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Sentenza

Sentenza n. 3789/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento, previa sospensione cautelare: a) della Ricevuta di annullamento (cd. scarto) degli effetti della comunicazione dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, emesse dall'Agenzia delle Entrate in data 21 marzo 2026, con la quale l'Amministrazione finanziaria, in applicazione del punto 3.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, ha dichiarato «non effettuata» la comunicazione dell'opzione precedentemente acquisita al prot.: 26030518344062672 per un importo di credito pari ad euro 64.428,65; b) nonché, per quanto possa occorrere, della Ricevuta di sospensione prodromica alla ricevuta di annullamento, emessa in data 6 marzo 2026 ai sensi dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020; c) e, ove occorra, in parte qua, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, con particolare riferimento al punto 3.2 (nella parte posta a fondamento del provvedimento qui principalmente impugnato) e all'art. 3 (nella parte in cui dispone che la comunicazione dell'esito del controllo avvenga mediante mero inserimento nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia); d) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto e/o ignoto al ricorrente.

Giustizia amministrativa202603078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ricevute di sospensione e di annullamento/scarto delle comunicazioni di opzione per sconto in fattura e cessione del credito d'imposta ex artt. 119 e 121 d.l. n. 34/2020, nonché il provvedimento direttoriale generale del 1° dicembre 2021 nella parte relativa ai controlli e alla comunicazione dell'esito

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato il mancato riconoscimento degli effetti delle comunicazioni telematiche relative all'opzione per lo sconto in fattura e la successiva cessione del credito maturato per lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico. Hanno dedotto il difetto di motivazione delle ricevute di scarto, ritenute stereotipate e non indicative del concreto dato incoerente; la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e il difetto di istruttoria, per l'assenza di richieste di chiarimenti o documentazione integrativa; la violazione dell'art. 122-bis d.l. n. 34/2020, assumendo che il controllo preventivo dovesse limitarsi ai profili di rischio antifrode senza trasformarsi in una verifica sostanziale della spettanza del beneficio; la violazione dei principi di buona fede, collaborazione e proporzionalità, per avere impedito la correzione o ripresentazione delle comunicazioni; nonché la sussistenza della giurisdizione amministrativa, sul presupposto che lo scarto fosse un atto preventivo e cautelare di natura amministrativa, lesivo di interessi legittimi. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice tributario, oltre al difetto di legittimazione attiva dell'impresa, sostenendo la natura tributaria della controversia e la legittimità del controllo antifrode.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli. Il Collegio ha qualificato il Superbonus come agevolazione fiscale e lo sconto in fattura e la cessione del credito come modalità alternative di fruizione della detrazione, non autonome rispetto al rapporto tributario. La comunicazione di opzione costituisce il presupposto operativo per rendere utilizzabile il beneficio in forma alternativa; la sua sospensione e il successivo scarto, con qualificazione della comunicazione come non effettuata, sterilizzano gli effetti fiscali dell'opzione, impedendo l'emersione, la circolazione e l'utilizzo del credito. Lo scarto è stato quindi ricondotto sostanzialmente al diniego di agevolazione tributaria impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992. La finalità preventiva e antifrode del controllo ex art. 122-bis d.l. n. 34/2020 non modifica la natura tributaria del rapporto, né rileva che l'atto non sia un accertamento impositivo in senso tecnico: decisivi sono il rapporto giuridico nel quale l'atto si inserisce e gli effetti fiscali prodotti. Anche l'impugnazione del provvedimento direttoriale generale non radica la giurisdizione amministrativa, poiché sono stati contestualmente impugnati gli atti individuali applicativi a contenuto tributario; il giudice tributario può conoscere dell'atto generale presupposto e, se necessario, disapplicarlo. La questione della legittimazione dell'impresa è stata ritenuta successiva a quella di giurisdizione e assorbita dalla relativa declaratoria. Il giudizio è stato dichiarato riproponibile davanti al giudice tributario ai sensi dell'art. 11 c.p.a., entro il termine indicato dalla norma, con integrale compensazione delle spese per la novità e complessità del contrasto interpretativo.

Norme richiamate

  • art. 119 d.l. n. 34/2020

    Disciplina la detrazione fiscale del Superbonus per gli interventi agevolati; il beneficio costituisce un'agevolazione tributaria.

  • art. 121 d.l. n. 34/2020

    Consente di optare, in luogo della detrazione diretta, per lo sconto in fattura o la cessione del credito, quali modalità alternative di fruizione dell'agevolazione fiscale.

  • art. 122-bis d.l. n. 34/2020

    Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo e' comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.

    Attribuisce all'Agenzia delle Entrate un controllo preventivo antifrode sulle comunicazioni di opzione e prevede che, se i rischi risultano confermati, la comunicazione sia considerata non effettuata.

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati

    Radica la giurisdizione tributaria in relazione alla natura fiscale del rapporto, senza che assuma rilievo decisivo la qualificazione della posizione come diritto soggettivo o interesse legittimo.

  • art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992

    diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari

    La ricevuta di scarto delle comunicazioni di opzione è riconducibile, per effetti sostanziali, al diniego di un'agevolazione tributaria ed è impugnabile davanti al giudice tributario.

  • art. 11 c.p.a.

    Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice tributario indicato, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria nei termini previsti.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla sospensione e allo scarto delle comunicazioni di opzione per sconto in fattura o cessione del credito ex art. 121 d.l. n. 34/2020 appartengono alla giurisdizione tributaria quando incidono sull'efficacia fiscale dell'opzione e sulla fruibilità dell'agevolazione.
  • La finalità preventiva e antifrode del controllo previsto dall'art. 122-bis d.l. n. 34/2020 non attribuisce la controversia al giudice amministrativo: il riparto dipende dalla natura del rapporto giuridico e dagli effetti prodotti dall'atto, non dalla sua qualificazione come preventivo, cautelare o impositivo.
  • La ricevuta di scarto che considera non effettuata la comunicazione di opzione è sostanzialmente riconducibile al diniego di agevolazione tributaria previsto dall'art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992, anche se non costituisce un accertamento tributario formale.
  • Quando sono impugnati congiuntamente un atto generale presupposto e un atto individuale applicativo a contenuto tributario, la presenza di quest'ultimo radica la giurisdizione tributaria; il giudice tributario può conoscere dell'atto presupposto e, se necessario, disapplicarlo.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, individuato in base ai fatti allegati e al rapporto giuridico dedotto, non la qualificazione prospettata dalla parte né la forma dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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