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Sentenza

Sentenza del 20/10/2023 n. 674 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

IVA - Accertamento - Soggetto responsabile pagamento imposta - Rappresentante fiscale - Stabile organizzazione - Contemporaneità posizioni fiscali - Irrilevanza rappresentanza fiscale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

C S.r.l. impugnava avvisi di accertamento notificati quale rappresentante fiscale di F Lda lamentando la propria inesistenza/inefficacia come rappresentante al momento della notifica e, soprattutto, che le operazioni oggetto di accertamento erano state effettuate direttamente dalla società portoghese tramite una stabile organizzazione in Italia (cantiere a M) e quindi la responsabilità fiscale era esclusiva della F Lda. Controversia centrale: sussistenza di una stabile organizzazione della F Lda in Italia e conseguente esclusione della responsabilità solidale del rappresentante fiscale C.

La decisione

La Corte ha accolto l'appello di C S.r.l., ritenendo provata l'esistenza di una stabile organizzazione della F Lda in Italia (cantiere con uffici, mezzi e dipendenti per quasi due anni; fatture e rapporti diretti tra F e committente francese). In base all'art.17 DPR 633/1972 e alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.20590/2020), la stabile organizzazione costituisce l'unico centro di imputazione fiscale per le operazioni della non residente e preclude l'esercizio dei diritti e degli obblighi tramite rappresentante fiscale, escludendo la responsabilità solidale di quest'ultimo. Inoltre il mandato conferito a C non le attribuiva poteri di emissione fatture o gestione operativa del cantiere; la mera presentazione della dichiarazione Iva non è idonea a creare responsabilità solidale. Sentenza di primo grado annullata; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 17, D.P.R. 633/1972

    Se il soggetto non residente opera in Italia tramite una stabile organizzazione, questa costituisce l'unico centro di imputazione fiscale e preclude l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi per mezzo del rappresentante fiscale; la nomina del rappresentante è inesistente/inefficace rispetto alle operazioni poste in essere dalla stabile organizzazione, escludendo la responsabilità solidale del rappresentante.

  • art. 7, comma 4 lett. a), D.P.R. 633/1972

    Norma richiamata dall'Ufficio per qualificare alcune prestazioni come imponibili ai fini Iva; nel caso è stata oggetto di valutazione circa la natura delle operazioni considerate imponibili.

  • art. 30, D.P.R. 633/1972

    comma 2 e comma 3 lett. e)

    Previsioni utilizzate dalla società per richiedere il rimborso Iva in caso di cessazione di attività e per individuare i presupposti operativi del rappresentante fiscale.

  • art. 60, D.P.R. 600/1973

    art. 60 primo comma, lett. e)-bis

    Norme sulle modalità di notifica degli atti impositivi; rilevante nel contestare la legittimità delle notifiche rivolte al rappresentante quando opera una stabile organizzazione o quando il rappresentante non è più tale.

  • art. 162, T.U.I.R.

    Criteri per la configurazione della stabile organizzazione (sede fissa, durata del periodo, risorse umane e materiali): utilizzato come parametro anche ai fini dell'Iva per valutare l'autonomia funzionale e l'effettiva presenza in Italia.

  • Direttiva 77/388/CEE

    art. 9 comma 1 e art. 21 comma 2

    Richiami interpretativi sul trattamento IVA comunitario e sulla responsabilità del soggetto passivo non residente; integrano il principio che la responsabilità del rappresentante è limitata alle operazioni concretamente veicolate tramite esso.

  • Cass. n. 20590/2020

    Giurisprudenza di legittimità che chiarisce che la presenza di una stabile organizzazione esclude la responsabilità solidale del rappresentante fiscale poiché la stabile organizzazione è l'unico centro di imputazione fiscale delle operazioni della non residente.

Massime di principio

  • Se il soggetto non residente opera in Italia tramite una stabile organizzazione (sede, durata significativa, risorse umane e materiali), tale stabile organizzazione è il centro di imputazione fiscale delle operazioni e il rappresentante fiscale non è responsabile per quelle operazioni.
  • La configurazione della stabile organizzazione si valuta sulla base di elementi di fatto: esistenza di un cantiere o sede, presenza di uffici, mezzi e lavoratori dedicati, durata dell'attività (sopra la soglia normativa), rapporti contrattuali diretti con i committenti.
  • La nomina di un rappresentante fiscale è inefficace rispetto alle operazioni effettuate dalla stabile organizzazione; quindi notifiche o azioni rivolte al rappresentante su tali operazioni possono essere prive di effetto.
  • La responsabilità del rappresentante fiscale è limitata alle operazioni effettivamente veicolate tramite di lui; il semplice adempimento formale (es. presentazione della dichiarazione Iva) non integra di per sé responsabilità solidale per operazioni gestite direttamente dalla non residente/stabile organizzazione.
  • In caso di contestazione, l'onere probatorio sulla riconoscibilità di una stabile organizzazione può comportare l'analisi dettagliata della documentazione (fatture, contratti, presenza in loco): la prova della stabile organizzazione favorisce l'esclusione della responsabilità del rappresentante.
  • Le notifiche e gli atti impositivi devono rispettare le regole di legittimazione e di notifica; se il rappresentante non era più in carica o la stabile organizzazione operava autonomamente, la notifica al rappresentante può essere impugnata.

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