Cassazione Civile, Ordinanza n. 17982/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia origina da un rapporto di conto corrente acceso nel 1990 con apertura di credito e poi trasferito alla banca ricorrente. La società correntista ha chiesto la rideterminazione del saldo, lamentando l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l’applicazione di interessi ultralegali, l’errata antergazione e postergazione delle valute e l’addebito non dovuto di commissioni, competenze e spese. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’appello ha confermato. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ha contestato l’accertamento dell’esistenza di un’apertura di credito prima del 2002, sostenendo che mancasse un valido contratto scritto e che, in assenza di affidamento, non potessero considerarsi ripristinatorie le rimesse ai fini della prescrizione; 2) ha censurato l’applicazione del tasso sostitutivo previsto dall’art. 117 t.u.b., sostenendo che il criterio del tasso minimo BOT non fosse corretto; 3) ha contestato la declaratoria di nullità per indeterminatezza della clausola sulla commissione di massimo scoperto e, in subordine, la mancata applicazione delle condizioni pubblicizzate e la pretesa mancata prova dell’adeguamento ex art. 2-bis l. n. 2/2009; 4) ha riproposto analoghe doglianze su spese e valute.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nel regime anteriore alla l. n. 154/1992 e poi al t.u.b., l’apertura di credito poteva perfezionarsi per facta concludentia; ha inoltre rilevato che nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato l’esistenza del rapporto di apertura di credito già prima del 2002 e che non era censurabile in cassazione la valutazione del materiale probatorio. Ha respinto il secondo motivo, ribadendo che l’art. 117, comma 7, t.u.b. comporta l’applicazione del tasso minimo BOT ai saldi debitori e del tasso massimo ai saldi creditori. Ha dichiarato infondato o inammissibile il terzo motivo: la clausola sulla commissione di massimo scoperto era correttamente ritenuta nulla per indeterminatezza dell’oggetto, mentre le censure sulle condizioni pubblicizzate, sulla prova testimoniale, sull’esibizione e sull’adeguamento contrattuale sono state reputate carenti di specificità e di autosufficienza. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per le stesse ragioni del terzo. La banca è stata condannata alle spese di legittimità e agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
Richiamato dalla banca per la prescrizione ordinaria, ma la censura è stata disattesa perché la Corte ha ritenuto che le rimesse fossero ripristinatorie della provvista in presenza di apertura di credito.
Richiamato dalla banca in tema di decorrenza della prescrizione; non ha inciso sull’esito perché la Corte ha ritenuto provato l’affidamento bancario.
Richiamato dalla banca verosimilmente in relazione all’onere probatorio; la Corte ha ribadito che non vi è violazione quando si censura la valutazione delle prove e non la ripartizione dell’onere.
La Corte ha chiarito che la mera tolleranza dello scoperto non basta; serve la pattuizione di un obbligo della banca di tenere a disposizione somme di denaro, anche per facta concludentia nel regime previgente.
La nullità per mancata indicazione delle condizioni economiche è nullità di protezione, azionabile solo dal cliente; inoltre, in caso di clausole mancanti o nulle, opera il meccanismo sostitutivo previsto dal comma 7.
Richiamato quale testo unico bancario, in particolare per la disciplina della forma scritta e delle nullità di protezione dei contratti bancari.
Richiamato per il meccanismo di sostituzione delle condizioni economiche non pattuite o non determinate con quelle pubblicizzate; la censura è stata ritenuta infondata o inammissibile per difetto di specificità.
La Corte lo richiama per affermare che le nullità del t.u.b. operano a tutela del solo cliente e non possono essere fatte valere dalla banca.
Richiamato per escludere che, in presenza di un conto corrente scritto che già disciplini l’apertura di credito, quest’ultima debba essere ulteriormente documentata a pena di nullità.
È la norma applicata per integrare la mancanza o l’invalidità dell’indicazione del tasso: il tasso minimo BOT si applica ai saldi debitori e il massimo ai saldi creditori.
Richiamato per sostenere la nullità della clausola sulla commissione di massimo scoperto per indeterminatezza dell’oggetto; la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di nullità.
Richiamato per la nullità della clausola indeterminata sulla commissione di massimo scoperto.
La Corte lo qualifica come norma transitoria che impone l’adeguamento dei contratti alla nuova disciplina e che ha segnato il superamento della commissione di massimo scoperto nella sua forma tradizionale.
Richiamato nel motivo sulla commissione di massimo scoperto e sulle condizioni pubblicizzate, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato nel motivo sulla commissione di massimo scoperto, senza incidere sull’esito per carenza di autosufficienza e specificità.
La Corte ribadisce che la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove.
Ha imposto, per il futuro, la forma scritta dei contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari; nel caso concreto non impediva il riconoscimento dell’apertura di credito per facta concludentia nel regime anteriore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per la condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel regime previgente alla disciplina introdotta dalla l. n. 154/1992 e poi dal t.u.b., un contratto di apertura di credito bancario poteva perfezionarsi anche per facta concludentia, purché risultasse un comportamento della banca idoneo a rivelare l’obbligo di mettere a disposizione del cliente una provvista.
- La mera tolleranza dello scoperto di conto non equivale, di per sé, a concessione di apertura di credito; occorre accertare l’esistenza di una vera pattuizione, anche implicita, dell’obbligo della banca di eseguire operazioni passive di credito.
- Le nullità previste dall’art. 117 t.u.b. sono nullità di protezione e, quindi, possono essere fatte valere solo dal cliente e non dall’istituto di credito.
- Quando il tasso di interesse non sia validamente pattuito, il meccanismo sostitutivo dell’art. 117, comma 7, t.u.b. va applicato distinguendo tra saldi debitori e saldi creditori: ai primi si applica il tasso minimo BOT e ai secondi il tasso massimo BOT.
- Una clausola bancaria è nulla per indeterminatezza dell’oggetto quando indica solo una percentuale, senza specificare la base di calcolo e gli elementi necessari a determinare la prestazione dovuta.
- Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia invertito l’onere della prova; non lo è se, in realtà, si contesta soltanto la valutazione del materiale istruttorio.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi invoca condizioni contrattuali pubblicizzate, documenti o istanze istruttorie deve riprodurne il contenuto rilevante e indicarne con precisione la decisività rispetto alla questione controversa.
- La disciplina introdotta dall’art. 2-bis l. n. 2/2009 ha segnato il superamento della commissione di massimo scoperto nella sua formulazione tradizionale e imponeva un adeguamento contrattuale che, in sede di legittimità, deve essere specificamente allegato e dimostrato.
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