Cassazione Civile, Ordinanza n. 18992/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento catastale relativo a un immobile sito in Napoli. Il contribuente, proprietario per metà con la moglie, aveva acquistato l'immobile da una venditrice in un contesto già segnato da un contenzioso sul classamento catastale. In precedenza era intervenuta una sentenza tributaria tra l'Amministrazione e la venditrice che aveva accertato la classificazione dell'immobile in A/2. Successivamente, dopo lavori di ristrutturazione, il contribuente e la moglie avevano presentato una dichiarazione Docfa indicando l'immobile in categoria A/1, classe 1. L'Ufficio aveva quindi emesso un avviso di accertamento con classamento in A/1. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la CTR ha confermato, ritenendo che il giudicato sul precedente classamento fosse superato dalla sopravvenuta Docfa e dai lavori di ristrutturazione. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato sul classamento A/2 doveva vincolare l'Amministrazione fino a eventuali fatti nuovi realmente sopravvenuti, che a suo dire non c'erano; 2) violazione della normativa catastale e dei principi sul valore dichiarativo della Docfa, sostenendo che la Docfa non fosse vincolante per il contribuente e che essa avesse avuto solo funzione di comunicare la variazione interna dell'immobile, non di proporre un nuovo classamento in A/1.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che la CTR non aveva omesso di esaminare il giudicato, ma lo aveva correttamente ritenuto non più preclusivo in presenza di un fatto sopravvenuto: i lavori di ristrutturazione e la successiva presentazione della Docfa, con indicazione espressa del classamento A/1, classe 1. Ha inoltre ribadito che la Docfa è una procedura partecipativa nella quale la dichiarazione del contribuente va considerata nella sua interezza, comprensiva anche dell'indicazione del classamento proposto. Ha quindi affermato che il giudicato tributario opera rebus sic stantibus e può essere superato da sopravvenienze fattuali; nel caso concreto, essendo intervenute le modifiche dell'immobile e la nuova dichiarazione, la preclusione non sussisteva. Poiché la valutazione circa l'effettiva idoneità dei lavori a giustificare il classamento A/1 attiene al fatto, essa non era sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudicato tributario vincola le parti solo nei limiti degli elementi permanenti della fattispecie, ma non opera quando intervengano fatti sopravvenuti che modifichino la situazione considerata dalla precedente sentenza.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Sono stati evocati come parametri di legittimità per denunciare violazione di legge e omesso esame, ma la Corte ha escluso sia l'omissione del fatto decisivo sia la violazione di legge.
art. 20 r.d. 13 aprile 1939, n. 652
Richiamato dal ricorrente per contestare il valore della dichiarazione Docfa e il rapporto tra proposta del contribuente e potestà di classamento dell'Amministrazione.
d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514
Richiamato congiuntamente alla disciplina catastale come base normativa del sistema di classamento.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il carattere dichiarativo della procedura Docfa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il giudicato tributario relativo al classamento catastale o ad altro elemento della fattispecie conserva efficacia solo rebus sic stantibus e non impedisce un nuovo accertamento quando, dopo la sua formazione, intervengano fatti sopravvenuti idonei a mutare la situazione di fatto rilevante.
- La dichiarazione Docfa ha natura partecipativa e va valutata nella sua interezza: l'indicazione del classamento proposta dal contribuente non è un dato accessorio, ma parte della dichiarazione rilevante ai fini dell'assetto catastale.
- In cassazione non è sindacabile la valutazione di merito circa l'idoneità delle sopravvenienze fattuali a giustificare il diverso classamento, salvo vizi logici o giuridici specificamente dedotti e configurabili.
- La preclusione da giudicato non opera quando il nuovo accertamento si fonda su modificazioni sopravvenute dello stato dell'immobile, anche se l'annualità o il momento della precedente decisione erano anteriori alle variazioni intervenute.
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