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Sentenza

Sentenza n. 172/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 00271/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505945

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: capo della sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva disposto nulla sulle spese di giudizio per la mancata costituzione dell’Amministrazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso ambientale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, vittorioso nel giudizio di primo grado promosso contro ARPA Abruzzo e una società privata per l’annullamento del silenzio-diniego formatosi su un’istanza di accesso ambientale, ha impugnato esclusivamente il capo relativo alle spese. Ha dedotto che la soccombenza dell’Amministrazione, derivante dall’accoglimento del ricorso, avrebbe dovuto comportare la condanna alla rifusione delle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 26 c.p.a.; ha contestato che la mancata costituzione dell’Amministrazione potesse giustificare la statuizione nulla sulle spese o una compensazione. Ha inoltre chiesto la liquidazione delle spese secondo il compenso pattuito con il difensore, pari a euro 8.072,00 oltre accessori, per un totale indicato di euro 11.778,01.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato il solo capo sulle spese. Ha affermato che, nel processo amministrativo, la regola generale della condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese discende dal principio di causalità ed è applicabile ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. La mancata costituzione dell’Amministrazione non esclude la soccombenza né può incidere sull’obbligo di mantenere indenne la parte vittoriosa dalle spese sostenute, poiché il regime delle spese non può dipendere da fattori organizzativi della parte soccombente. La statuizione nulla sulle spese sarebbe stata giustificabile soltanto se fosse risultato soccombente il ricorrente. Il giudice ha inoltre ritenuto incongrua ed eccessiva la richiesta fondata sul compenso contrattuale, precisando che il consenso del cliente non esclude il potere giudiziale di valutare la congruità della liquidazione. Considerata la concreta attività difensiva, l’impegno richiesto e la bassa complessità della controversia, ha liquidato per il primo grado euro 1.500,00 oltre accessori di legge e spese generali e per l’appello euro 2.500,00 oltre accessori e spese generali, ponendo entrambe le liquidazioni a carico di ARPA Abruzzo.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Il principio generale sancito dall’art. 91, c.p.c. prevede la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali.

    La parte soccombente deve rifondere le spese alla parte vittoriosa; il criterio opera anche nel processo amministrativo in applicazione del principio di causalità.

  • art. 92 c.p.c.

    Il principio della soccombenza, richiamato dall'art. 92 c.p.c., cui rinvia l'art. 26 c.p.a., riceve attenuazione nel processo amministrativo.

    Le deroghe alla regola della soccombenza non consentono di fondare la non ripetibilità delle spese sulla sola mancata costituzione della parte soccombente.

  • art. 26 c.p.a.

    Tale criterio trova applicazione anche nel processo amministrativo ove, nel caso di soccombenza, in applicazione del principio di causalità, la parte deve essere condannata alla refusione delle spese di giudizio, come previsto dagli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.

    La disciplina delle spese del processo amministrativo recepisce il principio di soccombenza e causalità previsto dal codice di procedura civile.

  • art. 73 c.p.a.

    La sentenza menziona l’assenza di memorie difensive ex art. 73 c.p.a. successivamente al ricorso introduttivo, quale elemento rilevante nella valutazione dell’attività difensiva concretamente svolta.

  • art. 1 d.m. 55/2014

    secondo il valore medio tabellare e alle spese del secondo grado di giudizio come da contratto sottoscritto ai sensi ai sensi dell’art. 1 del DM. 55/2014

    La richiesta di liquidazione secondo il compenso pattuito non vincola il giudice nella determinazione delle spese processuali dovute dalla parte soccombente.

  • art. 13 l. 247/2012

    che vieta esplicitamente l’applicazione dei parametri ministeriali qualora vi sia un contratto sottoscritto

    La sentenza riporta la prospettazione dell’appellante, ma non attribuisce alla disposizione una specifica interpretazione ulteriore; il giudice mantiene comunque il potere di valutare la congruità della somma richiesta ai fini della liquidazione giudiziale.

  • artt. 1, 2 e 5 d.lgs. 195/2005

    sulla base del combinato disposto degli artt.1, 2, 5 del D.Lgs. n.195 del 2005

    Sono richiamati nella sentenza di primo grado quale fondamento dell’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi espressamente e motivatamente sull’istanza di accesso ambientale entro trenta giorni.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la parte soccombente è ordinariamente tenuta, in applicazione del principio di causalità, a rifondere alla parte vittoriosa le spese sostenute, ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 91 c.p.c.
  • La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione soccombente non giustifica la statuizione nulla sulle spese, poiché l’obbligo di rifusione dipende dall’esito della lite e non dalla scelta organizzativa di costituirsi o meno in giudizio.
  • La regola della soccombenza può essere derogata soltanto nei limiti consentiti dall’art. 92 c.p.c.; la contumacia della parte soccombente non costituisce, di per sé, una ragione legittima per escludere la ripetibilità delle spese sostenute dalla parte vittoriosa.
  • La liquidazione giudiziale delle spese non è automaticamente vincolata dal compenso pattuito tra cliente e difensore: il giudice può ridurre la richiesta quando la ritenga incongrua o eccessiva, valutando l’attività concretamente svolta, l’impegno richiesto, la complessità della controversia e i minimi tariffari.
  • In appello, la statuizione sulle spese è normalmente sindacabile soltanto in presenza di manifesta abnormità; tale vizio ricorre anche quando il giudice di primo grado escluda le spese in favore della parte vittoriosa soltanto perché la parte soccombente non si è costituita.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteAccessi speciali
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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