Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9455/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 14/05/2021 che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Palmi. Il ricorrente contestava: 1) l'insussistenza di "gravi indizi" in relazione al capo 2 (presunta cessione/assunzione di campione di stupefacente proveniente da una piantagione), lamentando una valutazione parcellizzata degli elementi probatori; 2) l'assenza di prove visive e altre prove circa due ipotetiche cessioni di cocaina a Giuseppe Sorrenti (1 aprile 2019 e 28 settembre 2019); 3) la mancata specificazione di luogo e quantità circa la presunta fornitura a favore dell'Asciutto e il fatto che bilancino fosse ritrovato solo nella disponibilità dell'Asciutto; 4) la carenza delle esigenze cautelari (assenza di rischio di recidiva, fuga o inquinamento probatorio; elemento GPS non decisivo; possibilità di misure meno afflittive come arresti domiciliari con braccialetto elettronico).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che in sede cautelare è sufficiente la 'qualificata probabilità' dei reati (gravi indizi) che non richiede la precisione e concordanza degli indizi richiesta per il giudizio di merito, e che la Cassazione non è chiamata a riesaminare i fatti o a riformulare una diversa ricostruzione probatoria se non è denunciata violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione. I motivi proposti sono stati ritenuti, in sostanza, mera richiesta di rivalutazione probatoria e alternative interpretative non ammissibili in cassazione. Il Tribunale del riesame è stato ritenuto aver motivato correttamente anche sull'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata in relazione alla partecipazione al reato (concorso di persone); citata come parte dell'imputazione nei capi di accusa

  • art. 73, comma 1, 1-bis, 4 e art. 80, comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme sul traffico e le modalità di punibilità in materia di stupefacenti, indicate come norme contestate all'indagato

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena in caso di concorso di reati; parte dell'imputazione

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Il comma 1-bis richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192 ma non il comma 2; da ciò la Corte trae la conseguenza che per le misure cautelari non opera integralmente il requisito di precisione e concordanza previsto dall'art. 192, comma 2 per il giudizio di merito

  • art. 192 cod. proc. pen.

    comma 2 (menzionato), commi 3 e 4 (menzionati)

    L'art. 192 contiene regole sulla valutazione degli indizi nel processo; la sentenza sottolinea che il comma 2 (precisione e concordanza) non si applica integralmente al giudizio cautelare richiamato dall'art. 273, 1-bis

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma che riguarda le esigenze cautelari; la Corte chiarisce che l'attualità del pericolo non richiede l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva ma una valutazione prognostica della possibilità di condotte reiterative

  • legge n. 47 del 2015

    Riforma che ha inciso sul regime delle misure cautelari e sul ruolo degli arresti domiciliari con strumenti di controllo, imponendo al giudice l'onere di motivare la inidoneità di misure meno afflittive quando si opti per la custodia cautelare in carcere

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti di comunicazione e notifica in seguito alla decisione

Massime di principio

  • In sede di misure cautelari il livello probatorio richiesto è la "qualificata probabilità" (gravi indizi), più basso rispetto ai criteri di precisione e concordanza necessari per la condanna in giudizio di merito
  • La Corte di Cassazione non è luogo per una rivalutazione dei fatti o per proporre una diversa lettura alternativa del materiale probatorio: il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione
  • Per giustificare la custodia in carcere, il giudice deve motivare anche sull'inidoneità di misure meno afflittive (ad es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico), specialmente dopo la riforma del 2015
  • La valutazione del rischio di reiterazione del reato è prognostica: non è necessario dimostrare occasioni imminenti di recidiva, ma occorre un'analisi del contesto, della personalità e delle modalità di realizzazione della condotta
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per mere questioni di rivalutazione probatoria, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.