Cassazione Civile, Ordinanza n. 12988/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di pagamento del residuo indennizzo spettante per la perdita di beni in Libia, proposta da alcuni soggetti poi deceduti e proseguita dai rispettivi eredi, nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva respinto il gravame ministeriale, ritenendo non censurabile la sentenza di primo grado che aveva aderito alla consulenza tecnica d'ufficio e non aveva considerato le note critiche dell'Amministrazione, perché presentate solo in comparsa conclusionale e quindi ritenute tardive e inammissibili. Con il ricorso per cassazione il Ministero ha denunciato: 1) nullità della sentenza per violazione/falsa applicazione dell'art. 329 c.p.c. e dell'art. 360, n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva in sostanza configurato un'acquiescenza non prevista dalla legge, poiché la critica alla CTU era stata svolta solo in comparsa conclusionale ma ciò non impediva di impugnare la decisione; 2) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 360, n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sulle numerose contestazioni formulate dal Ministero in ordine alla valutazione di terreni, immobili e avviamento commerciale. La Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e ha ritenuto che le contestazioni alla CTU, quando non integrano eccezioni di nullità del relativo procedimento, sono difese ammissibili anche se formulate per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, purché non introducano nuove domande, eccezioni o prove e si limitino a contestare attendibilità e valutazione della consulenza. Nel caso concreto, i rilievi ministeriali riguardavano solo il merito della CTU e dunque erano ammissibili; perciò la decisione di merito che li aveva reputati tardivi era erronea. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso del Ministero, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2954/2016 e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione, affinché riesamini l'appello senza considerare tardive le contestazioni ministeriali alla consulenza tecnica d'ufficio, trattandosi di critiche ammissibili perché non dirette a far valere nullità del procedimento peritale ma solo a contestarne l'attendibilità e la valutazione. Il rinvio riguarda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 329 c.p.c.
"da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge"
L'acquiescenza alla sentenza non può essere desunta dalla sola mancata tempestiva critica alla CTU; richiede un comportamento processuale inequivoco di accettazione della decisione o atti incompatibili con la volontà di impugnarla.
art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c.
È invocato come vizio processuale per nullità della sentenza, in relazione sia alla pretesa violazione della disciplina dell'acquiescenza sia all'omessa pronuncia su specifiche contestazioni.
art. 112 c.p.c.
Il giudice di merito deve pronunciarsi sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte; la mancata considerazione di specifiche contestazioni può integrare omessa pronuncia.
art. 195 c.p.c.
"secondo termine previsto dall'ultimo comma"
Il termine per le osservazioni alla CTU ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria; la sua scadenza non preclude la riproposizione delle contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio, se non si tratta di nullità del procedimento peritale.
art. 175 c.p.c.
Richiamato per i poteri di direzione e organizzazione del processo del giudice, che incidono sulla scansione del subprocedimento peritale.
artt. 156 e 157 c.p.c.
Le eccezioni di nullità relative al procedimento della consulenza tecnica d'ufficio restano soggette alla disciplina generale delle nullità processuali e delle preclusioni stabilite da tali norme.
L. n. 69 del 2009
È richiamata come fonte della modifica dell'art. 195 c.p.c. relativa al termine per le osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Norma processuale che consente la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis, c. 1, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Le contestazioni e i rilievi critici alla consulenza tecnica d'ufficio, quando non denunciano nullità del relativo procedimento, hanno natura di difese e possono essere formulate anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, se restano nei limiti della mera critica alle risultanze peritali e non introducono nuovi fatti, domande, eccezioni o prove.
- La mancata proposizione delle osservazioni al consulente tecnico nel termine assegnato non equivale, di per sé, a rinuncia o acquiescenza alla possibilità di contestare in seguito la CTU o la sentenza che su di essa si fonda.
- L'acquiescenza alla sentenza richiede un comportamento processuale espresso o comunque incompatibile in modo univoco con la volontà di impugnare; non può essere desunta dalla sola tardività delle osservazioni alla consulenza tecnica.
- Il termine per il deposito delle osservazioni alla CTU ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria, sicché il suo superamento non determina automaticamente preclusione delle difese sostanziali sulla valutazione dell'elaborato peritale.
- Se il giudice omette di esaminare specifiche contestazioni ritualmente introdotte e rilevanti ai fini della decisione, si configura vizio di omessa pronuncia censurabile ex art. 112 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12963/2023 del 12/05/2023
- ordinanza_civile · 12 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12966/2023 del 12/05/2023
- ordinanza_civile · 12 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12970/2023 del 12/05/2023
- ordinanza_civile · 12 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12973/2023 del 12/05/2023
- ordinanza_civile · 12 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12975/2023 del 12/05/2023
- ordinanza_civile · 12 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12979/2023 del 12/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →