Cassazione Civile, Ordinanza n. 27456/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La lite nasce da un contratto di subappalto avente ad oggetto servizi di manutenzione di impianti idraulici e idroelettrici in aree nella disponibilità della committente principale. La subappaltatrice originaria aveva chiesto di accertare che la controparte si fosse unilateralmente svincolata dal rapporto e di condannarla al pagamento di un importo a titolo di risarcimento del danno o indennizzo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva a sua volta rigettato l'impugnazione, ritenendo che il decreto ingiuntivo non opposto avesse formato giudicato sull'esistenza del subappalto, ma escludendo poi il diritto all'indennizzo ex art. 1671 c.c. perché il contratto di subappalto era rimasto travolto dalla sopravvenuta impossibilità di esecuzione determinata dal venir meno del rapporto tra appaltatore principale e committente. La società subappaltatrice incorporante ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia oltre le domande, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dichiarato la risoluzione ex art. 1672 c.c. senza domanda riconvenzionale della controparte; 2) violazione degli artt. 1671 e 1672 c.c., per avere la sentenza escluso il recesso dell'appaltatore e applicato invece l'impossibilità sopravvenuta, quando la cessazione del subappalto sarebbe dipesa da una scelta unilaterale della controparte; 3) violazione degli artt. 1672 e 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, per non avere la Corte valutato l'imputabilità dell'impossibilità sopravvenuta a una delle parti. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo e non accoglibile il terzo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto che non vi fosse ultrapetizione, perché la sentenza d'appello non aveva pronunciato una risoluzione del subappalto in senso costitutivo, ma si era limitata a respingere la domanda di indennizzo ex art. 1671 c.c. valorizzando, in via di eccezione, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione conseguente al venir meno del rapporto principale. Ha inoltre affermato che l'applicazione dell'art. 1672 c.c. al caso concreto non derivava da un recesso volontario della subcommittente, non accertato, bensì dalla sopravvenuta impossibilità di eseguire le prestazioni del subappalto per l'interdizione dell'accesso alle aree di lavoro dopo la cessazione del contratto principale. Il terzo motivo è stato respinto perché la questione dell'imputabilità non risultava dedotta come tema decisorio e, in ogni caso, l'impossibilità di accesso alle aree rendeva irrilevante la tesi della ricorrente. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese di legittimità e al contributo unificato დამატivo ove dovuto.
Norme richiamate
Il divieto di ultrapetizione non è violato quando il giudice si limita a respingere la domanda proposta e a valorizzare, ai fini difensivi, un fatto o una qualificazione giuridica allegata dalla parte convenuta per escludere il diritto azionato.
Le censure che mirano a una diversa ricostruzione del fatto concreto o a contestare valutazioni di merito sono inammissibili in sede di legittimità se non sussiste un vero vizio di motivazione o di legge.
Disciplina il recesso unilaterale del committente dal contratto di appalto; non si applica quando non sia accertato un recesso, ma solo la cessazione del rapporto per altra causa.
Regola l'impossibilità dell'esecuzione dell'opera e, nel caso concreto, è stata ritenuta la norma pertinente per l'impossibilità sopravvenuta di eseguire il subappalto conseguente al venir meno del rapporto principale.
Richiamato come principio generale applicabile ai contratti a prestazioni corrispettive in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione.
La risolubilità per inadempimento può essere fatta valere anche in via di eccezione, quale accertamento incidentale funzionale al rigetto della domanda altrui.
Richiamato per affermare, in via generale, l'ammissibilità dell'accertamento costitutivo incidentale anche oltre le ipotesi espressamente previste.
Richiamato nel medesimo senso dell'art. 1442, comma 4, c.c. per sostenere l'applicabilità analogica della categoria dell'accertamento costitutivo incidentale.
Il motivo di ricorso che lamenta l'imputabilità dell'impossibilità sopravvenuta non può essere accolto se il fatto decisivo non è stato dedotto e provato nel giudizio di merito nei termini necessari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di ultrapetizione richiede che il giudice abbia attribuito un bene della vita diverso da quello domandato; non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. se il giudice si limita a respingere la domanda e ad accogliere un'eccezione difensiva idonea a escluderla.
- La distinzione tra domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale dipende dal risultato processuale perseguito: se il convenuto mira solo al rigetto della domanda attorea, può introdurre fatti estintivi o modificativi senza proporre una domanda autonoma.
- L'impossibilità sopravvenuta della prestazione, quando impedisce l'esecuzione del rapporto derivato perché viene meno il presupposto materiale per svolgerlo, può escludere l'applicazione della disciplina del recesso unilaterale e condurre al rigetto della pretesa indennitaria fondata su quella disciplina.
- Nel sindacato di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione del fatto storico, salvo il limite del vizio motivazionale nei ristretti confini di legge.
- Quando il giudice afferma che una questione non rientrava nel thema decidendum, la censura deve specificare come e dove quella questione sia stata ritualmente dedotta nel merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
- In presenza di un rapporto di subappalto collegato materialmente a un appalto principale, la cessazione del rapporto principale può incidere sull'eseguibilità del subappalto se il subappaltatore non ha più accesso ai luoghi o ai beni necessari alla prestazione.
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