Cassazione Penale, Sentenza n. 9455/2022 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 14/05/2021 che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Palmi. Il ricorrente contestava: 1) l'insussistenza di "gravi indizi" in relazione al capo 2 (presunta cessione/assunzione di campione di stupefacente proveniente da una piantagione), lamentando una valutazione parcellizzata degli elementi probatori; 2) l'assenza di prove visive e altre prove circa due ipotetiche cessioni di cocaina a Giuseppe Sorrenti (1 aprile 2019 e 28 settembre 2019); 3) la mancata specificazione di luogo e quantità circa la presunta fornitura a favore dell'Asciutto e il fatto che bilancino fosse ritrovato solo nella disponibilità dell'Asciutto; 4) la carenza delle esigenze cautelari (assenza di rischio di recidiva, fuga o inquinamento probatorio; elemento GPS non decisivo; possibilità di misure meno afflittive come arresti domiciliari con braccialetto elettronico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che in sede cautelare è sufficiente la 'qualificata probabilità' dei reati (gravi indizi) che non richiede la precisione e concordanza degli indizi richiesta per il giudizio di merito, e che la Cassazione non è chiamata a riesaminare i fatti o a riformulare una diversa ricostruzione probatoria se non è denunciata violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione. I motivi proposti sono stati ritenuti, in sostanza, mera richiesta di rivalutazione probatoria e alternative interpretative non ammissibili in cassazione. Il Tribunale del riesame è stato ritenuto aver motivato correttamente anche sull'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale richiamata in relazione alla partecipazione al reato (concorso di persone); citata come parte dell'imputazione nei capi di accusa
art. 73, comma 1, 1-bis, 4 e art. 80, comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme sul traffico e le modalità di punibilità in materia di stupefacenti, indicate come norme contestate all'indagato
Richiamato in relazione alla determinazione della pena in caso di concorso di reati; parte dell'imputazione
Il comma 1-bis richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192 ma non il comma 2; da ciò la Corte trae la conseguenza che per le misure cautelari non opera integralmente il requisito di precisione e concordanza previsto dall'art. 192, comma 2 per il giudizio di merito
comma 2 (menzionato), commi 3 e 4 (menzionati)
L'art. 192 contiene regole sulla valutazione degli indizi nel processo; la sentenza sottolinea che il comma 2 (precisione e concordanza) non si applica integralmente al giudizio cautelare richiamato dall'art. 273, 1-bis
Norma che riguarda le esigenze cautelari; la Corte chiarisce che l'attualità del pericolo non richiede l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva ma una valutazione prognostica della possibilità di condotte reiterative
Riforma che ha inciso sul regime delle misure cautelari e sul ruolo degli arresti domiciliari con strumenti di controllo, imponendo al giudice l'onere di motivare la inidoneità di misure meno afflittive quando si opti per la custodia cautelare in carcere
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di comunicazione e notifica in seguito alla decisione
Massime di principio
- In sede di misure cautelari il livello probatorio richiesto è la "qualificata probabilità" (gravi indizi), più basso rispetto ai criteri di precisione e concordanza necessari per la condanna in giudizio di merito
- La Corte di Cassazione non è luogo per una rivalutazione dei fatti o per proporre una diversa lettura alternativa del materiale probatorio: il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione
- Per giustificare la custodia in carcere, il giudice deve motivare anche sull'inidoneità di misure meno afflittive (ad es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico), specialmente dopo la riforma del 2015
- La valutazione del rischio di reiterazione del reato è prognostica: non è necessario dimostrare occasioni imminenti di recidiva, ma occorre un'analisi del contesto, della personalità e delle modalità di realizzazione della condotta
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per mere questioni di rivalutazione probatoria, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9440/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9443/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9445/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9446/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9447/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9450/2022 del 21/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →