Sentenza del 20/10/2023 n. 14078 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'Avviso di Accertamento n. TF503I402398/2022 relativo al 2016, che aveva rettificato Redditi e IVA per l'omessa contabilizzazione di fatture per complessivi € 1.717.814,77 ritenute dall'Ufficio fittizie. L'Ufficio ha chiesto il recupero di € 105,00 (IRES 2016) e € 377.919,00 (IVA 2016), oltre interessi e sanzioni. L'avviso si fondava sul verbale di constatazione (PVC) della Guardia di Finanza del 29/03/2022, nell'ambito di indagini su un sistema di imprese operanti nella commercializzazione di prodotti informatici e affini. La ricorrente assumeva carenza di motivazione e difetto di istruttoria, contestando che l'Agenzia avesse considerato tutte le fatture inesistenti anche quando la GdF aveva distinto tra fatture "soggettivamente" e "oggettivamente" inesistenti; chiedeva l'ammissione di consulenza tecnica e prova testimoniale per dimostrare l'effettiva esistenza dei beni e delle prestazioni, nonché l'irrilevanza di verifiche compiute nel 2021 rispetto a operazioni del 2016.
La decisione
La Commissione ha rigettato tutte le richieste istruttorie della ricorrente (consulenza tecnica e prova testimoniale), ritenendole inammissibili o generiche e non necessarie alla decisione. Nel merito il ricorso è stato dichiarato infondato: la Corte ha ritenuto che l'Amministrazione, avendo fatto propri i rilievi della GdF, abbia fornito indizi e riscontri plurimi e pregnanti circa l'inesistenza delle operazioni (fornitori senza contabilità, sedi inesistenti o incompatibili, uso di prestanome, prelievi in contanti immediatamente successivi a bonifici, mancata esibizione di documentazione contabile, merce di provenienza illecita in sequestro, ecc.). Una volta provata dall'Amministrazione l'oggettiva inesistenza delle operazioni anche per mezzo di presunzioni semplici e indizi, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni, onere che la ricorrente non ha assolto. Pertanto la Commissione ha rigettato il ricorso e condannato la società al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 15.000,00 oltre 15% per rimborso spese forfettario e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 7, comma 4
Limita l'ammissione della prova testimoniale nel processo tributario: la prova testimoniale è speciale e la richiesta può essere rigettata se generica o non necessaria; la norma esclude espressamente l'obbligo di accordo delle parti per l'ammissione ma richiede specificità e necessità.
art. 257-bis c.p.c. e art. 46, comma 8, legge n. 69/2009
art. 257-bis c.p.c.; art. 46, comma 8 L. 69/2009
Riferimento alla disciplina della "testimonianza scritta" e alla specialità delle prove nel processo tributario, differenziandole dalla prova testimoniale ordinaria del processo civile.
Giurisprudenza Cassazione - onere della prova in tema di IVA
Cass. Sez. 6-5, Ord. n. 11873/2018; Cass. Sez. 6-5, Ord. n. 18118/2016; Cass. Sez. 5, Sent. n. 33915/2019; Sez. 5, Sent. n. 28628/2021
Principio consolidato: l'Amministrazione deve dare la prova (anche tramite indizi e presunzioni) dell'inesistenza oggettiva delle operazioni; una volta raggiunta tale prova, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni (la mera regolarità formale delle scritture o dei pagamenti non è sufficiente). Non è necessario provare la mala fede del contribuente.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione fiscale produce accertamenti fondati su elementi indiziari convergenti (es. fornitori senza contabilità, sedi inesistenti, uso di prestanome, prelievi in contanti subito dopo bonifici, merce sotto sequestro), tali indizi possono essere ritenuti sufficienti a dimostrare l'oggettiva inesistenza delle operazioni; a quel punto il contribuente deve provare l'effettiva prestazione/fornitura con elementi concreti e specifici.
- La mera esibizione di fatture, registrazioni contabili o documenti di pagamento non è normalmente sufficiente a superare l'accertamento basato su indizi di fittizietà; occorrono prove che colleghino inequivocabilmente la fattura all'effettiva prestazione (es. contratti dettagliati, documenti di trasporto, certificazioni dei fornitori, riscontri incontrovertibili sulla reale organizzazione e capacità operativa del fornitore).
- Le istanze istruttorie in sede giurisdizionale (CTU, prova testimoniale) possono essere rigettate se risultano generiche, tardive o non necessarie: è fondamentale che il contribuente svolga o solleciti le opportune attività probatorie già in sede di verifica fiscale (sopralluoghi, richiesta documentale agli accertatori, produzione di evidenze immediate).
- In presenza di un sistema di imprese 'cartiere' o riconducibile a frode, la valutazione si basa su un quadro di elementi di fatto complessivo e convergente; non è decisivo il singolo elemento isolato, ma la coerenza complessiva degli indizi.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe conservare e produrre da subito documentazione probatoria robusta: contratti, ordini di acquisto, DDT, fatture correlate, prove di effettiva consegna o installazione, corrispondenza commerciale, ricevute di magazzino, dichiarazioni formali dei fornitori e testimoni con contenuti specifici, oltre a far emergere la reale struttura organizzativa del fornitore (bilanci, registri, sedi, dipendenti).
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