Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 38733/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sindaci)

La controversia

La controversia nasce dalla distrazione di somme appartenenti a una società poi fallita: un amministratore aveva incassato denaro che, secondo gli accertamenti di merito, avrebbe dovuto essere versato alla società; i sindaci erano stati ritenuti responsabili per omesso controllo e la banca era stata considerata corresponsabile per avere consentito, con grave negligenza, le operazioni distrattive sul conto corrente dell’amministratore. In primo grado il tribunale aveva condannato in solido amministratori, sindaci e banca, oltre a regolare alcune domande di garanzia tra sindaco e compagnie assicuratrici. In appello la decisione veniva parzialmente riformata: il danno veniva rideterminato, veniva esclusa una copertura assicurativa per annullamento della polizza in ragione dell’omessa dichiarazione del fallimento della società, e venivano confermate le responsabilità di sindaci e banca. I sindaci ricorrevano per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 2043 e 2407 c.c., sostenendo che non potesse affermarsi la loro responsabilità senza accertare che le somme distratte fossero definitivamente irrecuperabili e senza previa escussione dell’autore materiale; 2) violazione degli artt. 2055 c.c. e 112 c.p.c., lamentando che, dato il ruolo causale della banca, questa dovesse essere considerata responsabile esclusiva o comunque prevalente e che vi fosse omessa pronuncia sulla domanda di manleva verso la banca; 3) omessa pronuncia / omesso esame di fatto decisivo, assumendo che non vi fosse alcun danno poiché l’amministratore sarebbe stato creditore della società per una somma maggiore; 4) violazione dell’art. 1892 c.c., contestando l’annullamento della polizza assicurativa per la mancata comunicazione del fallimento e lamentando l’assenza di prova della reticenza determinante e del dolo o colpa grave. La banca proponeva ricorso incidentale deducendo omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la documentazione dimostrava l’utilizzo di tutte le somme accreditate per pagare debiti sociali e, quindi, l’assenza di danno.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della banca. Ha rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo e ha accolto il quarto motivo limitatamente alla censura sull’annullamento della polizza assicurativa. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, perché riesamini la domanda di garanzia di uno dei sindaci nei confronti dell’assicuratore applicando i principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità relative a tale rapporto. Le spese tra i ricorrenti e la banca sono state compensate; nessuna statuizione sfavorevole è stata adottata nei confronti dell’assicurazione che era stata coinvolta solo come litis denuntiatio per la parte non impugnata.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato solo come norma generale della responsabilità aquiliana, ma la responsabilità dei sindaci viene ricondotta soprattutto alla violazione dei doveri di vigilanza e al concorso solidale nel danno.

  • art. 2407 c.c.

    La responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza ha natura solidale con quella degli amministratori e può essere fatta valere anche contro uno solo dei coobbligati.

  • art. 2403 c.c.

    I sindaci rispondono per la violazione dei doveri di controllo e verifica imposti dalla norma.

  • art. 1292 c.c.

    La solidarietà consente di agire nei confronti di uno solo dei coobbligati, senza necessità di chiamare tutti i responsabili.

  • art. 2055 c.c.

    Se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, tutte rispondono quando le rispettive condotte abbiano concorso efficientemente alla produzione del danno.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice ha comunque deciso sul punto secondo la qualificazione giuridica data alla domanda; inoltre non può essere dedotta per la prima volta in comparsa conclusionale una questione nuova.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia va distinto dal vizio motivazionale; non è ammissibile una censura ibrida e non scindibile che mescoli profili eterogenei.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di rimettere in discussione la valutazione delle prove o l’insoddisfazione per il ragionamento del giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Chi deduce il mancato esame di documenti deve indicarli specificamente e trascriverne o riassumerne il contenuto rilevante.

  • art. 1892 c.c.

    L’annullamento del contratto di assicurazione per reticenza presuppone prova della dichiarazione inesatta o reticente, del dolo o colpa grave e della decisività della reticenza sul consenso dell’assicuratore.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per i depositi di memoria nel procedimento camerale.

  • art. 370 c.p.c.

    La costituzione dell’assicuratrice è stata ritenuta tardiva perché oltre i termini previsti.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dà luogo, in presenza dei presupposti, all’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È la base del contributo unificato cui si commisura l’ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • La responsabilità del sindaco per omessa vigilanza è solidale con quella degli amministratori e può essere fatta valere anche nei confronti di un solo coobbligato, senza che sia necessario agire contro tutti i responsabili.
  • Per affermare la responsabilità concorrente di più soggetti è sufficiente che le singole condotte, anche se successive e distinte, abbiano concorso in modo efficiente alla produzione di un unico evento dannoso.
  • Non è richiesto, per poter chiedere il risarcimento al coobbligato in solido, dimostrare che l’autore materiale del danno sia stato previamente escusso o che il recupero nei suoi confronti sia impossibile.
  • Il vizio di omessa pronuncia non può essere invocato per criticare la valutazione del giudice su un fatto o su una prova, né può essere prospettato con una censura ibrida che mescoli violazione di legge e vizio motivazionale.
  • Nel giudizio di legittimità il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la contestazione della sufficienza o condivisibilità della motivazione o della valutazione documentale.
  • La reticenza dell’assicurato giustifica l’annullamento della polizza solo se l’assicuratore prova non solo l’inesattezza o reticenza della dichiarazione e il dolo o la colpa grave, ma anche che quel comportamento sia stato determinante nel consenso prestato alla stipula.
  • Le questioni nuove introdotte per la prima volta in comparsa conclusionale non integrano un valido thema decidendum e non possono fondare un vizio di omessa pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriSindaci e revisoriResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiSocietarioResponsabilità civileProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.