Sentenza n. 465/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) del Comune di San Teodoro adottato definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2018 – “Recepimento osservazione della tutela del paesaggio chiarimenti e precisazioni”, così come modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 dell’11.10.2019, pubblicato sul BURAS n. 46 del 24.10.2019; - della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30 ottobre 2018, con la quale è stato approvato definitivamente, ai sensi degli artt. 20 e 21 della legge regionale n°45/89, il Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) e con la quale sono state esaminate le osservazioni; - della nota prot. n. 2305/XIV.12.2, del 18.1.2019, non conosciuta, della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e del Servizio Tutela del Paesaggio Provincia di Sassari e Olbia-Tempio, o di quell’altro provvedimento, non conosciuto, col quale è stato espresso il parere ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge Regionale n. 28/1998, senza il previo parere della Soprintendenza; - della deliberazione del Consiglio Comunale di San Teodoro n. 8 del 10.4.2019, relativa al recepimento dell'osservazioni della Tutela del Paesaggio; - per quanto occorrer possa, della deliberazione del consiglio comunale di San Teodoro n. 19 del 4.6.2014 di prima adozione del PUL; - sempre per quanto occorrer possa, della deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 dell’11.10.2019 relativa a correzione di errore materiale contenuta nel PUL; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 7 maggio 2025: per l’annullamento con i presenti motivi aggiunti - della determinazione n. 94 prot. n. 4068 del 24.01.2025, con la quale la Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale nord-est ha approvato la variante al Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) vigente del Comune di San Teodoro, adottata con la deliberazione di consiglio comunale di San Teodoro n. 1 del 20.02.2023 e adottata definitivamente con la deliberazione del consiglio comunale n. 40 del 19.12.2024, pubblicata sul BURAS del 13.02.2025 e di tutti i suoi allegati ed elaborati; - della deliberazione del consiglio comunale di San Teodoro n. 40 del 19.12.2024 e di tutti gli allegati ed elaborati con essa adottati; - della deliberazione di consiglio comunale di San Teodoro n. 1 del 20.02.2023 e di tutti gli allegati ed elaborati con essa adottati; - della deliberazione di consiglio comunale di San Teodoro n. 32 del 18.09.2023 e di tutti gli allegati ed elaborati con essa adottati; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quelli suindicati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di San Teodoro e successiva variante, unitamente agli atti comunali e regionali di approvazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente e autorità pianificatoria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima nel litorale di Cala Brandinchi per il noleggio di natanti, ha impugnato il PUL approvato dal Comune di San Teodoro nel 2018-2019 e, con motivi aggiunti, la successiva variante approvata nel 2025. Ha dedotto: violazione degli artt. 135 e 143 del d.lgs. 42/2004, falsità del presupposto e difetto di istruttoria per l’omessa previa copianificazione paesaggistica statale e per il mutamento del quadro normativo; violazione dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 per mancato coinvolgimento della Soprintendenza; illegittimità dell’approvazione del PUL in assenza di PUC vigente e violazione della l.r. 45/1989; violazione dell’art. 20 della l.r. 45/1989 per le modifiche sostanziali apportate tra adozione e approvazione definitiva senza riapertura della partecipazione e senza nuova VAS; violazione delle linee guida regionali sulle concessioni prorogate; erronea e immotivata riduzione della superficie e del fronte mare della concessione, nonché mancata esplicitazione dei criteri paesaggistico-ambientali ed economici utilizzati per determinare le aree concedibili. Con i motivi aggiunti ha inoltre dedotto il difetto di istruttoria della variante, ritenuta generica e non adeguatamente rapportata allo stato dei luoghi. La Regione ha eccepito l’improcedibilità del ricorso principale per il superamento degli atti originari e, soprattutto, l’inammissibilità per difetto di interesse, sostenendo che gli atti pianificatori non avevano prodotto una lesione concreta e attuale in assenza di atti applicativi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti per carenza di interesse attuale e concreto, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Il Piano di Utilizzo dei Litorali contiene scelte pianificatorie ampiamente discrezionali e le prescrizioni ritenute lesive dalla ricorrente non erano state attuate né spontaneamente né mediante specifici provvedimenti applicativi capaci di modificare, ridurre o revocare la concessione. La titolarità e l’efficacia della concessione non risultavano incise dal PUL e la durata del titolo non era oggetto del giudizio. Anche l’interesse alla futura contendibilità delle aree demaniali non era attuale, poiché la risorsa risultava già assegnata alla ricorrente. La lesione potrà concretizzarsi soltanto quando il Comune adotterà eventuali atti attuativi del PUL, contro i quali potranno essere fatti valere anche i vizi dell’atto pianificatorio presupposto. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia e la natura in rito della decisione.
Norme richiamate
artt. 135 e 143 d.lgs. 42/2004
Le censure relative alla copianificazione paesaggistica non sono state esaminate nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse attuale.
La dedotta omessa acquisizione del parere della Soprintendenza non è stata esaminata per la definizione in rito del giudizio.
artt. 20 e 21 l.r. Sardegna n. 45/1989
Le doglianze concernenti il procedimento di approvazione del PUL e le modifiche tra adozione e approvazione definitiva non sono state valutate nel merito.
art. 9 l.r. Sardegna n. 28/1998
Il motivo relativo al parere paesaggistico regionale è rimasto assorbito dalla declaratoria di inammissibilità.
art. 16 DGR Sardegna n. 10/5 del 21 febbraio 2017
La censura sulle concessioni prorogate e sul loro eventuale riposizionamento non è stata esaminata nel merito.
La causa è stata definita all’esito del deposito di documenti e memorie in vista dell’udienza pubblica.
Il Collegio ha richiamato, nella motivazione, precedenti statuizioni relative alla necessità di una lesione concreta e attuale derivante dall’attuazione del PUL.
Il richiamo alla futura contendibilità delle risorse demaniali non rende attuale l’interesse all’impugnazione del PUL quando la concessione del ricorrente non sia stata concretamente incisa.
Massime di principio
- Le previsioni di un Piano di Utilizzo dei Litorali, in quanto espressione di scelte pianificatorie ampiamente discrezionali, non sono immediatamente lesive nei confronti del concessionario quando non siano state seguite da atti applicativi che abbiano concretamente modificato, ridotto, revocato o altrimenti inciso sulla concessione in essere.
- Il titolare di una concessione demaniale marittima non ha un interesse attuale e concreto a impugnare le sole previsioni pianificatorie relative alla futura distribuzione delle aree concedibili se la concessione già posseduta continua a essere efficace e non risulta concretamente incisa dal piano.
- L’interesse alla futura contendibilità di una risorsa demaniale non è sufficiente a fondare l’impugnazione immediata del piano quando la risorsa risulta già assegnata al ricorrente e l’eventuale lesione dipende dall’adozione di successivi atti attuativi.
- I vizi dell’atto pianificatorio presupposto possono essere fatti valere contro gli atti attuativi che rendano concreta e attuale la lesione; in assenza di tali atti, il ricorso avverso il piano è inammissibile per carenza di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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