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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05853/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di un corrispettivo relativo a prestazioni di consulenza strategica per la comunicazione, cura delle relazioni con la stampa economico-finanziaria e media monitoring, conferite con incarico del 24 marzo 2009. La società destinataria del decreto aveva proposto opposizione deducendo che le prestazioni non erano state eseguite e domandando, in via riconvenzionale, la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno da lucro cessante. Il tribunale, espletata consulenza tecnica d’ufficio, aveva accolto l’opposizione, dichiarato la risoluzione del contratto e ordinato la restituzione delle somme già percepite. In appello la decisione era stata confermata nel rigetto di entrambe le impugnazioni. Nel ricorso per cassazione, la società creditrice ha denunciato: 1) violazione degli artt. 1218, 1453, 1455, 1460 e 2697 c.c. nonché degli artt. 163, 164 e 167 c.p.c., sostenendo che la controparte non avesse specificamente allegato quali attività non fossero state eseguite e che, secondo il contratto, fosse la committente a dover preventivamente indicare contenuti, eventi, tempi, scopi, messaggio d’impresa e media; in mancanza di tali indicazioni, la prestazione non sarebbe stata dovuta e sarebbe comunque spettato il compenso; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la corte territoriale avrebbe attribuito alla ricorrente inadempimenti relativi a prestazioni che dovevano ritenersi pacificamente eseguite. La resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato sull’asserita inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto corretta l’applicazione del principio secondo cui, nelle obbligazioni contrattuali, il creditore che agisce per risoluzione o adempimento deve provare il titolo e allegare l’inadempimento, mentre il debitore deve provare l’esatto adempimento; tale criterio vale anche quando sia il debitore convenuto a eccepire l’inadempimento della controparte, nel qual caso la prova dell’adempimento spetta a quest’ultima. Ha inoltre osservato che i motivi erano carenti di specificità, perché non indicavano adeguatamente le deduzioni svolte nei gradi di merito né riproducevano le clausole contrattuali rilevanti. È stato valorizzato il fatto che due delle tre attività pattuite non erano state eseguite e che la terza era stata eseguita solo parzialmente, con conseguente giustificazione della risoluzione del rapporto professionale. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Il debitore convenuto che contesti l'inadempimento deve provare l'esatto adempimento della propria obbligazione.

  • art. 1453 c.c.

    L'azione di risoluzione per inadempimento presuppone l'allegazione dell'inadempimento e, nel caso concreto, la sua prova è risultata riscontrata processualmente.

  • art. 1455 c.c.

    La risoluzione è giustificata quando l'inadempimento non è di scarsa importanza, come emerso dalla mancata esecuzione di due prestazioni e dall'esecuzione solo parziale della terza.

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento si inserisce nel riparto dell'onere probatorio secondo cui chi è convenuto per il pagamento deve dimostrare il proprio adempimento.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova del fatto estintivo della pretesa, cioè dell'avvenuto adempimento, grava sul debitore.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare la pretesa genericità delle allegazioni avversarie.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la validità delle allegazioni introduttive della controparte.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle difese del convenuto e alle allegazioni sull'inadempimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare l'asserita valutazione di fatti non contestati o ritenuti pacifici.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere l'esposizione specifica dei fatti e, nel caso concreto, la censura è stata ritenuta carente perché non riproduceva le clausole contrattuali rilevanti.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale condizionato per dedurre l'inammissibilità dell'appello, ma la questione è rimasta assorbita.

  • art. 380 bis-1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nei giudizi di risoluzione contrattuale per inadempimento, il creditore deve allegare l'inadempimento della controparte, ma il debitore convenuto ha l'onere di provare l'esatto adempimento della prestazione dedotta in giudizio.
  • Il principio di riparto dell'onere della prova sull'adempimento opera anche quando sia il debitore a opporre l'inadempimento della controparte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
  • Per censurare efficacemente una sentenza di merito sulla risoluzione del contratto non basta invocare genericamente la carenza di allegazioni avversarie: occorre indicare specificamente le difese svolte nei gradi precedenti e riprodurre le clausole contrattuali rilevanti.
  • La risoluzione per inadempimento è legittima quando l'inadempimento risulti oggettivamente apprezzabile e non meramente parziale o marginale, specie se più prestazioni pattuite sono rimaste ineseguite e una terza solo parzialmente eseguita.
  • Le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non possono tradursi in una mera richiesta di nuova valutazione del fatto, se la decisione di merito trova riscontro nel materiale istruttorio e nelle risultanze processuali.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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