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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26684/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di rimborso delle ritenute operate in Italia sui dividendi distribuiti dalla partecipata italiana Capitalia S.p.A. negli anni 2005-2007 (ritenuta applicata nella misura convenzionale del 15%), per violazione del principio di libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE): la ricorrente denunciava un trattamento discriminatorio rispetto alle società residenti in Italia, che beneficiavano del regime di participation exemption e, quindi, di una tassazione effettiva pari all'1,65% sugli stessi dividendi; chiedeva il rimborso integrale o, in subordine, il rimborso delle ritenute al netto della misura pari all'1,65%.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto in parte il ricorso: ha rilevato l'applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia (C-540/07) e la conseguente disapplicazione della disciplina interna che determinava una tassazione più gravosa per i percettori UE. Per i dividendi formatisi nel periodo 2005-2007 la Corte ha stabilito l'applicazione, ai soggetti UE residenti, della ritenuta ridotta corrispondente all'effetto del regime domestico (pari all'1,65% per il periodo considerato) e ha riconosciuto alla ricorrente il rimborso della differenza pagata a titolo di ritenuta, nella misura riconosciuta in device: euro 1.876.673,85 oltre interessi, accogliendo i motivi principali (primo, secondo e quarto) e rigettando quelli residuali o assorbendoli. Le spese di Cassazione seguono la soccombenza; le spese del merito sono compensate.

Norme richiamate

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) - art. 63

    Principio di libera circolazione dei capitali: norme nazionali che danno luogo a trattamento fiscale differenziato tra percettori residenti e non residenti in UE sono incompatibili; il diritto UE prevale sulla normativa interna e non può essere eluso dalle convenzioni bilaterali quando queste non eliminano concretamente la discriminazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 27, terzo comma (e art. 27-ter)

    Norma interna che prevedeva ritenuta più elevata sui dividendi pagati a non residenti; dichiarata incompatibile, nella sua applicazione discriminatoria, con il principio UE e quindi disapplicata nella parte in cui produceva effetto discriminatorio rispetto ai percettori UE.

  • Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Paesi Bassi - art. 10, par. 2 lett. b)

    La convenzione può ridurre l'aliquota (nel caso riduzione al 15%) ma tale riduzione non è di per sé idonea a sanare la disparità di trattamento rispetto al regime interno; le convenzioni non prevalgono sul principio UE quando non eliminano concretamente la discriminazione.

  • D.lgs. 344/2003 (IRES) - art. 89 T.U.I.R. (participation exemption)

    Il regime domestico di participation exemption determinale imposizione effettiva sui dividendi domestici (5% del reddito imponibile tassato con aliquota IRES), con conseguente impatto quantitativo (1,65% per il periodo 2005-2007) che va preso come parametro per l'equiparazione del trattamento fiscale dei percettori UE.

  • Circolare Agenzia delle Entrate 32/E dell'8/07/2011

    Documento di prassi secondo cui, per dare piena attuazione alla sentenza C-540/07, anche i dividendi formatisi tra il 1/1/2004 e il 31/12/2007 devono essere trattati come soggetti alla ritenuta ridotta corrispondente al regime interno (1,65% per il periodo preso in esame) e che l'assoggettabilità a tassazione nello Stato di residenza va intesa come 'assoggettabilità' generale e non come prova di un concreto esborso d'imposta.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE C-540/07 (Commissione c. Repubblica Italiana, 19/11/2009)

    "pacifico che la normativa italiana assoggetti i dividendi distribuiti a società stabilite in altri Stati membri ad un tasso d'imposizione superiore a quello applicato ai dividendi distribuiti alle società residenti"

    La CGUE ha dichiarato incompatibile con il Trattato il regime nazionale che imponeva una ritenuta più elevata sui dividendi verso soggetti UE; ha stabilito che le convenzioni bilaterali sono accettabili solo se l'imposizione nello Stato di residenza compensa effettivamente la differenza; se ciò non avviene la norma nazionale resta discriminatoria.

  • L. 24/12/2007, n. 244, art. 1, commi 67 e 69

    Intervento legislativo che dal 1° gennaio 2008 ha riallineato la ritenuta sui dividendi UE al regime interno (indicando una ritenuta analoga all'effetto della participation exemption), ma la Corte ha ritenuto necessario applicare l'interpretazione della CGUE anche per il periodo precedente attraverso la disapplicazione della norma interna incompatibile.

Massime di principio

  • Quando una normativa nazionale genera un trattamento fiscale meno favorevole per percettori UE rispetto ai residenti, il principio di libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) prevale e la norma nazionale va disapplicata nella parte discriminatoria.
  • Le convenzioni contro le doppie imposizioni non giustificano automaticamente una norma nazionale discriminatoria: possono eliminare la doppia imposizione solo se la tassazione nello Stato di residenza compensa effettivamente la differenza; altrimenti non sanano la violazione del diritto UE.
  • Per i dividendi formatisi tra il 1/1/2004 e il 31/12/2007 la giurisprudenza italiana ha ritenuto applicabile, per i beneficiari UE, una ritenuta effettiva corrispondente all'impatto del regime domestico (1,65% nel periodo considerato), con diritto al rimborso della differenza.
  • La prova richiesta al percettore UE è, di regola, l'attestazione della residenza fiscale e la dimostrazione dell'assoggettabilità a imposta nello Stato di residenza; non è necessario provare il concreto versamento dell'imposta estera (è sufficiente l'assoggettabilità generale a tassazione).
  • Le circolari amministrative che danno attuazione a pronunce comunitarie possono essere utilizzate dall'Amministrazione e dai giudici per definire modalità e criteri operativi (ad es. requisiti soggettivi/oggettivi per il rimborso), ma non possono rimuovere i principi di diritto derivanti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
  • In contenziosi simili è opportuno chiedere alternativamente il rimborso integrale e, in subordine, il rimborso nella misura corrispondente all'equiparazione richiesta (differenza rispetto alla ritenuta effettiva interna), allegando documentazione sulla residenza fiscale e sulla titolarità dei dividendi.

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