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Sentenza

Sentenza n. 548/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, sez. I, n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202303521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Umbria che aveva respinto il ricorso contro il decreto ministeriale di esclusione da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito in altro ruolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare aveva impugnato il decreto ministeriale adottato ai sensi dell’art. 1051, comma 8, del d.lgs. n. 66/2010, con il quale era stato escluso da ogni procedura di avanzamento e dal transito in altro ruolo, dopo una condanna definitiva a quattro anni e quattro mesi di reclusione per delitti non colposi concernenti detenzione e porto illegale di armi ed esplosivi e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope. Per i medesimi fatti gli era stata inflitta la sospensione disciplinare dall’impiego per dodici mesi. In appello ha dedotto: la natura non vincolata del provvedimento, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere una valutazione discrezionale autonoma sul disvalore della condotta; l’irrilevanza o diversa incidenza della riabilitazione penale; il difetto di motivazione, poiché il decreto si sarebbe limitato a ricostruire i fatti senza valutare la contrarietà della condotta ai doveri di fedeltà istituzionale e la lesività per il prestigio dell’Arma; l’erroneità della valutazione della condotta, sostenendo di avere agito quale agente provocatore e non quale spacciatore; l’illegittimità costituzionale dell’art. 1051, comma 8, per contrasto con gli artt. 3, 27, 36 e 117 Cost., in relazione alla CEDU, in quanto introdurrebbe un blocco permanente della carriera. È stato inoltre chiesto il risarcimento dei danni.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che il decreto avesse correttamente accertato entrambi i presupposti dell’art. 1051, comma 8, del d.lgs. n. 66/2010: la condanna definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo e la contrarietà della condotta ai doveri di fedeltà alle istituzioni e la lesività del prestigio dell’Amministrazione e dell’onore militare. La motivazione non era meramente storica, poiché il decreto aveva richiamato la valutazione disciplinare già compiuta in contraddittorio con l’interessato, nella quale la condotta era stata qualificata come contraria ai doveri derivanti dal giuramento, ai principi di moralità e rettitudine e lesiva del prestigio dell’Istituzione. Una volta accertati i presupposti normativi, l’esclusione costituisce atto vincolato. Le ulteriori contestazioni sulla qualificazione dei fatti erano irrilevanti, essendo state già esaminate dal giudice penale e comunque estranee all’oggetto del giudizio amministrativo. La riabilitazione non estingue il reato né elimina la condanna quale fatto storico, ma estingue le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna; essa fa venir meno la perpetuità dell’effetto preclusivo e consente all’interessato di presentare una nuova istanza per il reinserimento nelle aliquote di avanzamento o per il transito di ruolo. Tale procedimento successivo avrebbe natura diversa e discrezionale e non incide sulla legittimità del decreto impugnato, adottato prima o comunque in assenza di una specifica istanza di reinserimento. È stata quindi ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale: la misura è una sanzione amministrativa, non penale, collegata alla condanna, ragionevole e proporzionata alla tutela del prestigio dell’Istituzione militare e alla selezione del personale destinato ai gradi superiori. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, genericamente formulata e comunque infondata per l’insussistenza dell’illegittimità dell’atto. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1051, comma 8, d.lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare)

    Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che è stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro.

    La disposizione integra una sanzione amministrativa, non penale, e impone l’esclusione dalle procedure di avanzamento e dal transito quando siano accertati cumulativamente la condanna definitiva alla pena minima prevista e il carattere della condotta, contrario ai doveri di fedeltà o lesivo del prestigio dell’Amministrazione e dell’onore militare. Accertati tali presupposti, il provvedimento è vincolato.

  • art. 21-octies l. n. 241/1990

    Il giudice conferma l’applicazione della regola secondo cui la mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullabilità dell’atto vincolato, quando sia dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 178 c.p.

    La riabilitazione estingue le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, salvo diversa previsione di legge, ma non estingue il reato né elimina la condanna quale fatto storico rilevante.

  • artt. 3, 27, 36 e 117 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale prospettata è stata ritenuta infondata, poiché la misura prevista dall’art. 1051, comma 8, è giustificata dalla tutela del prestigio dell’Istituzione militare e dalla particolare esigenza di selezionare per i gradi superiori soggetti idonei a rappresentarla.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce il presupposto, insieme all’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali dell’appellante mediante oscuramento.

Massime di principio

  • L’esclusione del personale militare dalle procedure di avanzamento e dal transito di ruolo prevista dall’art. 1051, comma 8, del d.lgs. n. 66/2010 opera quando ricorrono cumulativamente una condanna definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo e una qualificazione della condotta come contraria ai doveri di fedeltà alle istituzioni oppure lesiva del prestigio dell’Amministrazione e dell’onore militare.
  • L’accertamento del carattere lesivo o contrario ai doveri di status può essere validamente fondato anche sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione in un precedente procedimento disciplinare, purché tale valutazione sia richiamata nel provvedimento e consenta di comprendere il disvalore attribuito alla condotta.
  • Una volta verificata la sussistenza dei presupposti dell’art. 1051, comma 8, del d.lgs. n. 66/2010, l’Amministrazione non dispone di un margine di discrezionalità sull’esclusione, che costituisce lo sbocco vincolato previsto dalla legge.
  • La riabilitazione penale non elimina la condanna né il fatto storico che la sorregge; estinguendo le pene accessorie e gli altri effetti penali, essa può consentire all’interessato di presentare una nuova istanza per il reinserimento nelle aliquote di avanzamento o per il transito di ruolo, nell’ambito di un procedimento successivo e distinto, caratterizzato da valutazione discrezionale.
  • La misura di esclusione prevista dall’art. 1051, comma 8, del d.lgs. n. 66/2010 non costituisce un blocco perpetuo della carriera, poiché i suoi effetti possono venir meno a seguito della riabilitazione e della successiva attivazione del procedimento amministrativo previsto per il reinserimento o il transito.
  • La previsione dell’esclusione non è irragionevole o sproporzionata, poiché persegue la tutela del prestigio dell’Istituzione militare e l’esigenza che ai gradi superiori accedano soggetti idonei a rappresentarla e ad adempiere correttamente ai doveri connessi allo status militare.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoInvalidità del provvedimentoAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneVizi formali non invalidantiProporzionalità e ragionevolezza

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