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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10197/2021 del 16/04/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugna il rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di cancellazione di un'ipoteca giudiziale iscritta da Savo sui beni di Adami in forza di una sentenza che condanna genericamente Adami al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio) e la cui efficacia è sospensivamente subordinata al passaggio in giudicato di un'altra sentenza fra terze parti. Adami ha dedotto: 1) che una sentenza la cui efficacia sia condizionata all'esito di altro giudizio non costituirebbe titolo idoneo ai sensi dell'art. 2818 c.c.; 2) che la corte di merito ha erroneamente assimilato ipoteca giudiziale e ipoteca volontaria (art. 2821 c.c.); 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la corte pronunciato sul preteso danno al buon nome e alla immagine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibili alcuni profili per violazione dell'art. 366 c.p.c. (mancata puntuale indicazione e riproduzione degli atti di merito richiamati), e ha ritenuto infondati i motivi di merito. Sul punto sostanziale la Corte ha affermato che una sentenza di condanna generica al risarcimento, con liquidazione rinviata a separato giudizio e sospensivamente condizionata all'esito di altro giudizio, può comunque costituire titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c. in combinato disposto con l'art. 2852 c.c., purché il titolo indichi la fonte dell'obbligazione e consenta di individuare il rapporto da cui può nascere il credito. La Corte ha inoltre distinto la determinazione del credito (requisito dell'ipoteca) dall'esecutività immediata: la sentenza condizionata accerta un diritto attuale benché la sua efficacia esecutiva possa dipendere da un evento futuro. Conseguentemente la cancellazione preventiva dell'ipoteca richiesta da Adami era infondata. Adami è stato condannato alle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2818 c.c.

    L'ipoteca giudiziale trova titolo in ogni provvedimento di condanna; la Corte ritiene che anche una condanna generica al risarcimento, con liquidazione successiva e sospensivamente condizionata, possa costituire titolo per l'iscrizione ipotecaria se il titolo individua la fonte dell'obbligazione

  • art. 2852 c.c.

    Consente l'iscrizione di ipoteca per crediti condizionali o eventuali purché sia individuabile il rapporto già esistente dal quale il credito può nascere; usata dalla Corte per legittimare l'iscrizione nonostante la condizione sospensiva

  • art. 2809 c.c.

    Principio della specialità dell'ipoteca (necessità di individuazione del credito garantito); la Corte richiama l'esigenza di determinatezza del credito come requisito dell'ipoteca

  • art. 2821 c.c.

    Norma sull'ipoteca volontaria citata dalla difesa del ricorrente per distinguere le fattispecie; la Corte evita l'assimilazione indebita tra ipoteca giudiziale e volontaria, ribadendo i diversi presupposti

  • art. 366 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per l'inammissibilità di censure che fanno riferimento a documenti/atti di merito non riprodotti o non esattamente indicati nel ricorso per cassazione

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamata rispetto all'asserita omissione della corte di merito nel pronunziare su specifiche richieste di danno non patrimoniale; la Corte segnala che la censura è inammissibile o non pertinente rispetto alla pronuncia impugnata

  • art. 474 c.p.c.

    Richiamata nella distinzione tra accertamento del credito e sua esecutività: la sentenza condizionata può, in certe condizioni, assumere rilevanza ai fini dell'esecuzione, ma resta distinta la questione dell'esecutività immediata

  • art. 2872 c.c.

    Citata come strumento di tutela del debitore contro abusi dell'iscrizione ipotecaria (azione di riduzione) che nel caso non è stata esercitata dal ricorrente

  • art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma richiamata in relazione alla liquidazione delle spese processuali (menzione nella parte dispositiva della sentenza)

Massime di principio

  • Una sentenza di condanna generica al risarcimento, anche se la liquidazione è rinviata a separato giudizio e la sua efficacia è sospensivamente subordinata a un evento futuro, può costituire titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale se il titolo indica la fonte dell'obbligazione e permette di identificare il rapporto da cui il credito può nascere
  • Per l'iscrizione ipotecaria è necessario il requisito di determinatezza del credito quanto alla fonte, soggetti e prestazione; non è richiesto che l'importo sia definitivamente liquidato nel provvedimento che dà titolo all'iscrizione
  • Va distinta la determinazione del credito (requisito dell'ipoteca) dall'esecutività: una sentenza condizionata può accertare un diritto attuale ma non essere immediatamente esecutiva fino all'avveramento della condizione
  • Non è ammessa la costituzione di ipoteca per crediti puramente futuri e non riferibili a un rapporto già esistente; per crediti eventuali occorre che il titolo indichi gli estremi del rapporto già esistente
  • La richiesta di cancellazione preventiva di un'ipoteca basata su una condizione non ancora verificata è in genere inammissibile se fondata sul non ancora avverato passaggio in giudicato, salvo che emergano profili di abuso o mancanza dei requisiti formali dell'iscrizione
  • In sede di cassazione è fondamentale rispettare i requisiti formali di indicazione e riproduzione degli atti di merito (art. 366 c.p.c.): omissioni possono rendere inammissibili le censure
  • Occorre evitare di assimilare automaticamente ipoteca giudiziale e ipoteca volontaria: i presupposti e i titoli sono diversi e richiedono valutazioni distinte

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