Cassazione Civile, Ordinanza n. 16533/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblici ufficiali)
La controversia
La controversia nasce da una querela di falso proposta contro il verbale di arresto relativo a fatti avvenuti il 15 novembre 2006. L'atto pubblico attestava che gli arrestati avevano esploso colpi d'arma da fuoco contro i militari. Il giudice di primo grado aveva rigettato la querela; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo non dimostrata la falsità ideologica del verbale nonostante alcuni elementi invocati dagli attori, tra cui il mancato rinvenimento di bossoli e dell'arma, l'assenza di tracce di polvere da sparo sugli indumenti e la derubricazione dell'imputazione penale da tentato omicidio a resistenza a pubblico ufficiale. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente svalutato gli indizi e male ripartito l'onere della prova in relazione alla falsità del verbale. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 89 c.p.c. per il rigetto dell'istanza di cancellazione di espressioni ritenute offensive nella comparsa conclusionale avversaria, chiedendo anche una somma a titolo di risarcimento danni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, in via preliminare, che vi era un dubbio sulla rituale notifica del ricorso agli intimati, ma che non era necessario disporre rinnovo della notifica o integrazione del contraddittorio, perché il ricorso era comunque inammissibile. Ha inoltre rilevato che la mancata indicazione dell'eventuale intervento del pubblico ministero non invalidava il giudizio, essendo sufficiente la comunicazione degli atti all'ufficio competente. Nel merito, ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto, in realtà, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dell'accertamento di fatto sulla falsità del verbale, attività riservate al giudice di merito; ha escluso che vi fosse violazione dell'art. 2729 c.c. o dell'art. 2697 c.c., non essendo stata dedotta una vera erronea attribuzione dell'onere probatorio. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la valutazione del carattere offensivo o sconveniente delle espressioni difensive e la decisione di non ordinarne la cancellazione ex art. 89 c.p.c. costituiscono esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito non sindacabile in cassazione, salvo omessa pronuncia. Non è stata disposta condanna alle spese per la mancata difesa degli intimati; è stato invece dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dal pubblico ufficiale e dei fatti che questi attesta avvenuti in sua presenza o compiuti da lui.
Non è violato quando la censura mira in realtà a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione degli indizi compiuta dal giudice di merito.
La violazione è configurabile solo se l'onere della prova sia stato erroneamente attribuito a una parte diversa da quella gravata; non quando si contesti la valutazione delle prove.
La cancellazione delle espressioni sconvenienti o offensive è rimessa a un potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione se esercitato, salvo omessa pronuncia sull'istanza.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.
Nei giudizi con intervento obbligatorio del PM, è sufficiente la comunicazione degli atti all'ufficio competente per consentire l'eventuale intervento.
Il pubblico ministero può intervenire, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, ma il suo mancato esercizio di tali poteri non determina nullità del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Richiamato per qualificare il verbale di arresto come atto pubblico oggetto di querela di falso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: l'apprezzamento dei fatti, degli indizi e delle risultanze istruttorie appartiene al giudice di merito ed è insindacabile se sorretto da motivazione giuridicamente corretta.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando sia stata alterata la regola di riparto dell'onere della prova; non può essere dedotta per contestare l'esito della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- In tema di querela di falso proposta contro un atto pubblico, la deduzione della falsità ideologica deve confrontarsi con il valore probatorio privilegiato dell'atto e non può essere affidata a mere letture alternative delle risultanze istruttorie.
- La decisione del giudice di merito di non ordinare la cancellazione di espressioni offensive o sconvenienti ex art. 89 c.p.c. costituisce esercizio di un potere discrezionale non sindacabile in cassazione, salvo l'omissione di pronuncia sull'istanza.
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile o manifestamente infondato, è superfluo disporre la rinnovazione della notificazione o l'integrazione del contraddittorio, poiché ciò determinerebbe solo un inutile aggravio processuale senza utilità per la tutela del contraddittorio.
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