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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14634/2025 del 31/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di due soci illimitatamente responsabili di una società in nome collettivo, di un ruolo e della conseguente cartella di pagamento emessa per il recupero di ritenute alla fonte, addizionale regionale IRPEF, sanzioni e interessi relativi agli anni d'imposta 1999 e 2000. I contribuenti deducevano, tra l'altro, la decadenza del potere di riscossione ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo maturata la decadenza; la CTR, dopo avere estromesso l'Agenzia delle Entrate, confermava la decisione. L'agente della riscossione ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2291 c.c., 19, comma 3, e 21 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la cartella notificata alla società nel 2007 e non impugnata si fosse consolidata anche nei confronti dei soci, rendendo inammissibile l'impugnazione proposta da questi ultimi avverso la cartella loro notificata nel 2011; (2) violazione degli artt. 2291 e 1310 c.c. e dell'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, assumendo che la notifica tempestiva alla società avesse interrotto la decadenza anche nei confronti dei soci e che, quindi, non vi fosse decadenza dall'azione esattiva verso di loro.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Ribadisce che la cartella notificata alla società nel 2007 era tempestiva perché intervenuta entro il termine di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, dopo un avviso di accertamento notificato nel 2006 e divenuto definitivo. Precisa che l'effetto interruttivo del termine di decadenza operato nei confronti della società si estende anche ai soci coobbligati solidali, sicché l'azione esattiva nei loro confronti poteva essere intrapresa nel 2011 entro il termine di prescrizione. Tuttavia, la Corte esclude che il consolidamento della cartella notificata alla società precluda ai soci il diritto di impugnare la cartella notificata personalmente: altrimenti sarebbe leso il loro diritto di difesa. Per questo la sentenza impugnata viene cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per l'esame nel merito dei motivi originariamente proposti dai soci.

Norme richiamate

  • art. 2291 c.c.

    I soci illimitatamente responsabili rispondono solidalmente dei debiti sociali; l'effetto interruttivo/impeditivo della decadenza maturato nei confronti della società si riflette anche sui soci coobbligati.

  • art. 1310 c.c.

    Richiamato per sostenere che, nella solidarietà passiva, gli effetti interruttivi operanti verso un condebitore si estendono agli altri.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte esclude che il consolidamento dell'atto nei confronti della società renda inammissibile l'impugnazione del diverso atto notificato ai soci, che conservano la possibilità di difendersi nel processo tributario.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di termini di impugnazione dell'atto tributario.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    Per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio, la cartella deve essere notificata entro il secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo; nel caso concreto la notifica alla società nel 2007 è stata ritenuta tempestiva.

Massime di principio

  • Nei rapporti tributari relativi a società di persone con soci illimitatamente responsabili, la tempestiva notifica della cartella alla società, eseguita entro il termine di decadenza previsto per la riscossione, impedisce che la decadenza possa essere opposta anche ai soci coobbligati solidali.
  • L'effetto interruttivo o impeditivo del termine di decadenza compiuto nei confronti di uno dei coobbligati solidali si estende agli altri, con la conseguenza che l'agente della riscossione può procedere alla riscossione anche verso i soci entro il termine prescrizionale ordinario.
  • Il fatto che una cartella di pagamento notificata alla società sia divenuta definitiva per mancata impugnazione non priva i soci, destinatari di una successiva cartella notificata personalmente, del diritto di impugnare il proprio atto; altrimenti sarebbe vulnerato il diritto di difesa.
  • In sede di impugnazione tributaria, la valutazione dell'inammissibilità del ricorso dei soci non può fondarsi sul solo consolidamento dell'atto verso la società, quando il socio sia destinatario di una distinta notificazione della cartella e deduca motivi propri di contestazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioObbligazioni solidali
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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