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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10095/2021 del 16/04/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di merito che aveva respinto l'opposizione avverso un avviso di accertamento per imposta comunale sulla pubblicità relativo a pannelli pubblicitari (32,5 x 31 cm) applicati su carrelli della spesa di un supermercato ubicato all'interno di un centro commerciale. La ricorrente sosteneva l'operatività dell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507/1993 (pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata) e, in subordine, chiedeva che non fossero irrogate sanzioni per obiettive condizioni di incertezza ex art. 10 della L. 27 luglio 2000, n. 212.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'esenzione di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) non operi quando i mezzi pubblicitari (qui, i carrelli) non sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente all'interno dei locali in cui si svolge l'attività pubblicizzata, ma circolano anche nell'area del centro commerciale e nel parcheggio, rendendo il messaggio percepibile a un numero indeterminato di destinatari esterni all'esercizio. Ha inoltre escluso l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza tali da escludere l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. n. 212/2000. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e applicazione delle conseguenti formalità sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 17, comma 1, lett. a)

    "la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata"

    L'esenzione opera solo se la pubblicità è realizzata all'interno dei medesimi locali e risulta percepibile esclusivamente dagli avventori potenziali dell'esercizio; non si estende a mezzi che circolano anche al di fuori dei locali e raggiungono un pubblico indeterminato

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 5

    Il presupposto impositivo dell'imposta sulla pubblicità si fonda sull'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di raggiungere un numero indeterminato di destinatari; se tale possibilità sussiste, la pubblicità è tassabile

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) - art. 10

    "le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria"

    Per ottenere l'esclusione delle sanzioni occorre dimostrare obiettive condizioni di incertezza sull'applicazione della norma; nel caso in esame la Corte ha ritenuto che tale incertezza non fosse configurabile

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1 quater

    Previsione procedurale relativa all'obbligo di attestazione e all'eventuale maggior contributo unificato in funzione della tipologia di pronuncia; applicata per stabilire l'obbligo processuale connesso alla sentenza

Massime di principio

  • L'esenzione dell'art. 17, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 507/1993 va interpretata restrittivamente: si applica solo quando la pubblicità è realizzata e fruita all'interno degli stessi locali dove si esercita l'attività pubblicizzata e si rivolge ai potenziali acquirenti già presenti nei locali.
  • La mobilità del mezzo pubblicitario e la sua visibilità al di fuori dei locali (aree comuni del centro commerciale, parcheggi, passaggi esterni) sono elementi decisivi: se il messaggio può raggiungere un pubblico indeterminato esterno, l'imposta è dovuta.
  • Le risoluzioni ministeriali o orientamenti precedenti non prevalgono automaticamente sulla valutazione giudiziale: occorre verificare se la fattispecie rientra concretamente nel perimetro dell'esenzione secondo interpretazione letterale e teleologica della norma.
  • Per ottenere l'esclusione delle sanzioni ex art. 10 L. n. 212/2000 è necessario dimostrare obiettive condizioni di incertezza sull'applicazione della norma; argomentazioni basate su dubbi soggettivi o su interpretazioni estensive sono generalmente insufficienti.
  • In casi analoghi valutare fattori concreti: ubicazione esatta del mezzo, ambito di circolazione, effettiva visibilità dall'esterno, destinatari raggiungibili; se uno di questi elementi indica diffusione verso un pubblico indeterminato, l'esenzione tende a non applicarsi.

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