di distribuzione non opera automaticamente: occorre verificare se i maggiori redditi aziendali abbiano effettivamente generato una provvista distribuibile ai soci. Nel caso di specie gli accertamenti societari e le sentenze passate in giudicato hanno dimostrato che le variazioni contabili risultavano da compensazioni reciproche tra società senza movimenti monetari effettivi, quindi non si era realizzata una disponibilità distribuibile. Inoltre elementi fattuali (assenza di utilizzo delle presunte provviste sui conti del ricorrente, archiviazione penale) hanno confermato l'assenza di distribuzione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
Rimarcato l'onere probatorio dell'ente impositore nel processo tributario; tuttavia la Corte osserva che ciò non modifica le regole civili della prova e delle presunzioni semplici (art. 2729 c.c.).
art. 2729 c.c.
Applicazione delle regole sulle presunzioni semplici: la presunzione di distribuzione degli utili è una presunzione semplice superabile dalla prova contraria del socio.
art. 2476 c.c.
Richiamato in relazione all'obbligo del socio, in una società a ristretta base, di informarsi sulla gestione societaria e sui poteri dell'amministratore; tuttavia la sola partecipazione non è sufficiente a dimostrare percezione di utili.
art. 53 Cost.
Richiamato in relazione al principio di capacità contributiva: la Corte segnala che una tassazione automatica dei soci sui maggiori redditi societari violerebbe tale principio se non comprovata la percezione effettiva.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa: la Corte avverte che una presunzione assoluta che impedisca al socio di difendersi sarebbe contraria a questo principio.
Cass. sez. trib., sent. n. 8150/2013
Giurisprudenza citata per l'affermazione che il ristretto numero di soci favorisce la presunzione di conoscibilità e distribuzione degli utili, ma soggetta a prova contraria.
Cass. sez. trib., n. 26428/2010
Giurisprudenza citata a sostegno del principio secondo cui il socio può fornire prova contraria alla presunzione di distribuzione.
art. 20, comma 1, lett. a, n. 3, legge n. 111/2023
Richiamata come rafforzamento della valenza degli accertamenti penali nei giudizi tributari; la Corte considera il risultato dell'archiviazione come elemento probatorio rilevante nel quadro complessivo.
Massime di principio
- La presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base è una presunzione semplice: non determina automaticamente la tassazione del socio, che può essere sconfitto solo se non è fornita prova contraria.
- Perché un maggior reddito societario produca tassazione in capo al socio è necessario che esista una provvista effettivamente distribuibile (disponibilità monetaria o altra forma di utili effettivamente trasferiti al socio); rettifiche contabili che derivano da compensazioni reciproche senza passaggi di denaro non creano automaticamente una provvista distribuibile.
- L'Ufficio mantiene l'onere di prova nel processo tributario (art. 7, comma 5-bis d.lgs. 546/1992), ma il giudice applica le regole civili delle presunzioni: l'accertamento deve essere valutato nel suo complesso e può essere superato da elementi concreti del socio (movimenti bancari, acquisizioni patrimoniali, reinvestimenti, accantonamenti).
- Decisioni definitive favorevoli o sfavorevoli alla società (giudicati) sono fattori rilevanti ma non automaticamente decisivi rispetto alla situazione patrimoniale del socio: il collegamento tra maggior reddito societario e percezione personale deve essere dimostrato.
- Esiti del procedimento penale (archiviazione o sentenza) non vincolano il giudice tributario ma costituiscono elementi di fatto rilevabili nella valutazione complessiva del quadro probatorio.
- In giudizi analoghi è necessario produrre documentazione che dimostri la mancata percezione di utili (estratti conto, documenti contabili che evidenzino compensazioni interne, atti societari che mostrino accantonamenti o reinvestimenti, documentazione su movimenti patrimoniali personali).
- La sola posizione di socio o legami familiari/partecipativi con altre società non bastano a provare la percezione di utili: il collegamento causale tra rettifica fiscale e arricchimento personale deve essere provato caso per caso.
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