Cassazione Civile, Ordinanza n. 40226/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per il 2009 nei confronti di una società semplice e, per trasparenza, dei soci, per maggiori redditi d’impresa e di partecipazione ai fini IVA, IRAP e imposte dirette. I contribuenti avevano ottenuto l’annullamento degli atti sia in primo grado sia in appello, sul rilievo che l’Ufficio aveva notificato gli accertamenti prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, L. 212/2000. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che si trattava di accertamento "a tavolino", svolto sulla base di un processo verbale redatto presso gli uffici della Guardia di Finanza e non mediante accesso nei locali del contribuente, sicché il termine dilatorio non sarebbe stato applicabile; con il secondo deduce un vizio motivazionale sul medesimo punto. I contribuenti resistono e sollevano anche eccezioni di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte rigetta le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dai contribuenti, reputando ammissibile il ricorso dell’Agenzia. Accoglie però il primo motivo solo in parte: ribadisce che il termine dilatorio dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 non si applica agli accertamenti cd. a tavolino relativi a tributi non armonizzati, come le imposte dirette e l’IRAP, mentre per l’IVA, tributo armonizzato, l’operatività della garanzia del contraddittorio preventivo dipende dalla prova di resistenza, cioè dall’indicazione concreta, da parte del contribuente, delle difese che avrebbe potuto svolgere se il contraddittorio fosse stato attivato. Poiché tale verifica di fatto non era stata compiuta dal giudice di merito, la sentenza viene cassata limitatamente alla parte accolta e la causa rinviata alla CTR Toscana in diversa composizione, che dovrà accertare se i contribuenti abbiano assolto l’onere di allegare in concreto le difese precluse in relazione all’IVA. Il secondo motivo resta assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
termine di sessanta giorni
Il termine dilatorio opera solo in caso di controllo svolto presso la sede del contribuente; non si applica agli accertamenti a tavolino, salvo il diverso regime dei tributi armonizzati per i quali occorre comunque la prova di resistenza.
Richiamato come base della ripresa nei confronti dei soci per i redditi di partecipazione nella società semplice.
La mancata indicazione della sede processuale di produzione del documento non determina inammissibilità quando il documento non è contestato, è riprodotto nel ricorso e risulta allegato.
Norma richiamata per la trattazione camerale non partecipata sulla base della proposta del relatore.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il secondo motivo di ricorso, relativo al vizio motivazionale, è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, il contraddittorio endoprocedimentale e il termine dilatorio di sessanta giorni dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente operano, in via generale, per gli accessi e le verifiche svolti presso la sede del contribuente, non per gli accertamenti effettuati esclusivamente sulla base di dati e documenti acquisiti dall’Ufficio.
- Per gli accertamenti relativi a tributi armonizzati, la mancata attivazione del contraddittorio preventivo può determinare l’invalidità dell’atto solo se il contribuente indica in giudizio, in modo concreto e non meramente assertivo, le difese che avrebbe potuto svolgere e che avrebbero potuto condurre a un esito diverso del procedimento.
- La violazione del diritto al contraddittorio non è di per sé sufficiente a travolgere l’atto impositivo nei tributi armonizzati: il giudice deve verificare la c.d. prova di resistenza, valutando se l’omesso contraddittorio abbia concretamente inciso sul risultato finale.
- La deduzione di un vizio di violazione di legge può investire anche l’erronea sussunzione della fattispecie concreta nella norma invocata, ossia l’attribuzione alla disposizione di un contenuto che non possiede rispetto al caso di specie.
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