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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31739/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di irrogazione di sanzioni per evasione IRES, IRAP e IVA relativo al periodo d’imposta 2013, notificato a una persona fisica indicata come amministratore di fatto di una s.r.l., ritenuta concorrente nella violazione tributaria commessa dalla società. L’Ufficio assumeva che la società fosse stata utilizzata come schermo per perseguire interessi personali, in un contesto di c.d. esterovestizione con fittizia localizzazione della sede in San Marino e con elementi indiziari di benefici personali ricavati dall’attività sociale. La CTR aveva invece accolto il ricorso del contribuente, ritenendo non applicabile la regola di responsabilità personale della persona fisica per la sola esistenza e operatività reale della società. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 d.lgs. 472/1997, dell’art. 7 d.l. 269/2003, degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., per avere la CTR escluso la responsabilità dell’amministratore di fatto senza verificare se la società fosse stata artificiosamente costituita o comunque usata come schermo nell’esclusivo interesse personale; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato gli elementi probatori offerti dall’Ufficio circa la costituzione fittizia della sede estera e i flussi finanziari verso i componenti della famiglia, indicativi del beneficio personale tratto dalle violazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ravvisando che la CTR non ha correttamente applicato i principi in tema di sanzioni tributarie e responsabilità della persona fisica. In particolare ha affermato che la deroga all’ordinario principio di responsabilità personale prevista dall’art. 7 d.l. 269/2003 opera solo quando la violazione è commessa nell’interesse e a vantaggio della persona giuridica effettiva beneficiaria; se invece l’ente è soltanto uno schermo o la persona fisica agisce nel proprio esclusivo interesse, torna applicabile la regola generale della responsabilità personale del trasgressore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale

  • art. 9 d.lgs. n. 472/1997

    invocato dall’Ufficio per sostenere il concorso dell’amministratore di fatto nella violazione tributaria

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    "la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione"

    esprime il principio generale di responsabilità personale dell’autore della violazione

  • art. 11 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato come disciplina della responsabilità solidale nelle società prive di personalità giuridica

  • art. 7 d.l. n. 269/2003

    "le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica"

    deroga al principio generale, applicabile solo se la violazione è commessa nell’interesse e a vantaggio della persona giuridica effettiva beneficiaria

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel motivo in relazione agli indizi probatori

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel motivo in relazione alle presunzioni semplici

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo sul riparto dell’onere della prova

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo in tema di valutazione delle prove

  • art. 15 d.lgs. n. 472/1997

    citato nel passaggio sulla responsabilità solidale delle società prive di personalità giuridica

Massime di principio

  • In tema di sanzioni tributarie, il principio è quello della responsabilità personale della persona fisica che ha commesso la violazione; la riferibilità esclusiva della sanzione alla persona giuridica costituisce deroga eccezionale e va applicata restrittivamente.
  • La deroga dell’art. 7 d.l. 269/2003 opera soltanto quando l’autore materiale della violazione abbia agito nell’interesse e a vantaggio della società, quale effettiva beneficiaria della condotta; se l’ente è un mero schermo utilizzato per fini personali, la sanzione colpisce la persona fisica trasgressore.
  • Nel valutare la responsabilità sanzionatoria dell’amministratore di fatto o del rappresentante, il giudice deve accertare in concreto chi sia il reale beneficiario delle violazioni, esaminando gli elementi indiziari e i flussi finanziari allegati dall’Ufficio.
  • La circostanza che la società sia realmente esistente e operativa non esclude, di per sé, che possa essere stata utilizzata come paravento per l’interesse esclusivo della persona fisica autrice delle violazioni.
  • La nozione di esterovestizione rileva, ai fini fiscali, quando le decisioni di direzione e gestione dell’impresa sono adottate in Italia nonostante la localizzazione formale della residenza all’estero.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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