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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11854/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia trae origine dall'azione proposta dalla curatela fallimentare nei confronti di soggetti che, nel maggio-giugno 2016, avevano compiuto due atti dispositivi: una permuta avente ad oggetto la quota di un immobile in Napoli e un deposito, e una vendita di quota di un immobile in Rivisondoli. Il Tribunale aveva rigettato la domanda principale di simulazione ma aveva accolto la domanda subordinata di revocatoria, dichiarando inefficaci gli atti nei confronti del fallimento. In appello gli acquirenti/alienanti avevano chiesto la riforma della decisione, ma la Corte d'appello aveva confermato la revocatoria. In cassazione uno dei soccombenti ha dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che non vi fosse eventus damni perché, prima della permuta, egli era titolare del 50% dell'appartamento e del deposito, mentre dopo l'operazione era divenuto titolare dell'intero usufrutto sui beni, con conseguente estensione quantitativa del diritto e assenza di sostanziale depauperamento patrimoniale. Ha inoltre contestato la valutazione della Corte territoriale sulla sussistenza del pregiudizio ai creditori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero la corretta interpretazione dell'art. 2901 c.c., ma mirassero a un riesame del merito e dei fatti già valutati dalla Corte d'appello. Ha inoltre precisato che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non delle mere argomentazioni difensive della parte. Nel merito della revocatoria, ha considerato sufficiente e logicamente coerente la motivazione della sentenza impugnata sull'eventus damni, valorizzando la prossimità temporale tra l'insorgenza del credito e gli atti dispositivi, la qualità del debitore quale amministratore della società fallita, l'entità del credito accertato e il fatto che gli atti avevano ridotto la garanzia patrimoniale al solo usufrutto, sottraendo ai creditori gli unici cespiti patrimoniali disponibili. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese di legittimità in favore dello Stato, essendo la curatela ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria richiede la verifica del pregiudizio alle ragioni creditorie; la censura che contesta la valutazione degli effetti concreti dell'atto dispositivo non integra di per sé violazione di legge se mira solo a una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non consente di denunciare una erronea ricognizione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito sulla base delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non riguarda le mere argomentazioni o valutazioni difensive della parte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La memoria depositata dalla parte resistente è stata ritenuta non conforme al modello previsto dalla norma.

  • art. 144 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La curatela risultava ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente liquidazione delle spese in favore dello Stato.

  • art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in favore dello Stato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di azione revocatoria ordinaria, la sussistenza dell'eventus damni può essere desunta da un complesso di elementi presuntivi, tra cui la vicinanza temporale tra l'insorgenza del credito e gli atti dispositivi, la consistenza del credito e la riduzione concreta della garanzia patrimoniale.
  • La censura per violazione di legge non è ammissibile quando tende, in realtà, a ottenere una nuova valutazione delle circostanze di fatto compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omissione di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di una tesi difensiva o della lettura prospettata dalla parte sulle conseguenze giuridiche dei fatti.
  • Quando il debitore dispone degli unici cespiti patrimoniali disponibili o ne riduce sensibilmente la consistenza, l'eventus damni può ritenersi integrato anche se il diritto residuo non sia totalmente estinto ma solo qualitativamente e temporalmente depotenziato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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