Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38941/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno del 20/03/2023 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i capi 1, 9, 33 e 51 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e plurimi episodi di detenzione/cessione di marijuana), con aggravante ex art. 416-bis comma 1 c.p. Il ricorrente contestava la mancanza di gravi indizi circa la partecipazione all'associazione e ai singoli reati, la travisamento delle intercettazioni (interpretate come attività lavorativa e non attività criminosa), l'assenza del requisito della stabilita del vincolo associativo, nonche la carenza motivazionale circa l'attualita delle esigenze cautelari considerato il consistente lasso di tempo intercorso dai fatti (2017-2018) e la mancata acquisizione di elementi successivi che dimostrino pericolosita attuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte delle censure del ricorrente ritenendo congrua la valutazione del Tribunale del riesame circa la gravita indiziaria, la partecipazione ai singoli reati-fine e l'esistenza del vincolo di colleganza con il capo dell'organizzazione; ha altresi confermato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis comma 1 c.p. Tuttavia la Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al profilo delle esigenze cautelari in relazione all'attualita del pericolo: ha ritenuto che il Tribunale non abbia motivato adeguatamente la persistenza del periculum libertatis alla luce del rilevante intervallo temporale e dei fatti sopravvenuti, e ha annullato l'ordinanza sulla parte concernente le esigenze cautelari, disponendo il rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio sul punto ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p.; il resto del ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1 c.p.

    Riconosciuta come aggravante di tipo mafioso/agevolazione mafiosa; il Tribunale ha ritenuto che l'attivita di traffico di stupefacenti fosse funzionale o collegata all'associazione mafiosa, configurando l'aggravante

  • d.P.R. 309/1990, art. 74

    Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti: la Corte ha ritenuto che la ripetuta partecipazione a reati-fine e i rapporti di colleganza con il capo possano costituire indizio grave di partecipazione all'associazione

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    Norma sui reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti: i singoli episodi contestati ai capi 9, 33, 51 sono stati valutati come reati-fine che, se reiterati e in concorso, contribuiscono alla gravita indiziaria per l'associazione

  • art. 192 c.p.p.

    Regole probatorie proprie del giudizio di merito (gravita, precisione, concordanza) non sono richieste con la stessa estensione nella fase cautelare; la Corte ricorda che non si puo pretendere la certezza probatoria tipica del giudizio di merito

  • art. 273 c.p.p.

    Prevede il requisito della gravita indiziaria per le misure cautelari: la Corte conferma che in fase cautelare e sufficiente la gravita indiziaria e non gli stessi standard del giudizio di merito

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Previsione della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati associativi ex art. 74 d.P.R. 309/90; tuttavia tale presunzione puo essere superata e richiede motivazione specifica quando i fatti sono remoti nel tempo

  • art. 309, comma 7 c.p.p.

    Norma sul procedimento successivo all'annullamento parziale dell'ordinanza: la Cassazione ha rinviato al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio sulle esigenze cautelari

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari la gravita indiziaria nella fase cautelare ha standard piu contenuti rispetto al giudizio di merito: non e richiesto il livello di prova dell'art. 192 c.p.p.
  • La ripetuta partecipazione in concorso a reati-fine di traffico di stupefacenti e la colleganza con esponenti apicali possono costituire indizi significativi di partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90.
  • L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni e l'apprezzamento della prova materiale sono valutazioni di merito e, salvo vizi palese di logicita, non sono sindacabili in Cassazione nel rito cautelare se ben motivate dal giudice del riesame.
  • Quando i fatti contestati risalgono a periodo remoto, il giudice che applica la misura deve motivare specificamente l'attualita delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva o di inquinamento probatorio), indicando elementi concreti di persistenza del pericolo.
  • La qualita di socio o la presenza lavorativa in un luogo dove operano soggetti indagati non esclude automaticamente la gravita indiziaria se le conversazioni e i comportamenti indicano partecipazione o esecuzione di compiti collegati all'attivita illecita.
  • La presunzione di pericolosita derivante dall'art. 275 c.p.p. puo essere contrastata con elementi di fatto (es. cessazione dei rapporti, tempo trascorso, assenza di attivita successiva) ma il giudice deve valutare queste circostanze e motivare puntualmente la decisione.
  • In caso di annullamento parziale per carenze motivazionali relative alle esigenze cautelari la soluzione tipica e il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame limitato al profilo censurato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.