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Ordinanza

Ordinanza n. 583/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: condotta dell'ASP ritenuta non conforme al giudicato formatosi sulla precedente sentenza di ottemperanza, con particolare riferimento alla compensazione tra somme erogate a titolo di Fondo per la Non Autosufficienza e danno patrimoniale liquidato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno promosso un incidente di esecuzione per ottenere l'attuazione del giudicato derivante da una precedente sentenza del TAR, che aveva ordinato all'ASP di prendere definitivamente in carico il minore e assicurargli, direttamente o indirettamente, un progetto terapeutico mediante metodologia ABA per 20 ore settimanali fino al compimento dei quattordici anni, fatto salvo il successivo riesame delle condizioni cliniche, nonché di corrispondere le somme liquidate a titolo risarcitorio e rimborsare le spese di consulenza tecnica. Persistendo l'inottemperanza, si era insediato un commissario ad acta. L'ASP ha sostenuto di avere eseguito il giudicato compensando il danno patrimoniale liquidato in sentenza, pari a euro 15.260,00, con euro 21.600,00 già erogati negli anni precedenti alla famiglia mediante il Fondo per la Non Autosufficienza, assumendo che tali somme fossero state utilizzate anche per prestazioni terapeutiche ABA. Ha quindi liquidato soltanto il danno non patrimoniale, il rimborso dell'acconto per la CTU e le spese del giudizio di ottemperanza. Il commissario ad acta ha chiesto chiarimenti, rilevando anche l'acquisizione da parte dell'ASP di documentazione relativa a una valutazione multidisciplinare per l'inserimento del minore in un percorso di assistenza cognitivo-comportamentale, documentazione non prodotta in giudizio. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire elementi sulla permanenza della famiglia in Italia, sul periodo di svolgimento della terapia ABA, sull'effettiva rendicontazione delle somme FNA e sulla produzione delle relative fatture, nonché sulla tipologia, durata e frequenza del trattamento eventualmente prescritto dall'ASP.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito l'incidente di esecuzione né stabilito se l'ASP abbia correttamente adempiuto al giudicato. Ha disposto specifici incombenti istruttori. I ricorrenti devono chiarire, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se il nucleo familiare risieda ancora in Italia, fino a quale data il minore abbia seguito la terapia ABA, se siano state trasmesse all'ASP le fatture relative alle spese dichiarate nelle rendicontazioni FNA e se sia stata presentata la rendicontazione di altra annualità con le relative fatture. Il commissario ad acta deve acquisire dall'ASP la documentazione relativa alla valutazione multidisciplinare, per verificare la terapia prescritta e le modalità del piano terapeutico, nonché le fatture e le rendicontazioni FNA. Ogni valutazione sull'esatta esecuzione del giudicato è stata rinviata all'esito dell'istruttoria. È stata fissata la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La precedente sentenza di ottemperanza aveva ordinato all'ASP di dare piena e integrale esecuzione al giudicato, attraverso la presa in carico terapeutica del minore, il pagamento delle somme dovute e il rimborso delle spese di CTU.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo nell'incidente di esecuzione.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori disposti dal Collegio.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori disposti dal Collegio.

  • art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato unitamente alle disposizioni nazionali sulla protezione dei dati per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, par. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento e per disporne l'oscuramento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento nazionale dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in materia di garanzie per il trattamento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione afferma di avere eseguito il giudicato mediante una compensazione tra somme già erogate per altra causale e somme oggetto della condanna, il giudice può disporre l'acquisizione della documentazione necessaria a verificare la corrispondenza tra le prestazioni finanziate, la causale dei pagamenti e il contenuto concreto dell'obbligo imposto dal giudicato.
  • La verifica dell'ottemperanza a un giudicato che impone l'erogazione di un trattamento terapeutico richiede l'accertamento della tipologia di trattamento, della sua durata, della frequenza e delle modalità di concreta attuazione, non essendo sufficiente il generico riferimento a prestazioni assistenziali o terapeutiche.
  • Nell'incidente di esecuzione il giudice amministrativo può richiedere chiarimenti sia alle parti sia al commissario ad acta e può ordinare a quest'ultimo di acquisire dall'amministrazione la documentazione indispensabile per stabilire se l'obbligo conformativo e quello patrimoniale siano stati integralmente adempiuti.
  • Quando il provvedimento giudiziario contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute, la diffusione deve avvenire con oscuramento delle generalità e degli altri elementi identificativi delle persone interessate, secondo la disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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