Sentenza del 20/10/2023 n. 269 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava avvisi di accertamento (II.DD., IVA, ritenute) per gli anni 2013-2016 derivanti da una verifica della Guardia di Finanza che aveva riscontrato omissioni nella presentazione delle dichiarazioni, mancata tenuta dei libri e scritture contabili, mancato deposito dei bilanci e prelevamenti del rappresentante legale. La ricorrente sosteneva che la ricostruzione del reddito doveva tenere conto di costi rilevanti (in particolare le competenze per l'uso di brevetti fatturate dal rappresentante ddddd) e di altri oneri deducibili; deduceva inoltre l'illegittima dichiarazione di inammissibilità del primo grado per questioni di deposito telematico/cartaceo.
La decisione
La Corte d'appello ha riformato la decisione del primo grado solo sul profilo dell'ammissibilità: ha ritenuto infondata la pronuncia di inammissibilità perché, per il periodo considerato, l'invio telematico era opzionale in una fase transitoria (richiamo al d.l. 119/2018 e al d.lgs. 546/92). Sul merito ha però confermato l'accertamento: la società non ha prodotto documentazione certa, congrua e legittima a giustificazione dei costi dedotti (competenze del rappresentante, titolarità e passaggi dei brevetti, rapporto di lavoro della convivente), ha evidenziato un'uso personale della società e l'assenza di contabilità e bilanci; pertanto le poste di costo sono state disconosciute e l'accertamento fiscale confermato. Spese compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992 (art. 16 c.3 e disciplina impugnazioni)
Il Collegio ha richiamato la normativa che regola l'impugnazione degli atti tributari con riferimento all'obbligo/possibilità del deposito telematico, valutando la decorrenza e l'applicabilità delle modifiche intervenute con il d.l. 119/2018.
d.l. 23.10.2018 n. 119 conv. in l. 17.12.2018 n. 136
Norma che ha inciso sull'obbligo di deposito telematico a partire dall'1.7.2019; il Collegio ha ritenuto che per il periodo controverso vi fosse una fase transitoria in cui l'invio telematico era opzionale, giustificando la riforma della decisione di primo grado in tema di ammissibilità.
D.Mef 163 del 23.12.2013 (art. 2 c.3)
Considerata norma di rango secondario e quindi non decisiva rispetto alla portata dell'entrata in vigore dell'obbligo telematico richiamato dal d.l. 119/2018.
Cass. ord. 6617/2021
Richiamata la regola secondo cui la mancata esibizione di documenti in sede amministrativa impedisce la loro valutazione a favore del contribuente, salvo produzione tempestiva in giudizio secondo i criteri e termini di legge; il Collegio ha ritenuto che la ricorrente non abbia adempiuto ai requisiti per rendere utilizzabili le produzioni tardive.
Cass. n. 7665/2016
Richiamata in relazione al diritto alla difesa e alle possibilità di far conoscere la controversia ai giudici nonostante vizi formali; tuttavia non sufficiente a giustificare la prova documentale mancante.
d.P.R. n. 600/1973 (art. 32, comma 5)
Norma che disciplina i termini e le modalità per la produzione in giudizio di documenti non esibiti in fase amministrativa e la necessaria dichiarazione di impossibilità ad esibirli; il Collegio ha ritenuto che la società non abbia rispettato tali requisiti.
Massime di principio
- Obblighi formali di deposito telematico: verificare con attenzione le date di entrata in vigore e le eventuali fasi transitorie; errori di forma possono essere sanati in appello se la normativa applicabile prevedeva opzioni temporanee.
- Onere probatorio del contribuente: i costi e le perdite dedotte devono essere comprovati con documentazione certa, congrua e tempestiva; documenti non esibiti in sede di verifica sono difficilmente valorizzabili se non prodotti secondo i termini e le modalità previsti (DPR 600/1973 art. 32).
- Separazione tra patrimonio societario e personale: la mancata tenuta della contabilità, il mancato deposito dei bilanci e il trattamento della società come 'bancomat' personale indeboliscono la posizione del contribuente e favoriscono la ricostruzione induttiva del reddito da parte dell'Amministrazione.
- Rapporti di lavoro e prestazioni: i rapporti di lavoro o incarichi a familiari/conviventi devono essere dimostrati con elementi oggettivi (contratti, buste paga, mansioni coerenti); mansioni generiche e documentazione carente portano al disconoscimento dei costi.
- Produzione documentale tardiva: se si intende produrre documenti non esibiti in verifica, va rispettata la disciplina sulla produzione in giudizio (dichiarazione di impossibilità a produrre prima, termini e modalità); senza ciò la Corte può non valorizzarli.
- Strategia difensiva non può consistere nel sanare retroattivamente gravi carenze documentali: è fondamentale cooperare in sede amministrativa e conservare idonea documentazione contabile e contrattuale.
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