Cassazione Penale, Sentenza n. 36395/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, legale rappresentante di una società, era stato condannato dal Tribunale di Napoli il 5 luglio 2024, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Napoli il 5 febbraio 2026, per omessa dichiarazione IVA relativa al 2016, con evasione di euro 2.736.466,71, e per dichiarazione infedele relativa al 2015, per omessa indicazione di elementi attivi pari a euro 5.149.077,00 e conseguente evasione IVA di euro 3.024.485,00. In cassazione ha dedotto: 1) motivazione apparente della sentenza d’appello per adesione acritica alla decisione di primo grado; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sui requisiti dei reati e sulla sussistenza del fatto tipico, sostenendo che le operazioni commerciali erano effettive e che occorreva distinguere eventuali irregolarità amministrative dalla rilevanza penale; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla quantificazione dell’imposta evasa per entrambi i reati; 4) vizio di motivazione sul dolo specifico di evasione; 5) violazione di legge, in relazione agli artt. 40 c.p. e 2392 c.c., sulla responsabilità dell’amministratore di diritto e sulla dedotta inversione dell’onere della prova rispetto all’eventuale gestione di fatto; 6) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La sentenza d’appello aveva ricostruito i ricavi sulla base della documentazione acquisita, rilevando acquisti in sospensione d’imposta per euro 6.112.845,81 nel 2015 e per euro 5.582.290,37 nel 2016, trasformatisi in vendite non dichiarate in parte nel 2015 e integralmente nel 2016. L’imputato non aveva contestato tale ricostruzione né prodotto documentazione o consulenza alternativa e non aveva risposto all’invito dell’Amministrazione finanziaria a illustrare le operazioni e presentare le fatture.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico: il ricorrente non aveva indicato quali specifici passaggi della motivazione fossero viziati e la Corte d’appello aveva comunque aggiunto proprie argomentazioni in risposta ai motivi di appello. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati generici perché non si confrontavano con la ricostruzione documentale dei volumi d’affari e delle imposte evase, né con la mancata contestazione di tali dati e l’assenza di elementi documentali contrari. La censura sulla recidiva è stata giudicata incomprensibile, poiché la recidiva non era stata contestata né il precedente penale aveva impedito il riconoscimento delle attenuanti generiche. Il quarto motivo è stato ritenuto generico: non si confrontava con la motivazione sul dolo specifico e sulla consapevolezza dell’amministratore di diritto, limitandosi ad attribuire alla sentenza una valutazione fondata sulla sola natura omissiva delle condotte. Il quinto motivo è stato ritenuto eccentrico rispetto alla decisione impugnata: non era emersa l’esistenza di un amministratore di fatto, mentre risultava che l’imputato operava sui conti correnti e gestiva gli affari sociali; la motivazione non aveva quindi posto indebitamente a suo carico la prova dell’estraneità alla gestione. Il sesto motivo è stato giudicato inconsistente, poiché la Corte d’appello aveva motivato la congruità della pena, inferiore al medio edittale del reato meno grave. La pena confermata è di due anni di reclusione, risultante dalla pena base di due anni e sei mesi per il capo a), ridotta a un anno e otto mesi per le attenuanti generiche e aumentata a due anni per la continuazione con il capo b); è stata negata la sospensione condizionale per il precedente penale ed è stata disposta la confisca di euro 5.760.951,71, dapprima sul patrimonio della società e, in subordine, su quello dell’imputato. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la ricostruzione del volume di affari della società era stata effettuata senza ricorrere a presunzioni ma sulla base della documentazione acquisita da cui era emerso che la società di cui era legale rappresentante, la Sammarco S.r.l., aveva effettuato acquisti in sospensione d’imposta per complessivi euro 6.112.845,81 nel 2015 e per euro 5.582.290,37 nel 2016, che si erano tradotti in vendite non dichiarate all’Erario, parzialmente, per il 2015 e, interamente, per il 2016.
