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Ordinanza

Ordinanza n. 6658/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato non ha definito il ricorso per revocazione. Rilevata la possibile sussistenza di plurimi profili di inammissibilità, ha assegnato alle parti trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare memorie limitate a tali questioni e ha fissato l'udienza pubblica del 4 febbraio 2027 per la prosecuzione del giudizio, riservando ogni decisione.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaaltro

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, che il ricorrente ha impugnato per revocazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione contro una precedente sentenza del Consiglio di Stato, richiamando il rimedio della revocazione straordinaria per violazione della CEDU previsto dall'art. 391-quater c.p.c. Il Collegio ha rilevato plurimi possibili profili di inammissibilità: il ricorso contiene soltanto la domanda rescindente, diretta alla revocazione della sentenza, senza formulare specifiche richieste relative alla decisione rescissoria di merito; l'art. 391-quater c.p.c. è stato introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 per il processo civile, mentre l'art. 106 c.p.a. disciplina la revocazione nel processo amministrativo richiamando gli artt. 395 e 396 c.p.c., senza che risulti intervenuta una modifica legislativa corrispondente; inoltre, anche ove si ritenesse applicabile il nuovo rimedio al processo amministrativo, ne sarebbe dubbia l'applicabilità ratione temporis, alla luce dell'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149/2022, che stabilisce l'applicazione delle modifiche ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023. Il Collegio ha richiamato, quale orientamento relativo al processo civile, una pronuncia della Corte di cassazione secondo cui la revocazione straordinaria per violazione della CEDU si applica ai giudizi introdotti dinanzi alla Corte di cassazione con ricorso notificato dopo tale data.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della rilevazione officiosa delle possibili questioni di inammissibilità e della necessità di sottoporle al contraddittorio delle parti.

  • art. 106 c.p.a.

    Disciplina i casi di revocazione nel processo amministrativo e richiama i soli artt. 395 e 396 c.p.c.; il Collegio ha evidenziato che non risulta modificato per introdurvi il nuovo rimedio dell'art. 391-quater c.p.c.

  • art. 391-quater c.p.c.

    Rimodo di revocazione straordinaria per violazione della CEDU introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 nel processo civile; il Collegio ha posto in dubbio la sua applicabilità al processo amministrativo.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149/2022

    Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data

    Disposizione transitoria rilevante per stabilire l'applicazione ratione temporis dell'art. 391-quater c.p.c.; il Collegio ne ha prospettato l'inapplicabilità alla fattispecie, richiamando il criterio della data di notificazione del ricorso introduttivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione, la domanda deve individuare non solo la fase rescindente, diretta alla rimozione della sentenza impugnata, ma anche le specifiche richieste relative alla successiva fase rescissoria di decisione della controversia; la mancanza di tali richieste può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • L'applicabilità al processo amministrativo di un nuovo motivo o rimedio di revocazione introdotto nel codice di procedura civile richiede una specifica base normativa nell'art. 106 c.p.a. o in altra disposizione applicabile, non potendo essere automaticamente desunta dalla sola modifica del codice di rito civile.
  • L'applicazione ratione temporis delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 è regolata dalla disciplina transitoria dell'art. 35, comma 5, secondo cui le nuove disposizioni si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzo
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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