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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26788/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto per la realizzazione di edifici di servizio e dalle due polizze stipulate dall'appaltatrice a favore della committente come garanzia dell'esecuzione. La committente ha agito per ottenere dalla garante il pagamento delle somme pretese in escussione delle polizze, assumendo l'inadempimento dell'appaltatrice e il danno subito. In primo grado una domanda è stata respinta e l'altra accolta solo parzialmente; in appello la committente ha ottenuto il riconoscimento integrale della prima polizza, mentre la garante ha proposto appello incidentale contestando, tra l'altro, la qualificazione di una polizza come contratto autonomo di garanzia, la ritenuta irrilevanza di eccezioni sulla risoluzione del contratto di appalto e sulla tardiva escussione, nonché l'improcedibilità per mancata mediazione. In cassazione la garante ha dedotto: 1) violazione dei criteri interpretativi contrattuali per l'erronea qualificazione delle polizze come contratti autonomi di garanzia; 2) violazione delle regole sulle preclusioni e sull'onere della prova, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe valorizzato fatti non allegati e prove tardive; 3) violazione delle norme sulle spese. La committente, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale lamentando l'erronea liquidazione degli interessi al tasso legale ordinario anziché a quello speciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della garante sia il ricorso incidentale della committente. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo della garante perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle clausole contrattuali e dei fatti già accertati dal giudice di merito; ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non censurava la ratio della decisione d'appello sulla natura autonoma della garanzia e quindi risultava inconferente; ha infine respinto il terzo motivo sulle spese, ritenendo corretto il criterio della soccombenza sostanziale. Quanto al ricorso incidentale, ha ritenuto infondati i motivi sugli interessi: la Corte d'appello aveva espressamente disposto gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., e la questione dell'eventuale tasso speciale non risultava idoneamente devoluta; inoltre è stato richiamato il principio secondo cui, in mancanza di specifico accertamento sul tasso speciale, la formula "interessi legali" va intesa come riferita al saggio ordinario. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come criterio di interpretazione del contratto invocato dalla ricorrente principale per contestare la qualificazione delle polizze.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato tra i canoni ermeneutici asseritamente violati dalla Corte d'appello.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato tra i canoni ermeneutici invocati nel motivo di ricorso principale.

  • art. 1369 c.c.

    Richiamato tra i canoni ermeneutici invocati nel motivo di ricorso principale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per dedurre la violazione delle regole sull'onere della prova e sulle preclusioni probatorie.

  • art. 163 c.p.c.

    Invocato nel motivo relativo alle decadenze e alle allegazioni processuali.

  • art. 183 c.p.c.

    Invocato nel motivo relativo alle preclusioni istruttorie.

  • art. 184 c.p.c.

    Invocato nel motivo relativo alle preclusioni istruttorie.

  • art. 188 c.p.c.

    Invocato nel motivo relativo alle preclusioni istruttorie.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente principale a sostegno della censura di violazione del giusto processo e della motivazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Invocato per contestare la regolazione delle spese di lite.

  • art. 1284 c.c.

    La Corte ha ritenuto corretta la liquidazione degli interessi legali al tasso ordinario, in assenza di uno specifico accertamento e di una puntuale devoluzione della questione del tasso speciale.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato dalla parte incidentale come parametro invocato per ottenere interessi più elevati, ma non riconosciuto dalla Corte in mancanza dei relativi presupposti nel titolo.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per censurare la motivazione sulla liquidazione degli interessi; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Invocato insieme all'art. 132 c.p.c. per contestare la motivazione della decisione sugli interessi.

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 363-bis c.p.c.

    Richiamato nel riferimento al rinvio pregiudiziale deciso dalle Sezioni Unite in tema di interessi legali nel titolo esecutivo.

  • art. 287 c.p.c.

    Richiamato per l'istanza di correzione materiale proposta sulla statuizione relativa agli interessi.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La censura di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è inammissibile in cassazione quando, sotto la formale deduzione dell'errore di diritto, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del contenuto negoziale e dei fatti già accertati dal giudice di merito.
  • La qualificazione di una garanzia come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione dipende dall'interpretazione complessiva delle clausole; tuttavia, una volta che il giudice di merito abbia motivato logicamente la scelta ermeneutica, tale accertamento è insindacabile in sede di legittimità salvo specifiche violazioni di legge realmente decisive.
  • Quando la garanzia è qualificata come autonoma, non è necessario, ai fini dell'operatività della stessa, dimostrare il previo inadempimento del garantito, la legittimità della risoluzione del rapporto principale o il danno subito dal beneficiario, se la struttura negoziale e la ratio decidendi escludono che tali elementi siano fatti costitutivi dell'obbligo di pagamento.
  • Le censure che contestano l'utilizzo di prove o fatti ritenuti tardivi sono inconferenti se non aggrediscono la ratio decisoria autonoma posta a fondamento della sentenza impugnata.
  • In materia di spese di lite, il criterio guida è la soccombenza sostanziale, da valutarsi unitariamente sull'esito complessivo della controversia; non vi è luogo a compensazione automatica solo perché alcune questioni accessorie siano state respinte.
  • Se il titolo giudiziale dispone il pagamento di "interessi legali" senza ulteriori specificazioni e senza un espresso accertamento sul tasso speciale, la formula va riferita al saggio ordinario dell'art. 1284, comma 1, c.c.; il giudice non può integrare il titolo oltre il suo contenuto precettivo.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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