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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10107/2021 del 16/04/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti, eredi nominate nel testamento, hanno chiesto al Tribunale di Firenze la sospensione e la revoca dell'incarico di esecutore testamentario conferito a Van der Zwet, denunciando gravi scorrettezze e irregolarità nella gestione della massa ereditaria e pregiudizio per le loro condizioni economiche. L'esecutore ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano invocando l'art. 6 del Reg. UE n. 650/2012 (scelta della legge olandese da parte del testatore). Il Tribunale e poi la Corte d'Appello di Firenze hanno ritenuto più idoneo il giudice olandese per una serie di elementi (testamento redatto in Olanda e in lingua olandese, accettazione dell'eredità in Olanda, presenza di beni e società di rilievo nei Paesi Bassi, certificato successorio europeo redatto in Olanda, complessità oggettiva della successione) e hanno dichiarato la competenza del giudice olandese ai sensi dell'art. 6 lett. a) del Regolamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il decreto della Corte d'Appello (che ha rigettato il reclamo contro il provvedimento del Tribunale) costituisce un provvedimento di volontaria giurisdizione privo dei caratteri di decisorietà e definitività tali da renderlo ricorribile in Cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (orientamento giurisprudenziale consolidato). Ha inoltre respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e la richiesta di enunciazione del principio di diritto ex art. 363 c.p.c. Avendo rilevato la novità delle questioni, ha compensato le spese del giudizio di legittimità; ha infine disposto l'applicazione delle norme sul contributo unificato aggiuntivo per le ricorrenti.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n. 650/2012

    "Sono competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte" (art. 4); "Quando la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all'articolo 22 è la legge di uno Stato membro, l'organo giurisdizionale adito ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 10: a) può, su richiesta di una delle parti del procedimento, dichiarare la propria incompetenza se ritiene che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta siano più adatti a decidere sulla successione tenuto conto delle circostanze pratiche..." (art. 6 lett. a))

    Il regolamento stabilisce la regola generale di competenza basata sulla residenza abituale (art.4) e introduce un'eccezione in favore del giudice dello Stato la cui legge è stata scelta dal de cuius (art.6 lett. a), consentendo al giudice adito di declinare la competenza per ragioni di adeguatezza pratica). La Corte ha applicato questa deroga in via non meramente teorica, ritenendola giustificata da elementi concreti (lingua, luogo di redazione, ubicazione di beni e di impresa, complessità).

  • Regolamento (UE) n. 650/2012 - art. 7

    Richiamato dalla Corte nell'ambito della disciplina complessiva: gli organi del Stato la cui legge è stata scelta dal defunto sono competenti in determinate ipotesi (connessa all'art.6), rafforzando l'idea di coerenza tra ius applicabile e forum.

  • Regolamento (UE) n. 650/2012 - art. 22

    Norma che disciplina la possibilità per il testatore di scegliere la legge applicabile alla successione; la Corte ha ritenuto che tale scelta possa giustificare la rimessione della controversia al foro della legge scelta, ove ricorrano ragioni pratiche.

  • Codice civile - art. 710 c.c.

    Richiamato per l'ambito dell'esonero dell'esecutore testamentario; l'art.710 e la correlazione con l'art.750 c.p.c. sono stati utilizzati per inquadrare la natura del provvedimento come di volontaria giurisdizione.

  • Codice di procedura civile - art. 750 c.p.c.

    Richiamo normativo che collega il procedimento di esonero dell'esecutore testamentario alla volontaria giurisdizione, rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso in Cassazione.

  • Costituzione - art. 111

    Fondamento normativo del ricorso straordinario per cassazione; la Corte ha ritenuto che tale rimedio non sia ammissibile avverso provvedimenti non dotati di decisorietà sostanziale (provvedimenti di volontaria giurisdizione), salvo eccezioni molto specifiche.

  • Codice di procedura civile - art. 363

    Richiesta di enunciazione di principio nell'interesse della legge ex art.363 è stata respinta perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile e perché la materia comunitaria richiede, per interpretazioni autoritative, il rinvio alla Corte di Giustizia.

  • Codice civile - art. 516 c.c.

    Richiamato nel confronto con precedente giurisprudenza (art. 516 correlato a termini decadenziali nella separazione dei beni mobili dal patrimonio ereditario) per distinguere i casi in cui il provvedimento di volontaria giurisdizione assume carattere decisorio rilevante per i creditori.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata in relazione all'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per ricorsi proposti dopo il 30/1/2013; la Corte ha dato atto dell'applicazione di tale contributo alle ricorrenti.

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - art. 1, comma 17

    Richiamo formale che ha introdotto la previsione sul contributo unificato aggiuntivo; la Corte ha applicato la disposizione per l'obbligo di versamento.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - art. 23, comma 8-bis

    Norma citata per spiegare che il ricorso è stato esaminato in camera di consiglio senza intervento del Procuratore generale e dei difensori, ai sensi della disposizione introdotta dalla legge di conversione.

  • TFUE - art. 267

    Riferimento alla competenza della Corte di Giustizia UE per l'interpretazione del diritto comunitario; la Corte di Cassazione ha ritenuto improcedibile il rinvio pregiudiziale richiesto, per difetto di rilevanza nell'ambito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La deroga di cui all'art. 6 lett. a) del Reg. UE n. 650/2012 (possibilità per il giudice adito di declinare la competenza a favore del giudice dello Stato la cui legge è stata scelta) va interpretata come uno strumento eccezionale motivato da ragioni pratiche e concrete (lingua, luogo di redazione, ubicazione e natura dei beni, complessità della successione, collegamenti economico-giuridici con lo Stato della legge scelta).
  • La scelta della legge applicabile dal testatore può giustificare, ma non automaticamente imporre, la rimessione della controversia al foro della legge scelta; il giudice adito deve valutare la convenienza e l'idoneità pratica a decidere la controversia.
  • I provvedimenti di volontaria giurisdizione (es. decisioni in materia di esonero dell'esecutore testamentario ex art. 710 c.c./art. 750 c.p.c.) sono, in linea generale, non ricorribili in Cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., salvo casi eccezionali in cui il provvedimento abbia carattere di decisorietà e comporti effetti definitivi rilevanti e impeditivi di diritti soggettivi altrimenti tutelabili.
  • La mancata ammissibilità del ricorso in Cassazione non preclude la possibilità di riproporre le medesime domande davanti al giudice ritenuto competente; pertanto la dichiarazione di incompetenza per ragioni di foro non costituisce di per sé un 'diniego di giustizia' definitivo.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE deve essere rilevante e strumentale alla decisione del caso concreto: non è opportuna quando il ricorso sia manifestamente inammissibile o la questione non abbia incidenza sull'oggetto della controversia.
  • In presenza di questioni di particolare novità relative all'applicazione del diritto dell'Unione, i giudici nazionali devono valutare la rilevanza della questione e, se opportune e rilevanti, possono attivare il rinvio pregiudiziale; tuttavia, se il rimedio interno è inammissibile, il rinvio perde di rilevanza.
  • La compensazione delle spese può essere disposta dal giudice della legittimità quando sussistono ragioni di novità e complessità della questione trattata.

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