Cassazione Civile, Sentenza n. 10140/2021 del 16/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Palermo che aveva rigettato il reclamo avverso il diniego di revoca di una misura cautelare atipica (obbligo di trasmettere mensilmente al Consiglio notarile di Siracusa copia certificata degli atti ricevuti/autenticati), disposta dalla Commissione regionale di disciplina nella seduta del 4 luglio 2017. Il ricorrente deduceva che la misura era illegittima per carenza dei presupposti di legge (art. 158-sexies L. notarile), non idonea a prevenire la reiterazione di illeciti e incompatibile con l'esercizio della funzione notarile; inoltre sosteneva che la misura atipica non dovesse concorrere al computo della durata della sospensione disciplinare e sarebbe più afflittiva violando il principio di parità di trattamento ex art. 3 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse tempestivamente impugnato il provvedimento originario né dedotto fatti nuovi tali da rendere superata la valutazione sulla perdurante attualità del pericolo di reiterazione delle condotte. La Corte ha confermato che l'art. 158-sexies della legge notarile ammette "ogni altra opportuna misura cautelare" accanto alla sospensione e che la misura atipica può permanere in assenza di elementi nuovi che ne giustifichino la revoca. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio di legittimità (liquidate in € 4.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, esborsi € 200,00 e accessori) e gli è stato contestato un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Fondamento della censura in cassazione per violazione di legge o nullità della motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza di elementi nuovi e per difetto di impugnazione del provvedimento originario
art. 158-sexies Legge notarile
Consente l'applicazione, oltre alla sospensione cautelare, di "ogni altra opportuna misura cautelare"; il comma 9 fissa la durata massima di cinque anni per la sospensione più afflittiva. La Corte ha interpretato la norma nel senso che le misure atipiche sono legittime e applicabili quando sussistono ragioni di tutela e di inibizione del pericolo di reiterazione
art. 3 Cost.
Riferito dal ricorrente in tema di parità di trattamento e ragionevolezza: la Corte non ha ritenuto provata la violazione, ritenendo non dimostrata la maggiore afflittività della misura atipica rispetto alla sospensione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Usato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale pagamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente; la Corte ha disposto l'applicazione della disposizione in relazione al ricorso dichiarato inammissibile
Cass. n. 20694/2018 (giurisprudenza)
Richiamata per il principio che chi solleva in Cassazione questioni non trattate nella decisione impugnata deve assolvere particolari oneri argomentativi; la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha adempiuto a tali oneri con riferimento al trasferimento in altra sede
Massime di principio
- Le "misure cautelari atipiche" previste dall'art. 158-sexies della legge notarile sono legittime e possono essere applicate oltre alla sospensione, se sussistono ragioni concrete di tutela e per evitare la reiterazione di condotte illecite
- La revoca di una misura cautelare richiede la deduzione di fatti nuovi o circostanze tali da far venire meno il pericolo di reiterazione; l'assenza di nuovi elementi rende difficoltosa la revoca
- Il trasferimento del professionista in altra sede non incide automaticamente sull'efficacia della misura cautelare applicata dall'organo disciplinare originario; chi invoca tale effetto deve dimostrare in che modo il trasferimento abbia reso impossibile o inefficace la misura
- In Cassazione è essenziale che le questioni dedotte siano state trattate nella decisione impugnata; questioni non esaminate dal giudice d'appello richiedono specifici adempimenti argomentativi a carico del ricorrente
- Le contestazioni di illegittimità di misure cautelari devono valutare sia la legittimità formale (presupposti normativi) sia la persistenza delle condizioni di pericolo; il semplice richiamo a principi generali (es. controllo ispettivo ordinario) non è sufficiente a ottenere la revoca
- Il mancato reclamo tempestivo contro il provvedimento applicativo originario o la mancata deduzione di elementi nuovi possono portare a inammissibilità del ricorso in sede di legittimità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 16 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 10095/2021 del 16/04/2021
- Sentenza civile · 16 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 10105/2021 del 16/04/2021
- Sentenza civile · 16 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 10106/2021 del 16/04/2021
- Sentenza civile · 16 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 10107/2021 del 16/04/2021
- Sentenza civile · 16 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 10141/2021 del 16/04/2021
- Sentenza civile · 16 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 10165/2021 del 16/04/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →