Cassazione Penale, Sentenza n. 23928/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un condannato in via definitiva a due anni e dieci mesi di reclusione per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali, che aveva chiesto, ai sensi dell'art. 20-bis c.p., la sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità presso un'associazione di volontariato. La Corte di appello aveva rigettato l'istanza ritenendo non favorevole la prognosi di risocializzazione e di osservanza delle prescrizioni, valorizzando la gravità dei reati, un lungo periodo di pretesa custodia cautelare recente e l'assenza di elementi sull'attuale attività lavorativa. Nel ricorso per cassazione il difensore ha dedotto: 1) carenza e manifesta illogicità della motivazione perché la Corte aveva affermato erroneamente che non fosse stata indicata un'attività lavorativa, mentre negli atti era stato rappresentato che il condannato svolgeva da tempo la professione di dottore commercialista; 2) carenza e manifesta illogicità della motivazione sul preteso recente periodo di custodia cautelare, sostenendo che i dati cronologici indicati nell'ordinanza erano errati; 3) carenza e manifesta illogicità della motivazione e violazione degli artt. 58 e 59 l. n. 689/1981, come riformati dal d.lgs. n. 150/2022, perché il diniego si sarebbe fondato in modo automatico sulla gravità dei reati e su un vecchio fallimento, senza una concreta valutazione prognostica delle finalità rieducative e specialpreventive della pena sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano per un nuovo esame, libero nell'esito ma da svolgersi eliminando i vizi motivazionali rilevati. La Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di merito si fosse limitato a un generico richiamo alla tipologia dei reati e a una motivazione tautologica sull'inidoneità del lavoro sostitutivo, senza un apparato argomentativo specifico, puntuale e concreto. Ha inoltre rilevato che alcuni riferimenti fattuali dell'ordinanza erano errati, in particolare sul periodo di custodia cautelare e sulla mancata allegazione di un'attività lavorativa.
Norme richiamate
norma che consente la sostituzione della pena detentiva breve con lavori di pubblica utilità, soggetta a valutazione prognostica sul percorso rieducativo e sul rischio di recidiva
richiamato, come riformato, nel quadro dei presupposti e dei criteri per la sostituzione della pena
richiamato, come riformato, quale norma rilevante per la disciplina delle pene sostitutive
richiamato per la riforma della disciplina delle pene sostitutive
utilizzato come parametro di censura per carenza e manifesta illogicità della motivazione
utilizzato come parametro di censura per violazione di legge in relazione alla disciplina delle pene sostitutive
richiamato per la sintesi dei motivi del ricorso
richiamato per la procedura di ricostituzione dell'atto disperso
artt. 416 c.p., 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74
indicati come reati oggetto della condanna definitiva del ricorrente
Massime di principio
- In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il diniego può essere fondato anche sui precedenti penali, ma solo se la relativa valutazione è sorretta da una motivazione specifica, puntuale e concreta dalla quale emergano elementi chiaramente negativi rispetto alla finalità rieducativa, al contenimento del rischio di recidiva e all'osservanza delle prescrizioni.
- Il giudice non può respingere la richiesta di sostituzione della pena con formule generiche o tautologiche, limitandosi a richiamare la gravità dei reati o la tipologia delle condotte senza spiegare in concreto perché la misura sostitutiva non sarebbe idonea al caso specifico.
- Quando il provvedimento di rigetto si fonda su dati fattuali, questi devono essere esatti e risultare dagli atti; un errore sulla situazione cautelare o sull'attività lavorativa del condannato incide sulla tenuta logica della valutazione prognostica.
- Ai fini della sostituzione della pena, la decisione deve confrontare in modo effettivo le esigenze rieducative e specialpreventive con le caratteristiche personali e fattuali del condannato, senza automatismi legati alla mera qualità di pregiudicato.
- La motivazione sul diniego della pena sostitutiva deve dar conto delle ragioni per cui il percorso rieducativo non sarebbe adeguatamente assicurato dalla misura richiesta e, correlativamente, perché la pena detentiva risulterebbe più idonea.
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