Cassazione Penale, Sentenza n. 20967/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da un soggetto che aveva subito 1366 giorni di custodia cautelare in carcere in relazione a un procedimento per associazione di tipo mafioso, estorsioni e interposizione fittizia di beni. In primo grado egli era stato assolto per i capi principali, mentre era stato condannato per il delitto di interposizione fittizia; in appello tale reato era poi risultato estinto per prescrizione. La Corte d'appello, in sede di riparazione, aveva riconosciuto l'indennizzo per la custodia relativa ai capi poi definiti con assoluzione, escludendolo solo per il periodo iniziale connesso al capo di interposizione fittizia. Il Ministero ricorrente ha censurato la decisione sostenendo che la Corte territoriale avesse motivato in modo apparente e contraddittorio sull'assenza di dolo o colpa grave dell'istante, omettendo un autonomo accertamento della condotta dell'interessato e trascurando che la sua precedente vicenda giudiziaria, la condanna di primo grado per interposizione fittizia e la cointeressenza imprenditoriale con soggetti terzi potevano aver sinergicamente indotto in errore l'autorità cautelare. Ha inoltre contestato la liquidazione dell'indennizzo, ritenendo che non fosse sufficiente il mero criterio aritmetico ma dovesse applicarsi una riduzione equitativa alla luce dei precedenti penali e della condotta complessiva dell'istante. La difesa dell'istante ha a sua volta proposto ricorso sul quantum, lamentando la mancata maggiorazione dell'indennizzo in considerazione del pregiudizio esistenziale derivante anche dalla sottoposizione al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendo fondata la censura sulla mancata considerazione, da parte del giudice della riparazione, della possibile incidenza causale della condotta di interposizione illecita e della cointeressenza imprenditoriale dell'istante nella determinazione della misura cautelare. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al punto relativo al riconoscimento dell'indennizzo e ha rinviato alla Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo esame, con adeguata motivazione, della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave ai fini della riparazione. È stato invece rigettato il ricorso della difesa dell'istante relativo alla quantificazione dell'indennizzo. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
disciplina la riparazione per ingiusta detenzione e richiede l'assenza di dolo o colpa grave del richiedente quale presupposto per l'indennizzo
consente di dedurre il vizio di motivazione per mancanza, apparenza o contraddittorietà della motivazione
è richiamato per la rinnovazione della misura cautelare in relazione a tutti i capi salvo uno
è richiamato per la cessazione della misura cautelare a seguito della sentenza assolutoria definitiva
è richiamato dalla difesa per sostenere un maggiore pregiudizio subito e quindi una maggiore misura dell'indennizzo
reato associativo mafioso contestato e rilevante nel quadro cautelare originario
richiamato per la contestazione dei delitti di estorsione in concorso
art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992
contestazione originaria di interposizione fittizia, oggi ricondotta all'attuale art. 512-bis c.p.
aggravante mafiosa richiamata nel capo di imputazione originario
norma attuale richiamata dalla Corte per descrivere il delitto di interposizione fittizia contestato nei fatti
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa grave ostativa all'indennizzo non coincide con la colpa penale, ma consiste in una condotta oggettivamente macroscopica, imprudente o negligente, idonea secondo comune esperienza a provocare l'intervento dell'autorità giudiziaria.
- Il giudice della riparazione deve valutare autonomamente se la condotta dell'istante, anche se penalmente non punibile o non più perseguibile, abbia avuto un'efficacia sinergica nell'adozione o nel mantenimento della misura cautelare.
- L'assoluzione nel giudizio di merito non esclude di per sé la possibilità di negare la riparazione per ingiusta detenzione, se permangono condotte dell'interessato che, pur non integrando reato accertato oltre ogni ragionevole dubbio, appaiano causalmente rilevanti nella genesi della misura.
- In presenza di una condanna in primo grado o di elementi fattuali significativi relativi a condotte di intermediazione illecita o occultamento di assetti societari, il giudice della riparazione deve spiegare in modo puntuale perché tali elementi non integrino colpa grave ostativa, non potendo limitarsi a riprodurre l'esito assolutorio o estintivo del giudizio penale.
- La quantificazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione non può essere automatico esercizio aritmetico se risultano allegati e rilevanti elementi capaci di incidere sulla misura del pregiudizio, ma deve comunque essere sorretta da motivazione coerente e non contraddittoria.
- La sottoposizione a regime detentivo differenziato o la presenza di precedenti penali possono incidere sulla valutazione del danno, ma non eliminano il dovere del giudice di motivare specificamente sull'eventuale riduzione o esclusione dell'indennizzo.
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