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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07984/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coltivatore diretto)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di alcuni terreni, in parte ritenuti dall'acquirente soggetti a prelazione agraria e riscattabili dal confinante coltivatore diretto. Il soggetto che si assume titolare della prelazione/riscatto ha agito per far accertare il proprio diritto sui terreni oggetto di compravendita; i convenuti hanno contestato la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del retratto e hanno chiamato in causa la venditrice per eventuale manleva. Il Tribunale ha rigettato la domanda, escludendo sia la qualità di coltivatore diretto in capo all'attore sia la natura agricola/pertinenziale di parte dei beni. La Corte d'appello ha invece riconosciuto parzialmente il diritto di prelazione/riscatto. In Cassazione i ricorrenti principali hanno dedotto: erroneo accertamento della qualità di coltivatore diretto e della prova testimoniale, mancato rilievo a un atto notorio in cui il retraente avrebbe dichiarato di non essere coltivatore diretto, formazione del giudicato sul mancato vincolo pertinenziale di alcuni terreni per assenza di appello incidentale, errata valutazione della CTU sulla natura e contiguità delle particelle, omessa prova dei requisiti del retratto, e illegittima regolazione delle spese. La ricorrente incidentale ha proposto censure sostanzialmente speculari sulla prova dei requisiti oggettivi e sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove testimoniali e della consulenza tecnica d'ufficio, poiché tali critiche risolvevano in un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre confermato che, sul punto della mancata pertinenzialità di alcuni terreni, si era formato giudicato interno per difetto di appello incidentale e che la regolazione parziale delle spese era corretta in ragione della soccombenza solo parziale delle parti. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra tutte le parti, con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato nel contesto delle censure sulla prova testimoniale e sulla loro ammissibilità, ma non è stata accolta la tesi dei ricorrenti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte ha escluso che la sentenza di merito avesse violato tale regola, rilevando che le doglianze miravano in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 7 L. 817/1971

    Norma invocata per i presupposti della prelazione/riscatto agrario; la Corte ha ritenuto che le censure fossero inammissibili perché dirette contro accertamenti di fatto del giudice di merito.

  • artt. 8 e 31 L. 590/1965

    Richiamati quali norme fondanti la prelazione agraria; la Cassazione ha confermato il giudizio di merito sui requisiti soggettivi e oggettivi, senza ravvisare violazioni di legge.

  • art. 47 Cost.

    Invocato dai ricorrenti nel primo motivo, senza rilievo decisivo nella decisione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la critica alla lettura delle prove da parte del giudice di merito non è scrutinabile in cassazione come violazione dell'art. 116 c.p.c. se non si traduce in una vera anomalia motivazionale.

  • art. 2735 c.c.

    Invocato con riferimento all'atto notorio/dichiarazione del retraente; la Corte ha escluso il vizio lamentato perché il giudice di merito aveva comunque valutato il documento e ne aveva negato la decisività.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato per il tema del giudicato interno e dell'acquiescenza alle statuizioni non impugnate.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato in tema di contenuto dell'appello e di devoluzione delle questioni al giudice di secondo grado.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato con riguardo all'appello incidentale necessario per contestare capi della sentenza di primo grado.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato per la riproposizione delle domande/eccezioni non accolte; la Corte ha escluso che fosse sufficiente nel caso concreto per superare il mancato appello incidentale.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per il giudicato interno formatosi sulle statuizioni non impugnate.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato in relazione ai limiti della decisione e alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma le doglianze sono state respinte.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per la valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie.

  • artt. 61, 101, 191, 194 e 198 c.p.c.

    Norme richiamate nelle censure sulla CTU; la Corte ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per vizio motivazionale; non è stato ritenuto fondato.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come norma del sindacato di legittimità; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che mascheravano critiche di merito come violazioni di legge o omesso esame.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nella censura sulle spese; la Corte ha ritenuto corretta la regolazione compiuta dal giudice di merito.

  • art. 92, co. 2, c.p.c.

    La parziale compensazione delle spese è stata ritenuta legittima in considerazione della soccombenza reciproca/parziale.

  • art. 106 c.p.c.

    Richiamato in tema di chiamata del terzo e spese del terzo chiamato.

  • art. 2694 c.c.

    Richiamato nei motivi, senza rilievo decisivo autonomo nel ragionamento della Corte.

  • art. 817 c.c.

    Invocato per la pertinenzialità dei terreni rispetto al fabbricato; la Corte ha confermato il giudicato interno sulla questione per mancato appello incidentale.

  • art. 818 c.c.

    Richiamato in relazione alla qualificazione pertinenziale dei beni.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato solo nella doglianza sulle spese, senza incidenza sulla decisione di merito.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato solo nella doglianza sulle spese, senza incidenza autonoma.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato solo nella doglianza sulle spese, senza incidenza autonoma.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato solo nella doglianza sulle spese, senza rilievo nella motivazione decisoria.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Le doglianze che si risolvono nella contestazione della valutazione delle prove testimoniali o della consulenza tecnica d'ufficio sono inammissibili in cassazione quando mirano a ottenere una nuova lettura del merito, non consentita nel giudizio di legittimità.
  • Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, la motivazione è sufficiente se indica le fonti del convincimento; non è necessario confutare analiticamente tutte le critiche dei consulenti di parte, che restano implicitamente disattese se incompatibili con la CTU.
  • Per contestare una statuizione di primo grado non favorevole è necessario proporre l'impugnazione nei modi e termini dovuti; la mera riproposizione della questione non basta se la parte non ha proposto appello incidentale quando richiesto, con conseguente formazione del giudicato interno.
  • La qualità di coltivatore diretto e i requisiti per la prelazione/riscatto agrario sono accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo l'eventuale errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti, non la diversa lettura del compendio istruttorio.
  • La regolazione delle spese può essere parzialmente compensata quando l'esito del giudizio sia solo parzialmente favorevole a ciascuna parte, restando preclusa l'imputazione del carico delle spese alla parte integralmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di litePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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