Ordinanza n. 2549/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Relazione finale del Commissario ad acta relativa all’esecuzione della sentenza che aveva riconosciuto il diritto di accesso a specifici documenti comunali
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto reclamo avverso la relazione finale del Commissario ad acta, sostenendo che l’incarico non fosse stato esaustivamente svolto e che il giudicato non fosse stato integralmente eseguito. In particolare, ha dedotto che la scadenza del termine assegnato al Commissario non determinasse l’estinzione del mandato quando residuassero attività da compiere e ha indicato numerosi documenti ancora non ostesi: atti e verbali relativi all’iter di approvazione del PRG, documentazione concernente gli accantonamenti di spesa relativi agli incarichi di studio degli anni 1994, 2000 e 2004, nonché ulteriori atti contabili. La sentenza n. 722/2025 aveva riconosciuto il diritto di accesso agli atti relativi all’iter di approvazione del PRG, alla documentazione contabile degli anni 1994, 2000 e 2004 attestante gli accantonamenti di spesa per i tre incarichi di studio e alle eventuali successive modifiche di tali accantonamenti. Il Comune aveva trasmesso parte della documentazione, mentre il Commissario aveva riferito che altra documentazione non risultava rinvenuta e aveva rimesso al TAR la valutazione sulla necessità di prorogare l’incarico.
La decisione
Il TAR ha accolto il reclamo nei limiti indicati in motivazione. Ha chiarito che la relazione del Commissario non aveva dichiarato definitivamente concluso l’incarico, ma aveva rimesso al giudice la valutazione sull’eventuale incompletezza dell’esecuzione. Esaminata la nota del ricorrente del 22 aprile 2026, il Collegio ha rilevato l’esistenza di atti ulteriori astrattamente ricompresi nel perimetro del giudicato e ha ritenuto non ancora concluso l’incarico commissariale. Ha quindi assegnato al Commissario ad acta un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, salva motivata e tempestiva richiesta di ulteriore proroga. Il Commissario dovrà comparare la documentazione già trasmessa con quella indicata dal ricorrente, verificare la concreta reperibilità degli atti negli archivi comunali, limitare la ricerca sugli atti del PRG alla documentazione esistente presso il Comune di Monreale e limitare la documentazione contabile agli anni 1994, 2000 e 2004 e agli accantonamenti relativi ai tre incarichi di studio. Dovrà inoltre redigere una relazione conclusiva indicando, per ciascun documento, se sia stato osteso o le ragioni della mancata ostensione. Il TAR ha precisato che il diritto di accesso presuppone l’esistenza del documento e la sua effettiva disponibilità presso l’amministrazione: non è possibile ordinare l’ostensione di documenti inesistenti o non rinvenibili, in applicazione del principio per cui ad impossibilia nemo tenetur. Ha altresì dichiarato irripetibili le spese della fase.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. d, l. 241/1990
Dal combinato disposto dell’art. 22 comma 1, lett. d e dell’art. 25, comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si evince che il diritto di accesso è configurabile soltanto ove l’istanza abbia a oggetto documenti venuti ad esistenza che si trovino nell’effettiva disponibilità dell’amministrazione
Il diritto di accesso riguarda documenti amministrativi già esistenti e concretamente disponibili presso l’amministrazione; non impone la formazione di nuovi documenti né consente l’accesso presso amministrazioni estranee al giudizio.
art. 25, comma 2, l. 241/1990
Dal combinato disposto dell’art. 22 comma 1, lett. d e dell’art. 25, comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si evince che il diritto di accesso è configurabile soltanto ove l’istanza abbia a oggetto documenti venuti ad esistenza che si trovino nell’effettiva disponibilità dell’amministrazione
L’ordine giudiziale di esibizione può avere a oggetto soltanto documenti esistenti e detenuti dall’amministrazione destinataria; l’inesistenza del documento costituisce un limite oggettivo all’esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza in materia di accesso, la scadenza del termine assegnato al Commissario ad acta non determina automaticamente la conclusione dell’incarico quando risulti che residuano attività necessarie per la completa esecuzione del giudicato; il giudice può assegnare un ulteriore termine per la prosecuzione dell’attività sostitutiva.
- Il diritto di accesso documentale presuppone che i documenti richiesti siano venuti a esistenza e si trovino nell’effettiva disponibilità dell’amministrazione destinataria; non può essere ordinata l’ostensione di documenti inesistenti o non rinvenibili, poiché l’amministrazione non può essere obbligata ad adempiere a un’attività impossibile.
- L’esecuzione di una sentenza che riconosce l’accesso deve rimanere entro i limiti oggettivi fissati dal giudicato: gli atti del PRG devono essere ricercati soltanto presso l’amministrazione parte del giudizio e la documentazione contabile deve riguardare esclusivamente gli anni e gli accantonamenti specificamente individuati nella sentenza.
- Nell’attività commissariale di esecuzione di un giudicato in materia di accesso, il Commissario deve verificare puntualmente la corrispondenza tra gli atti già trasmessi e quelli richiesti, accertare la reperibilità della documentazione negli archivi dell’amministrazione e motivare, per ciascun documento non osteso, le ragioni della mancata ostensione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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