Cassazione Penale, Sentenza n. 43574/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva rigettato la revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca "allargata" su beni a loro intestati, lamentando: carenza di motivazione e violazione di legge sulla pretesa disponibilita' effettiva dei beni in capo a Francesco D'Angelo (si assume intestazione fittizia a favore del condannato); difetto di prova della sproporzione patrimoniale tra gli investimenti effettuati e i redditi dichiarati; omissione di adeguata valutazione delle risultanze difensive e della consulenza tecnica (tra cui l'asserita erogazione di contributi ai sensi della legge 488/1992 e la diversa valutazione dei costi rispetto agli indici OMI).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e sufficientemente motivata la decisione del Tribunale di Catanzaro, che aveva valorizzato non solo la carente capacita' reddituale dei titolari apparenti ma anche la concreta "confusione" patrimoniale e le modalita' operative con cui Francesco D'Angelo aveva proseguito le proprie attivita' attraverso familiari e societa'. La Corte ha confermato che, pur non essendo direttamente applicabile la presunzione prevista dall'art. 26 D.Lgs. 159/2011 al sequestro penale per confisca allargata, l'accusa ha fornito elementi indiziari gravi, precisi e concordanti idonei a sostenere l'ipotesi dell'intestazione fittizia; inoltre le censure sulla mancata considerazione di taluni documenti difensivi non incidono in modo da rendere il percorso logico-giuridico incomprensibile.
Norme richiamate
art. 321 comma 2 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al sequestro preventivo; la Corte la considera applicata nel quadro del sequestro finalizzato alla confisca allargata.
Rinvio al catalogo dei reati che consentono misure patrimoniali; contesto normativo della confisca allargata richiamato nella decisione.
Delitto contestato a Francesco D'Angelo (associazione di tipo mafioso); la sussistenza del fumus commissi delicti rileva ai fini del sequestro preventivo.
La Corte precisa che la presunzione relativa di illecita accumulazione prevista da questa norma, tipica delle misure di prevenzione patrimoniale, non si applica automaticamente al sequestro penale finalizzato alla confisca allargata; tuttavia la giurisprudenza agevola la prova della fittizia intestazione quando il bene e' intestato a parenti stretti.
Norma storicamente collegata alla confisca "allargata"; la Corte richiama l'orientamento secondo cui la presunzione di illecita accumulazione prevista per quella disciplina non opera automaticamente nelle ipotesi di sequestro penale su beni intestati a terzi.
Richiamata con riguardo all'asserita erogazione di contributi a fondo perduto che, se comprovata, poteva giustificare la provenienza dei fondi impiegati per gli investimenti; la Corte rileva mancanza di prova documentale idonea a sostenere tale allegazione.
Richiamato per segnalare la trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; non incide sul merito della decisione di rigetto del ricorso.
Menziionato nel quadro delle censure di violazione di legge e dell'onere motivazionale: la Corte ricorda i limiti delle impugnazioni in Cassazione su questioni di fatto e di valutazione probatoria.
Massime di principio
- Quando un bene e' formalmente intestato a un parente stretto del condannato, la pubblica accusa deve comunque fornire elementi indiziari gravi, precisi e concordanti per dimostrare l'intestazione fittizia; pero' la prova puo' essere facilitata dall'assenza di redditi leciti del titolare apparente.
- La presunzione di illecita accumulazione prevista per le misure di prevenzione (D.Lgs. 159/2011) non si applica automaticamente al sequestro penale finalizzato alla confisca allargata; il giudice penale richiede una motivazione che colleghi fattualmente l'intestazione fittizia al favore al condannato.
- In sede di riesame del sequestro il Tribunale valuta il fumus commissi delicti sulla base della congruita' degli elementi prodotti: le contestazioni su valutazioni tecnico-economiche (es. valore OMI, costo di costruzione, contributi pubblici) devono essere affrontate con documentazione e perizia adeguata, altrimenti la motivazione puo' ritenersi congrua.
- In cassazione le censure fondate su valutazioni probatorie e sulla piu' o meno ampia considerazione di atti e consulenze sono difficilmente accolte se non si dimostra una specifica violazione di legge o una motivazione del tutto mancata o illogica.
- Per i beni riconducibili a ditta individuale il patrimonio aziendale coincide con quello della persona fisica: quindi, in assenza di documentazione che provi la lecita provenienza dei mezzi, il giudice puo' considerare i movimenti aziendali nel computo della sproporzione patrimoniale.
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