Ordinanza n. 77/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa istanza istruttoria del provvedimento della Struttura Commissariale della Regione Molise n. prot. 52166 del 16.4.2024 avente ad oggetto “Prestazioni sanitarie erogate a pazienti di altre regioni anno 2021. Richiesta emissione note credito”; nonché del provvedimento n. prot. 19886/2024 richiamato nelle premesse del provvedimento n. 52166/2024 ove pregiudizievole per la ricorrente, mai comunicato alla ricorrente e dunque dai contenuti sconosciuti, con riserva di esperire successivi motivi aggiunti; e ove occorra del provvedimento della Struttura Commissariale della Regione Molise n. prot. 81020 del 14.6.2024 avente ad oggetto “Rif. Nota prot. 106/RP del 29.4.2024 (prot. RM n. 59882/2024) ‘Richiesta documentazione amministrativa ex L. 241/90, DPR 184/06 e D.Lgs. 33/2013’ – Comunicazione” e, ove occorra, del provvedimento prot. n. 73278 del 30/05/2024 in quanto richiamato nelle premesse del provvedimento n. prot. 81020/2024 ove pregiudizievole per la ricorrente, mai comunicato alla ricorrente e dunque dai contenuti sconosciuti, con riserva di esperire successivi motivi aggiunti; nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai suddetti provvedimenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento della Struttura Commissariale della Regione Molise relativo alla richiesta di emissione di note di credito per prestazioni sanitarie erogate nel 2021 a pazienti di altre regioni, nonché ulteriori atti richiamati e connessi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa attività istruttoria, il provvedimento della Struttura Commissariale della Regione Molise prot. n. 52166 del 16 aprile 2024, avente ad oggetto la richiesta di emissione di note di credito per prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2021 a pazienti provenienti da altre regioni. Sono stati inoltre impugnati, ove pregiudizievoli, l'atto prot. n. 19886/2024, richiamato nel provvedimento principale ma non comunicato e dal contenuto non conosciuto, nonché ulteriori atti relativi a una richiesta di documentazione amministrativa e gli atti richiamati, presupposti, consequenziali o connessi, con riserva di proporre motivi aggiunti. L'ordinanza non esamina i vizi di legittimità dedotti né il merito della controversia.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, ha disposto un incombente istruttorio finalizzato a verificare l'attuale interesse alla definizione del giudizio. Le parti costituite devono dichiarare se permanga l'interesse alla decisione di merito oppure se siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere; in caso di perdurante interesse, devono indicare anche eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. Il deposito delle dichiarazioni deve avvenire entro il 30 settembre 2026. La misura è motivata dall'esigenza di razionalizzare i ruoli di udienza, ridurre l'arretrato e assicurare la ragionevole durata del processo, in applicazione delle norme sull'organizzazione dell'ufficio e del dovere di cooperazione processuale. Nessuna decisione è stata assunta sull'annullamento degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per accrescere la funzionalità del Tribunale e inserire nei ruoli di udienza soltanto i ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Il principio fonda la richiesta alle parti di fornire tempestive informazioni sull'attuale interesse alla decisione e sulle eventuali ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nella gestione dell'arretrato, il giudice amministrativo può disporre interlocutoriamente che le parti costituite dichiarino se permanga l'interesse alla decisione di merito o se siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
- Quando le parti confermano l'interesse alla decisione, il giudice può richiedere anche l'indicazione di eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, al fine di razionalizzare la trattazione e individuare correttamente le priorità di ruolo.
- Il dovere di cooperazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo consente di richiedere dichiarazioni processuali funzionali alla verifica dell'effettiva necessità di una trattazione di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 ago 2026Ordinanza n. 583/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
- Ordinanza · 25 ago 2026Ordinanza n. 584/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
- Ordinanza · 25 ago 2026Ordinanza n. 2549/2026 - Palermo, Sezione 4
- Ordinanza · 25 ago 2026Ordinanza n. 75/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 25 ago 2026Ordinanza n. 76/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 25 ago 2026Ordinanza n. 78/2026 - Campobasso, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →