Cassazione Penale, Sentenza n. 31144/2024 del 30/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 12/09/2023. Patrizia Iaria lamentava, in sintesi, la nullità della sua condanna civile per mancata e rituale notifica del decreto di citazione in primo grado e la mancanza di motivazione circa la sua responsabilità civile. Giovanni Iaria deduceva plurime censure tra cui: vizio di motivazione sull'accertamento della responsabilità penale (in particolare sulla dinamica del sinistro e sul nesso di causalità), mancata indicazione delle conclusioni delle parti in sentenza, mancata perimetrazione delle percentuali di responsabilità (imputato, vittima, terzo), mancato riconoscimento del concorso di colpa della vittima e mancato esame delle richieste assolutorie o attenuanti.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il ricorso di Patrizia Iaria sul motivo assorbente della mancata rituale citazione in primo grado e ha annullato senza rinvio le statuizioni civili della sentenza impugnata concernenti Patrizia (cioè la condanna alle provvisionali e spese nei suoi confronti), essendo il contraddittorio con lei inesistente in primo grado. Ha inoltre ritenuto fondato il ricorso di Giovanni Iaria con riferimento al vizio di motivazione relativo all'affermazione della responsabilità penale (la Corte d'appello aveva disposto una perizia rinnovativa ma non ha esposto le conclusioni del perito né motivato adeguatamente il dissenso): la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la parte di sentenza che riguarda la responsabilità penale di Giovanni e ha disposto un nuovo giudizio presso altra sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria. Le altre censure sono state assorbite.
Norme richiamate
Il decreto di citazione del responsabile civile deve contenere generalità, domande contro il responsabile e l'invito a costituirsi; la mancata e rituale notifica rende nulla la citazione e quindi invalida il contraddittorio formato in primo grado.
Disciplina la facoltà per il responsabile civile di costituirsi in ogni stato e grado; implica che la corretta instaurazione del contraddittorio è condizione per la pronuncia di condanna civile.
Indica il contenuto formale della sentenza (tra cui le conclusioni delle parti e la concisa esposizione dei motivi); la giurisprudenza ricorda che l'omissione dell'indicazione delle conclusioni non determina automaticamente nullità, mentre la mancanza di motivazione su questioni essenziali è censurabile.
La condanna del responsabile civile è subordinata alla sua citazione; conferma che l'assenza di regolare citazione impedisce la pronuncia di condanna civile.
La sentenza ha efficacia di giudicato anche nei confronti del responsabile civile solo se questo sia stato citato o sia intervenuto; rafforza il principio della necessità del contraddittorio.
art. 530 comma 2 cod. proc. pen.
Prevede l'assoluzione quando permane un ragionevole dubbio; invocato nella doglianza sulla insufficiente prova del nesso causale e, in generale, sugli standard probatori richiesti per la condanna in reati colposi.
Norma penale richiamata per l'imputazione di omicidio colposo, contestata all'imputato in relazione all'incidente stradale.
artt. 141 e 142 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Norme del codice della strada richiamate come violate dall'imputato (limiti di velocità, comportamento di guida), costituenti la regola cautelare la cui violazione è valutata ai fini della colpa.
Massime di principio
- La citazione rituale del responsabile civile in primo grado è requisito essenziale: la sua omissione o la mancata notifica del decreto di citazione comporta la nullità della pronuncia di condanna civile nei suoi confronti e l'impossibilità di far valere nel giudizio di primo grado la responsabilità civile del terzo.
- Se la corte d'appello dispone una perizia rinnovativa o richiama valutazioni tecniche, deve indicare almeno in sintesi le conclusioni del perito e, se le disconosce, motivare chiaramente le ragioni del dissenso rispetto all'elaborato tecnico; l'assenza di tale motivazione rende la decisione vulnerabile in cassazione.
- In reati colposi con più cause concorrenti, il giudice deve svolgere il giudizio controfattuale (verificare se il comportamento alternativo lecito avrebbe evitato l'evento) e spiegare come è stata valutata l'efficacia causale delle diverse condotte; la semplice affermazione dell'esistenza di più cause non è sufficiente senza un'adeguata analisi.
- L'omessa indicazione delle conclusioni delle parti nella motivazione non comporta necessariamente nullità della sentenza; diversamente, l'assenza di motivazione su questioni decisive (es. nesso causale, esiti peritali) è invece censurabile e può determinare l'annullamento.
- In ipotesi in cui emergano dubbi seri e ragionevoli sulla dinamica o sul nesso causale, trova applicazione l'art. 530 c.2 (pronuncia assolutoria per dubbio): il giudice deve valutare se il compendio probatorio soddisfa lo standard della prova oltre ogni ragionevole dubbio.
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