Cassazione Penale, Ordinanza n. 05625/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato per detenzione in concorso di 220 grammi di hashish a fini di spaccio, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, irrogando la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione e euro 2.000 di multa. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore di fiducia, l'imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al solo trattamento sanzionatorio, contestando la congruità della pena e la motivazione sulla mancata mitigazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente motivato la quantificazione della pena richiamando i criteri dell'art. 133 c.p., valorizzando il quantitativo di stupefacente detenuto a fini di spaccio e la continuità dell'attività illecita desunta dal precedente penale, nonché evidenziando l'assenza di elementi positivi per una riduzione della sanzione. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
disposizione incriminatrice richiamata per la detenzione di hashish a fini di spaccio in forma lieve
criterio legale di commisurazione della pena; il giudice di merito adempie all'obbligo di motivazione se indica gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nella determinazione concreta della sanzione
base per la condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In tema di commisurazione della pena, il giudice di merito soddisfa l'obbligo di motivazione quando, nell'ambito dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., indichi gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti per la quantificazione della sanzione, anche in forma sintetica ma congrua.
- La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile se si risolve in doglianze generiche o meramente assertive, prive di specifica critica rispetto agli elementi valorizzati dal giudice di merito.
- Non è manifestamente illogica la motivazione sulla pena quando il giudice tenga conto del quantitativo di stupefacente detenuto a fini di spaccio e di elementi sintomatici di continuità dell'attività illecita, come il precedente penale, escludendo la presenza di fattori positivi per una riduzione del trattamento sanzionatorio.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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