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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49768/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter, 2° comma c.p.). Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato rispetto del perimetro ricostruttivo indicato dalla Corte di cassazione nella precedente sentenza di annullamento, la carenza di nuovi elementi probatori rispetto a quelli già ritenuti non sufficienti dalla Sesta Sezione, la lettura distorta e congetturale delle intercettazioni (in particolare la interpretazione della locuzione "senza fare niente" e delle frasi relative a proposte di assunzione) e la confusione tra mero accordo politico/familiare e prova di un accordo elettorale politico-mafioso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il giudizio al Tribunale del riesame di Reggio Calabria per un nuovo esame della gravità degli indizi. La Corte ha rilevato che la motivazione del Tribunale del riesame continuava a presentare cesure logiche e argomentazioni congetturali: non è emersa in modo inequivoco una preesistente intesa per il procacciamento di voti con metodo mafioso, le intercettazioni non contenevano riferimenti chiari a un patto sinallagmatico voto/utile e non sono stati adeguatamente considerati gli indicatori fattuali tipici (fama criminale del procacciatore, forza intimidatrice, utilità del contributo elettorale). Pertanto la misura cautelare non è risultata sorretta da sufficiente piattaforma indiziaria e la decisione è stata annullata con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 416-ter cod. pen. (scambio elettorale politico-mafioso)

    La norma richiede che venga dimostrata l'esistenza di un accordo volto al procacciamento di voti con metodo mafioso; la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, non vi fossero indizi sufficienti e specifici per affermare tale accordo

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla partecipazione nell'evento criminoso (concorso), ma la decisione ha ribadito la necessità di prova dell'intesa specifica per lo scambio elettorale

  • art. 125, comma 3 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel ricorso; la motivazione della Corte evidenzia che il giudice del rinvio non può ripetere argomentazioni già censurate come illogiche

  • art. 192, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme del procedimento; la Corte ha richiamato i limiti e i poteri del giudice nel riesame dopo annullamento

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma processuale citata nel quadro delle censure procedurali; la Corte ha sottolineato il dovere di motivazione e l'impossibilità di ragionamenti congetturali

  • art. 546, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata tra le disposizioni procedurali utilizzate nella fase di impugnazione; la Corte ha evidenziato i limiti della valutazione indiziaria

  • art. 627, comma 3 cod. proc. pen.

    Citata nel ricorso; inserita nel novero delle norme processuali rilevanti per la valutazione e l'impugnazione delle misure cautelari

  • Legge 21 maggio 2019, n. 43

    Modifiche normative richiamate sul profilo della fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso; la Corte ha ricordato che anche dopo le modifiche è necessario dimostrare che l'accordo contempli il procacciamento di voti con metodo mafioso

Massime di principio

  • Dopo un annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito può rinnovare l'esame degli atti ma non può riproporre gli stessi ragionamenti ritenuti illogici dalla Corte di cassazione; deve formulare una motivazione nuova e coerente
  • Per integrare lo scambio elettorale politico-mafioso non bastano contatti politici o assunzioni familiari: è necessaria prova, anche indiziaria ma solida, di un accordo volto al procacciamento di voti con metodo mafioso (es. fama criminale del procacciatore, uso della forza o delle intimidazioni, rilevante apporto elettorale nella zona di influenza)
  • Intercettazioni ambigue o contestuali a rapporti familiari/privati non costituiscono automaticamente prova di un patto politico-mafioso; occorre valutare alternative esplicative plausibili e non congetturali
  • L'assunzione di soggetti collegati all'indagato, anche se temporaneamente successiva all'evento elettorale, non prova di per sé lo scambio politico-mafioso: va dimostrato il vincolo sinallagmatico voto/utile e la modalità di procacciamento con caratteristiche mafiose
  • Il pubblico ministero deve articolare la piattaforma indiziaria indicando gli elementi che collegano le singole condotte all'organizzazione mafiosa e alla strategia di procacciamento di voti; la mancanza di questi elementi può rendere insostenibile la misura cautelare
  • La difesa può efficacemente criticare interpretazioni letterali o ribaltamenti di frasi intercettate (es. la locuzione "senza fare niente") evidenziandone un significato alternativo e la mancanza di riferimenti espliciti a obblighi o patti preesistenti

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