La ricostruzione dell’imposta evasa e della condotta di omessa dichiarazione può fondarsi sulla documentazione acquisita che documenta gli acquisti e le conseguenti vendite non dichiarate, senza ricorrere a presunzioni.
la ricostruzione del volume di affari della società era stata effettuata senza ricorrere a presunzioni ma sulla base della documentazione acquisita da cui era emerso che la società di cui era legale rappresentante, la Sammarco S.r.l., aveva effettuato acquisti in sospensione d’imposta per complessivi euro 6.112.845,81 nel 2015 e per euro 5.582.290,37 nel 2016, che si erano tradotti in vendite non dichiarate all’Erario, parzialmente, per il 2015 e, interamente, per il 2016.
Ai fini della dichiarazione infedele e della quantificazione dell’imposta evasa, la ricostruzione documentale delle vendite non dichiarate è sufficiente quando non sia stata specificamente contestata né contrastata con elementi alternativi.
la Corte territoriale ha correttamente sottolineato che nell’ordinamento giuridico opera una presunzione legale di coincidenza tra la formale assunzione della carica di amministratore di una società e l’effettivo esercizio dei compiti inerenti a tale carica, e ha aggiunto che, nello specifico, non era emersa l’esistenza di un amministratore di fatto mentre era emerso che l’amministratore di diritto operava sui conti correnti della società e gestiva quindi gli affari della società.
La responsabilità dell’amministratore di diritto non comporta un’inversione dell’onere della prova quando la decisione valorizza la coincidenza tra carica formale ed esercizio dei compiti e accerta in concreto l’operatività dell’amministratore nella gestione sociale.
la Corte territoriale ha correttamente sottolineato che nell’ordinamento giuridico opera una presunzione legale di coincidenza tra la formale assunzione della carica di amministratore di una società e l’effettivo esercizio dei compiti inerenti a tale carica, e ha aggiunto che, nello specifico, non era emersa l’esistenza di un amministratore di fatto mentre era emerso che l’amministratore di diritto operava sui conti correnti della società e gestiva quindi gli affari della società.
La titolarità formale della carica, unitamente all’accertato esercizio dei compiti gestori, consente di riferire all’amministratore di diritto la gestione societaria rilevante per la responsabilità contestata.
La Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
La declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La motivazione per relationem della sentenza d’appello è valida quando il quadro argomentativo complessivo offre una giustificazione autonoma della decisione e si confronta puntualmente con le deduzioni difensive specifiche; il giudice può richiamare la motivazione di primo grado se l’impugnazione ripropone questioni già esaminate oppure formula critiche generiche, superflue o manifestamente infondate.
- Non è richiesta una confutazione analitica di ogni deduzione difensiva: possono ritenersi implicitamente disattese le argomentazioni logicamente incompatibili con la decisione, purché le ragioni di quest’ultima siano esposte in modo logico e adeguato.
- Sono generici i motivi di ricorso che non si confrontano con le specifiche ragioni della decisione impugnata e con la ricostruzione probatoria posta a fondamento della condanna; la riproposizione delle censure d’appello senza un confronto critico non assolve l’onere di specificità.
- La determinazione dei volumi d’affari e dell’imposta evasa può essere fondata sulla documentazione acquisita relativa agli acquisti e alle vendite non dichiarate; la censura sulla ricostruzione è generica se non indica elementi contrari e non si confronta con i dati documentali utilizzati dai giudici di merito.
- Il dolo specifico di evasione va contestato mediante censure che si confrontino con le concrete ragioni probatorie indicate nella sentenza; non è sufficiente attribuire al giudice una motivazione basata sulla sola natura omissiva della condotta quando la decisione valorizza ulteriori elementi, tra cui la consapevolezza dell’amministratore.
- La formale assunzione della carica di amministratore coincide, secondo la decisione, con l’esercizio dei compiti inerenti alla carica; tale conclusione è ulteriormente sostenuta dall’accertamento concreto dell’operatività sui conti correnti e della gestione degli affari sociali, in assenza di elementi sull’esistenza di un amministratore di fatto.
- La determinazione della pena non richiede ulteriore motivazione quando il giudice di merito ha già illustrato diffusamente le ragioni della sua congruità e la sanzione risulta contenuta rispetto ai limiti edittali considerati.
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